CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23084/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 36840/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, alla sussistenza del dolo, alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio e, quanto a Sorrentino, del beneficio della sospensione condizionale della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti , e, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 marzo