CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2023
Cassazione n. 16959/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Salerno nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SA) il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni formulate dal P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza, con trasmissione degli atti per l'ulteriore corso; letta la memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 luglio 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 582, 585 e 612, secondo comma, cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA], e del reato di cui agli artt. 61, primo comma, n.1), 31, secondo comma, e 582 cod. pen., commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Salerno, premessa la propria legittimazione a impugnare, propone ricorso per cassazione per violazione di legge penale con il quale lamenta che il tribunale, a seguito della mancata accettazione da parte delle vittime della proposta risarcitoria formulata dall'imputato, pari a complessivi euro 2.500,00, ritenuta iniqua e insoddisfacente, ha sospeso H procedimento ai sensi dell'art. 168 -bis cod. pen. nei confronti del Germano, nonostante l'«assenza di previsioni inerenti al risarcimento del danno» e, dunque, senza considerare che il risarcimento del danno rappresenta un presupposto necessario per la sospensione del procedimento con messa alla prova, dal quale si può prescindere solo in caso di provata indisponibilità economica dell'imputato. Ad avviso del ricorrente, la proposta risarcitoria formulata dall'imputato, certamente inadeguata al danno subito dalle vittime, se, per un verso, non era rappresentiva del «massimo sforzo sostenibile» dal Germano, per altro verso, era sintomatica di una disponibilità economica dello stesso. Con memoria del 10 febbraio 2023, il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso, sottolineando che il primo giudice ha correttamente ritenuto la sussistenza dei presupposti necessari per la sospensione del procedimento con messa ala prova del Germano e che il risarcimento del danno non rappresenta un presupposto necessario per l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 168 -bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con l'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, è stato introdotta la sospensione del procedimento con messa ail prova dell'imputato, istituto processuale diretto a offrire all'imputato un trattamento perso olzrato che ne faciliti il recupero ed eviti il danno derivante non solo dalla detenzione in carcere, ma anche dalle conseguenze, di carattere sociale, che discendono da una decisione dl condanna.La disciplina della messa ala prova ha indS0 sia sulle norme sostanziali, sia sulle norme processuali, da un lato introducendo una nuova causa di estinzione del reato e, dall'altro, disciplinando un nuovo [A° che jetinizione anticipata del procedimento. 3. Nel caso di specie, quello ch,_ HicvA sono i rapporti fra la sospensione del procedimento con messa alla prova e il risarcimento del danno e, più in generale, la posizione della parte offesa. L'art.168-bis, secondo comma, cod. pen. vincola la messa alla prova alla prestazione di condotte volte alla eliminazione delie conseguenze dannose o pericolose del reato nonché, ove possibile, al risarcimento del danno. La valutazione del giudice in merito alla concessione della messa alla prova, dunque, va intesa non solo in termini di reale possibilità di reinserimento sociale dell'imputato, ma anche in termini di massimo sforzo sosteaulo dall'imputato per elidere le conseguenze dannose o pericolose del reato e per iie rehe In quest'ottica, l'inciso K,c.pve :.:H,enuto nell'art. 168-bis cod. pen., deve essere letto nel senso che il risarcii-nervi, dCi danno deve corrispondere, ove possibile, al pregiudizio patrimoniale arrecato alla vittima, sicché, ove tale corrispondenza non vi sia, il risarcimento deve essere comunque l'espressione dello sforzo massimo esigibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che ii giudice ha la possibilità di verificare con i propri poteri ufficiosi. 4. Nel corpo motivazionale dei provvedimento in verifica, il primo giudice ha evidenziato che l'asserita inadeguatezza del risarcimento proposto dall'imputato è stata meramente affermata dalle vitt me. Invero, queste, hanno omesso CO <-010 Ci spiegare i termini di irrisorietà e sproporzione della somma offerta rispetto ji dai .n anche di quantificare l'entita dei danni stessi. 5. Si tratta di evidenze coi- ie aporrente non si confronta, limitandosi a una generica critica al provvedimento in verifica, là dove, invece, la funzione tipica dell'impugnazione è quella di una critica fondata che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta e che fonda:io il dissenso (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 6„ n. 5709 de 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). 6. Il motivo di ricorso, pertanto, e inarifestamente infondato. 7. La dichiarazione di inammissibilita dei ricorso per manifesta infondatezza del motivo, poiché non consente il forrnars, v_o rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di valutare profho ineterile chi , -hs .dita o meno della legittimazione del procuratore generale presso la corte di appeho a impugnare l'ordinanza ex art. 168-bis cod. pen., in relazione alla quale sussiste un contrasto nella giurisprudenza di legittimità. P.Q.M. o