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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26937/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della Corte di appello di Roma letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa delle parti civili, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi e la liquidazione delle spese, come da nota depositata; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa il 16 settembre 2019 dal Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], assolto ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. dal reato di calunnia perché il fatto non sussiste. [OSCURATO:PERSONA] si addebita di avere falsamente accusato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente direttore commerciale e liquidatore dell'[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito ICF), dei reati di falso e truffa: in particolare, il Federici, in qualità di legale rappresentante della srl [OSCURATO:PERSONA], aveva denunciato di aver ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo esecutivo con allegato atto di precetto con il quale l'ICF gli intimava il pagamento della somma di 1.757.000 euro per un preteso finanziamento, richiesto dalla sua società in forza di un contratto, redatto il 16 dicembre 2008, da lui mai stipulato, essendo, invece, la somma di 1.400.000 euro oltre accessori riconducibile alla restituzione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] della somma versata a titolo di acconto e di penale alla sua società per un affare immobiliare non concluso entro il termine stabilito.

Era, quindi, l'operazione immobiliare descritta dal Federici e ricostruita in sentenza (p.1-2) alla base della consegna degli assegni circolari e non il preteso finanziamento, mai richiesto né mai ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA], tanto da disconoscere la firma apposta in calce al documento posto a base del decreto ingiuntivo, costituito da una lettera di accettazione della richiesta di finanziamento per l'importo di 1.400.000 euro, come confermato anche dalla consulenza di parte.

Archiviato il procedimento per truffa a carico del Pizzino e dell'Anibaldi per essere risultata confermata l'autorizzazione e l'erogazione del finanziamento ed accertata la natura autografa delle firme del Federici apposte sui documenti esaminati, i giudici di merito hanno ritenuto non calunniosa la denuncia del Federici in quanto la versione del querelante sulla diversa causale della somma ricevuta era assistita da documentazione relativa all'operazione immobiliare e da testimonianze nonché dal mancato accertamento della natura autografa della firma apposta in calce al documento allegato alla richiesta di decreto ingiuntivo, trattandosi di una copia, non sottoposta a perizia, e ritenuta apocrifa dal consulente di parte.

E' stato, inoltre, attribuito rilievo alla mancanza di istruttoria per la concessione di un finanziamento di un importo così elevato ed al mancato rilascio di garanzie nonché alla circostanza che il Pizzino, indicato dal Federici come il vero dominus della [OSCURATO:SOCIETA], amministrata formalmente dal [OSCURATO:PERSONA], e schermato dall'Anibaldi, fosse stato denunciato per una vicenda analoga riferita dal teste Spadaccini, non condannato per bancarotta.

E' stata, infine, ritenuta non dimostrata con certezza l'erogazione del finanziamento quale tesi contrapposta a quella dell'imputato, risultata sorretta da documentazione non contestata.2.

Nell'interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] il difensore ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe e ne chiede l'annullamento per i motivi di seguito illustrati. 2.1 Con il primo motivo denuncia la manifesta illogicità della motivazione, il travisamento delle prove e la violazione di legge.

Deduce che la Corte ha travisato la prova, ritenendo che gli assegni circolari per l'importo di 1.400.000 euro fossero stati consegnati al Federici dal [OSCURATO:PERSONA] e non dal Pizzino, come da questi riferito e confermato dalla d.ssa [OSCURATO:PERSONA]: tale errore vizia l'intero percorso argomentativo, specie laddove si afferma che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito come prestanome del Pizzino, in contrasto con quanto dallo stesso affermato ovvero di essere prestanome del Guagnelli, reale dominus della [OSCURATO:SOCIETA] e socio al 50% del Federici nella [OSCURATO:SOCIETA], come ammesso dallo stesso imputato. [OSCURATO:PERSONA] non aveva rapporti con la [OSCURATO:SOCIETA] ed era estraneo ad essa, ma la Corte ha erroneamente fondato la valutazione su tale presupposto e sulla documentazione prodotta dal Federici, costituita da scritture private non autenticate e da una dichiarazione unilaterale del 17/12/2008 di sostituzione degli assegni. 2.2 Con il secondo motivo deduce il travisamento della prova, la manifesta illogicità della motivazione e la violazione della legge processuale La Corte di appello ha ritenuto che la versione del Federici fosse stata confermata dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, invece, ricordava che il finanziamento alla [OSCURATO:PERSONA] srl era stato approvato dall'amministratore delegato; dal teste Masciotta, che, invece, non era in carica all'epoca del rilascio del finanziamento.

La versione del [OSCURATO:PERSONA] trova conferma nelle deposizioni dell'amministratore delegato e della Davia relativamente all'iter di autorizzazione del finanziamento e al possesso di immobili della società finanziata, che fungeva da idonea garanzia. 2.3 Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge penale e processuale in ordine al reato di calunnia.

La Corte di appello non ha considerato che le due consulenze del P.m. hanno ritenuto autografe le sottoscrizioni del Federici sui documenti esaminati né ha tenuto conto della testimonianza della Davia sulla sottoscrizione apposta dal Federici in sua presenza; peraltro, il dubbio avrebbe dovuto imporre il ricorso ad una perizia sui documenti ancora in sequestro.

La Corte trascura che il Federici aveva denunciato per truffa e falso il Pizzino e l'Anibaldi per non avere mai richiesto un finanziamento; che la sua versione è smentita dalla documentazione esaminata dai consulenti tecnici del P.m., dalla circostanza che la richiesta fu sottoscritta avanti al Pizzino e alla Davia, il finanziamento erogato e gli assegni circolari della ICF incassati dal Fede rici.[OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto solo formalmente denunciano vizi deducibili in questa sede, in realtà ripropongono la tesi difensiva già esaminata e disattesa da entrambi i giudici di merito con motivazione congrua e non manifestamente illogica, contestata nei ricorsi perché ritenuta frutto di travisamento delle prove con censura che si risolve nel sollecitare una rivalutazione della vicenda e delle prove secondo la prospettazione difensiva, ritenuta più aderente alle risultanze processuali e più persuasiva.

Considerato che il travisamento della prova, quale vizio deducibile in questa sede, rileva nella misura in cui si riflette sulla motivazione e, cadendo su un elemento decisivo, altera il percorso logico ricostruttivo della sentenza, nella specie un primo travisamento denunciato riguarderebbe la circostanza riferita dal Federici (i sei assegni per l'importo totale di 1.400.000 euro gli sarebbero stati consegnati dal [OSCURATO:PERSONA], amministratore della Genco, il cui dominus effettivo, secondo le prospettazioni dell'imputato, era il Pizzino), confermata dal [OSCURATO:PERSONA], che si sostiene essere smentita dalle dichiarazioni del Pizzino e della Davia.

Oltre a doversi rilevare che in entrambe le sentenze si riporta quanto prospettato dal Federici nella querela e nelle dichiarazioni rese agli inquirenti ovvero che il Pizzino fosse il vero dominus della [OSCURATO:SOCIETA] e della ICF, quindi, correttamente riportando un convincimento del denunciante, in realtà, la censura si risolve nel contestare il dato e nel sostenere l'inattendibilità del [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe riferito la circostanza della consegna degli assegni in contrasto con la versione resa dal Pizzino e dalla Davia, in tal modo dimostrando che il vizio denunciato scherma la proposizione della ricostruzione alternativa dei fatti, che è stata già vagliata dai giudici di merito e ritenuta non idoneamente provata né tale da inficiare la versione del Federici.

La sentenza impugnata chiarisce che il nucleo centrale della vicenda verte sulla causale della somma di 1.400.000 euro ricevuta dal Federici, a titolo di finanziamento erogato dall'[OSCURATO:SOCIETA], secondo la prospettazione dell'Istituto e del Pizzino, a titolo di restituzione del prezzo anticipato e della penale dovuta per l'acquisto di un immobile, non avvenuto nel termine previsto, secondo la tesi del Federici in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA].

Le tesi contrapposte sono state ampiamente analizzate sia su base documentale che dichiarativa ed entrambi i giudici ne hanno rilevato criticità e difficoltà ricostruttive per la complessità e la non linearità delle operazioni, ma la tesi del Federici, che ha negato di aver richiesto un finanziamento alla ICF e ha disconosciuto la firma apposta sulla scrittura posta a fondamento del decreto ingiuntivo esecutivo notificatogli, non è stata ritenuta del tutto priva di verosimiglianza e di supporto probatorio in entrambi i gradì di giudizio.La Corte di appello ha dato atto che il Federici aveva dichiarato di aver ottenuto sei assegni per l'importo di 1.400.000 euro dal [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione di due assegni da 700 mila euro ottenuti in precedenza dalla [OSCURATO:SOCIETA] inadempiente - per la mancata conclusione del contratto di vendita immobiliare entro il termine stabilito-, ma risultati privi di copertura; il [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato la circostanza e affermato di aver atteso che il Pizzino glieli consegnasse, in tal modo confermando la tesi del Federici circa il ruolo del Pizzino e il coinvolgimento nell'affare immobiliare.

Decisivo rilievo è stato attribuito alle prove documentali prodotte dal Federici e allegate alla querela per provare l'operazione immobiliare con la [OSCURATO:SOCIETA], consistenti, in particolare, nella produzione del contratto stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA] il 9 ottobre 2008 per l'acquisto di cosa altrui; del successivo contratto di risoluzione in data 8 dicembre 2008; della copia dei due assegni di 700 mila euro ciascuno, tratti sul conto della [OSCURATO:SOCIETA], recanti la scritta richiamato, e della dichiarazione unilaterale in data 17 dicembre 2008 di sostituzione di detti assegni risultati scoperti, con sei assegni - 5 dei quali dell'importo di 250 mila euro ciascuno e uno da 150 mila euro- oltre alla copia degli assegni consegnati alla [OSCURATO:SOCIETA] per restituzione della penale versata per la mancata conclusione del contratto di vendita.

La contestazione dei ricorrenti sul punto riguarda la natura della documentazione, costituita da scritture private non autenticate, ma la censura si risolve in un'insinuazione, disattesa in sentenza, laddove si rimarca la mancata contestazione della genuinità della documentazione prodotta.

Ulteriore elemento di supporto alla tesi del Federici è stato rinvenuto nelle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], oppostosi alla concessione del finanziamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] in ragione del provvedimento delle Banca d'Italia di sospensione dell'autorizzazione a concedere fidejussioni, costituente lo scopo sociale dell'Istituto, ed in quelle conformi del Masciotta: dichiarazioni travisate secondo i ricorrenti, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che la sua opposizione non era stata considerata, così confermando che il finanziamento era stato concesso.

Tuttavia, nuovamente il vizio denunciato mira ad acc:reditare come più persuasiva la prospettazione dei ricorrenti, che trascura del tutto la conforme valutazione di giudici di merito sulla inidoneità degli elementi offerti a provare "l'effettiva" erogazione del finanziamento alla [OSCURATO:PERSONA], specie in ragione delle gravi anomalie evidenziate, consistenti, in particolare, nella mancanza di istruttoria e di documentazione completa della stessa, nel riscontro offerto solo da una lettera di accettazione, priva di indicazione degli assegni comprovanti l'erogazione del finanziamento, ma, soprattutto, nel mancato rilascio di garanzie per un finanziamento di importo così imponente, senza neppure fissare condizioni per il caso di mancata restituzione del mutuo entro il termine stabilito (p.12 sentenza di primo grado).A tale argomentazione logica il ricorso contrappone la prassi operativa dell'istituto, consistente nella mera verifica del patrimonio immobiliare della società richiedente ovvero una modalità indubbiamente singolare ed inidonea a fornire valida garanzia di recupero del credito, come avvenuto nel caso di specie secondo la stessa prospettazione di parte, sicché l'obiezione rivela la propria inconsistenza e non incrina affatto la tenuta logica del ragionamento di giudici di merito, che, si ribadisce, hanno ritenuto deliberato il finanziamento, ma non provata l'effettiva erogazione.

Anche alla conferma del [OSCURATO:PERSONA] circa l'acquisto immobiliare nei termini indicati dal Federici i ricorrenti contrappongono i rapporti tra il dichiarante e il Guagnelli, socio del Federici, che minerebbero la linearità dell'operazione immobiliare, tuttavia, trascurando sia la circostanza della consegna degli assegni destinati al Federici dal Pizzino, ammessa dal [OSCURATO:PERSONA], sia la circostanza di cui la Corte di appello ha dato atto, precisando che, a differenza di quanto sostenuto dalle parti civili, il Federici non aveva negato di essere socio del Guagnelli nella [OSCURATO:SOCIETA] ovvero in una società diversa dalla [OSCURATO:SOCIETA], sicché l'obiezione non risulta pertinente alla vicenda in esame né idonea a svalutare la credibilità del Federici.

Per contro la tesi propugnata nei ricorsi del finanziamento di 1.400.000 euro, richiesto e ottenuto dal Federici, è stata ritenuta fumosa e non accertata sia per le anomalie indicate (mancanza della richiesta e del contratto di mutuo, delle garanzie e delle condizioni per il caso di mancata restituzione), sia per il disconoscimento della firma apposta sul documento, prodotto in copia, posto a fondamento del decreto ingiuntivo, la cui non autenticità è confermata dal consulente di parte, sia per il dubbio nutrito dalla Corte di appello sull'autenticità delle firme del Federici, apposte sull'ulteriore documentazione prodotta, ritenuta autografa dai consulenti d'ufficio, nonostante la variabilità grafica emersa dall'esame delle scritture di comparazione.

La prospettazione dei ricorrenti trascura il dato centrale su cui poggia la conforme valutazione dei giudici di merito ovvero il disconoscimento della firma apposta in calce alla raccomandata a mano del 16 dicembre 2008, recante anche la sottoscrizione dell'amministratore delegato dell'ICF.

I ricorrenti sembrano ignorare che su tale documento, allegato alla richiesta di decreto ingiuntivo, non risulta effettuata perizia grafica poiché documento in copia, il cui originale non è stato reperito (p. 8-12 sentenza di primo grado), sicché del tutto coerentemente i giudici hanno ritenuto che nessun elemento provava che la firma del Federici fosse autografa, essendovi, anzi, la prova contraria offerta dal consulente di parte e le incertezze emerse dalle consulenze tecniche disposte dal P.m. sulle scritture esaminate (il primo consulente aveva concluso per la natura autografa delle firme del Federici, eseguite dallo stesso mediante dissimulazione della propria firma; il collegio peritale aveva concluso per l'autografia, escludendo tentativi di dissimulazione).

Dato rilevante e decisivo, trascurato dai ricorrenti, è, pertanto, il mancato accertamento dell'autografia della firma del Federici, apposta sulla diversa raccomandata, posta a fondamento del decreto ingiuntivo, dal che deriva la coerente valutazione dei giudici, che hanno ritenuto non accertato che il Federici avesse ricevuto l'importo di 1.400.000 euro a titolo di finanziamento dall'ICF.

In senso opposto, secondo i ricorrenti, depongono le dichiarazioni dell'amministratore delegato della ICF e della Davia sull'approvazione del finanziamento, ma senza alcun confronto con la valutazione espressa dai giudici di merito, che non le hanno ritenute né decisive né idonee a dimostrare l'effettiva erogazione del finanziamento alla società del Federici (p. 8 sentenza impugnata), la cui versione è stata ritenuta assistita da un più coerente substrato probatorio.

In particolare, già il primo giudice aveva dato atto che la Davia aveva confermato di aver predisposto la richiesta di fido e l'accettazione, comunicata al Federici con raccomandata consegnata a mano e dallo stesso sottoscritta per accettazione e di aver fotocopiato gli assegni, come richiestole dal Pizzino, ma di non aver assistito alla consegna (p. 12 sentenza primo grado).

Con lineare argomentazione il giudice dava atto che la raccomandata era datata 16 dicembre 2008, mentre gli assegni recavano la data del giorno successivo, sottolineando l'anomalia della circostanza, in quanto al momento della sottoscrizione per accettazione del finanziamento gli assegni non erano ancora stati emessi in contrasto con la contestualità della dazione sostenuta dai ricorrenti.

Anche le ulteriori obiezioni relative al credito accordato a persona inaffidabile come lo Spadaccini, bancarottiere, interessato a screditare il Pizzino, sono state respinte in sentenza con motivazione congrua e lineare, osservando che non risultava provata la condanna definitiva del testimone per bancarotta e, soprattutto, rimarcando la singolare analogia con la vicenda narrata dallo Spadaccini relativa ad una società della madre, risultando che anche in quel caso il Pizzino aveva creato artatamente un credito apparente in favore dell'ICF, simulando il versamento della somma a titolo di finanziamento, mentre era stato ricevuto dallo Spadaccini per la cessione di una società immobiliare al Pizzino (p.13-14 sentenza di primo grado).

I giudici hanno attribuito rilievo alla circostanza che anche in tal caso il Pizzino avrebbe fatto ricorso alla falsificazione documentale per creare l'apparenza di un contratto di finanziamento non restituito, generante un credito piuttosto che un debito per l'ICF; hanno, inoltre, rimarcato che nella stessa linea si collocavano anche le dichiarazioni dell'Anibaldi, liquidatore della dell'ICF, che aveva querelato il Pizzino dominus della società e dei giudizi instaurati nei confronti del Federici, ai quali egli aveva rinunciato per non correre rischi, non sapendo nulla della vicenda (p. 14-15 sentenza di primo grado).

Ne deriva che l'insussistenza del reato di calunnia è fondata su una valutazione completa e non manifestamente illogica del materiale probatorio, minimamente scalfita dalle censure dei ricorrenti, sostanzialmente dirette a proporre una lettura alternativa dei fatti e delle prove, che si risolve nel sollecitare una non consentita revisione del merito.

All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativannente liquidata in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della Corte di appello di Roma letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa delle parti civili, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi e la liquidazione delle spese, come da nota depositata; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa il 16 settembre 2019 dal Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], assolto ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. dal reato di calunnia perché il fatto non sussiste. [OSCURATO:PERSONA] si addebita di avere falsamente accusato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente direttore commerciale e liquidatore dell'[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito ICF), dei reati di falso e truffa: in particolare, il Federici, in qualità di legale rappresentante della srl [OSCURATO:PERSONA], aveva denunciato di aver ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo esecutivo con allegato atto di precetto con il quale l'ICF gli intimava il pagamento della somma di 1.757.000 euro per un preteso finanziamento, richiesto dalla sua società in forza di un contratto, redatto il 16 dicembre 2008, da lui mai stipulato, essendo, invece, la somma di 1.400.000 euro oltre accessori riconducibile alla restituzione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] della somma versata a titolo di acconto e di penale alla sua società per un affare immobiliare non concluso entro il termine stabilito. Era, quindi, l'operazione immobiliare descritta dal Federici e ricostruita in sentenza (p.1-2) alla base della consegna degli assegni circolari e non il preteso finanziamento, mai richiesto né mai ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA], tanto da disconoscere la firma apposta in calce al documento posto a base del decreto ingiuntivo, costituito da una lettera di accettazione della richiesta di finanziamento per l'importo di 1.400.000 euro, come confermato anche dalla consulenza di parte. Archiviato il procedimento per truffa a carico del Pizzino e dell'Anibaldi per essere risultata confermata l'autorizzazione e l'erogazione del finanziamento ed accertata la natura autografa delle firme del Federici apposte sui documenti esaminati, i giudici di merito hanno ritenuto non calunniosa la denuncia del Federici in quanto la versione del querelante sulla diversa causale della somma ricevuta era assistita da documentazione relativa all'operazione immobiliare e da testimonianze nonché dal mancato accertamento della natura autografa della firma apposta in calce al documento allegato alla richiesta di decreto ingiuntivo, trattandosi di una copia, non sottoposta a perizia, e ritenuta apocrifa dal consulente di parte. E' stato, inoltre, attribuito rilievo alla mancanza di istruttoria per la concessione di un finanziamento di un importo così elevato ed al mancato rilascio di garanzie nonché alla circostanza che il Pizzino, indicato dal Federici come il vero dominus della [OSCURATO:SOCIETA], amministrata formalmente dal [OSCURATO:PERSONA], e schermato dall'Anibaldi, fosse stato denunciato per una vicenda analoga riferita dal teste Spadaccini, non condannato per bancarotta. E' stata, infine, ritenuta non dimostrata con certezza l'erogazione del finanziamento quale tesi contrapposta a quella dell'imputato, risultata sorretta da documentazione non contestata.2. Nell'interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] il difensore ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe e ne chiede l'annullamento per i motivi di seguito illustrati. 2.1 Con il primo motivo denuncia la manifesta illogicità della motivazione, il travisamento delle prove e la violazione di legge. Deduce che la Corte ha travisato la prova, ritenendo che gli assegni circolari per l'importo di 1.400.000 euro fossero stati consegnati al Federici dal [OSCURATO:PERSONA] e non dal Pizzino, come da questi riferito e confermato dalla d.ssa [OSCURATO:PERSONA]: tale errore vizia l'intero percorso argomentativo, specie laddove si afferma che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito come prestanome del Pizzino, in contrasto con quanto dallo stesso affermato ovvero di essere prestanome del Guagnelli, reale dominus della [OSCURATO:SOCIETA] e socio al 50% del Federici nella [OSCURATO:SOCIETA], come ammesso dallo stesso imputato. [OSCURATO:PERSONA] non aveva rapporti con la [OSCURATO:SOCIETA] ed era estraneo ad essa, ma la Corte ha erroneamente fondato la valutazione su tale presupposto e sulla documentazione prodotta dal Federici, costituita da scritture private non autenticate e da una dichiarazione unilaterale del 17/12/2008 di sostituzione degli assegni. 2.2 Con il secondo motivo deduce il travisamento della prova, la manifesta illogicità della motivazione e la violazione della legge processuale La Corte di appello ha ritenuto che la versione del Federici fosse stata confermata dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, invece, ricordava che il finanziamento alla [OSCURATO:PERSONA] srl era stato approvato dall'amministratore delegato; dal teste Masciotta, che, invece, non era in carica all'epoca del rilascio del finanziamento. La versione del [OSCURATO:PERSONA] trova conferma nelle deposizioni dell'amministratore delegato e della Davia relativamente all'iter di autorizzazione del finanziamento e al possesso di immobili della società finanziata, che fungeva da idonea garanzia. 2.3 Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge penale e processuale in ordine al reato di calunnia. La Corte di appello non ha considerato che le due consulenze del P.m. hanno ritenuto autografe le sottoscrizioni del Federici sui documenti esaminati né ha tenuto conto della testimonianza della Davia sulla sottoscrizione apposta dal Federici in sua presenza; peraltro, il dubbio avrebbe dovuto imporre il ricorso ad una perizia sui documenti ancora in sequestro. La Corte trascura che il Federici aveva denunciato per truffa e falso il Pizzino e l'Anibaldi per non avere mai richiesto un finanziamento; che la sua versione è smentita dalla documentazione esaminata dai consulenti tecnici del P.m., dalla circostanza che la richiesta fu sottoscritta avanti al Pizzino e alla Davia, il finanziamento erogato e gli assegni circolari della ICF incassati dal Fede rici.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto solo formalmente denunciano vizi deducibili in questa sede, in realtà ripropongono la tesi difensiva già esaminata e disattesa da entrambi i giudici di merito con motivazione congrua e non manifestamente illogica, contestata nei ricorsi perché ritenuta frutto di travisamento delle prove con censura che si risolve nel sollecitare una rivalutazione della vicenda e delle prove secondo la prospettazione difensiva, ritenuta più aderente alle risultanze processuali e più persuasiva. Considerato che il travisamento della prova, quale vizio deducibile in questa sede, rileva nella misura in cui si riflette sulla motivazione e, cadendo su un elemento decisivo, altera il percorso logico ricostruttivo della sentenza, nella specie un primo travisamento denunciato riguarderebbe la circostanza riferita dal Federici (i sei assegni per l'importo totale di 1.400.000 euro gli sarebbero stati consegnati dal [OSCURATO:PERSONA], amministratore della Genco, il cui dominus effettivo, secondo le prospettazioni dell'imputato, era il Pizzino), confermata dal [OSCURATO:PERSONA], che si sostiene essere smentita dalle dichiarazioni del Pizzino e della Davia. Oltre a doversi rilevare che in entrambe le sentenze si riporta quanto prospettato dal Federici nella querela e nelle dichiarazioni rese agli inquirenti ovvero che il Pizzino fosse il vero dominus della [OSCURATO:SOCIETA] e della ICF, quindi, correttamente riportando un convincimento del denunciante, in realtà, la censura si risolve nel contestare il dato e nel sostenere l'inattendibilità del [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe riferito la circostanza della consegna degli assegni in contrasto con la versione resa dal Pizzino e dalla Davia, in tal modo dimostrando che il vizio denunciato scherma la proposizione della ricostruzione alternativa dei fatti, che è stata già vagliata dai giudici di merito e ritenuta non idoneamente provata né tale da inficiare la versione del Federici. La sentenza impugnata chiarisce che il nucleo centrale della vicenda verte sulla causale della somma di 1.400.000 euro ricevuta dal Federici, a titolo di finanziamento erogato dall'[OSCURATO:SOCIETA], secondo la prospettazione dell'Istituto e del Pizzino, a titolo di restituzione del prezzo anticipato e della penale dovuta per l'acquisto di un immobile, non avvenuto nel termine previsto, secondo la tesi del Federici in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]. Le tesi contrapposte sono state ampiamente analizzate sia su base documentale che dichiarativa ed entrambi i giudici ne hanno rilevato criticità e difficoltà ricostruttive per la complessità e la non linearità delle operazioni, ma la tesi del Federici, che ha negato di aver richiesto un finanziamento alla ICF e ha disconosciuto la firma apposta sulla scrittura posta a fondamento del decreto ingiuntivo esecutivo notificatogli, non è stata ritenuta del tutto priva di verosimiglianza e di supporto probatorio in entrambi i gradì di giudizio.La Corte di appello ha dato atto che il Federici aveva dichiarato di aver ottenuto sei assegni per l'importo di 1.400.000 euro dal [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione di due assegni da 700 mila euro ottenuti in precedenza dalla [OSCURATO:SOCIETA] inadempiente - per la mancata conclusione del contratto di vendita immobiliare entro il termine stabilito-, ma risultati privi di copertura; il [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato la circostanza e affermato di aver atteso che il Pizzino glieli consegnasse, in tal modo confermando la tesi del Federici circa il ruolo del Pizzino e il coinvolgimento nell'affare immobiliare. Decisivo rilievo è stato attribuito alle prove documentali prodotte dal Federici e allegate alla querela per provare l'operazione immobiliare con la [OSCURATO:SOCIETA], consistenti, in particolare, nella produzione del contratto stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA] il 9 ottobre 2008 per l'acquisto di cosa altrui; del successivo contratto di risoluzione in data 8 dicembre 2008; della copia dei due assegni di 700 mila euro ciascuno, tratti sul conto della [OSCURATO:SOCIETA], recanti la scritta richiamato, e della dichiarazione unilaterale in data 17 dicembre 2008 di sostituzione di detti assegni risultati scoperti, con sei assegni - 5 dei quali dell'importo di 250 mila euro ciascuno e uno da 150 mila euro- oltre alla copia degli assegni consegnati alla [OSCURATO:SOCIETA] per restituzione della penale versata per la mancata conclusione del contratto di vendita. La contestazione dei ricorrenti sul punto riguarda la natura della documentazione, costituita da scritture private non autenticate, ma la censura si risolve in un'insinuazione, disattesa in sentenza, laddove si rimarca la mancata contestazione della genuinità della documentazione prodotta. Ulteriore elemento di supporto alla tesi del Federici è stato rinvenuto nelle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], oppostosi alla concessione del finanziamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] in ragione del provvedimento delle Banca d'Italia di sospensione dell'autorizzazione a concedere fidejussioni, costituente lo scopo sociale dell'Istituto, ed in quelle conformi del Masciotta: dichiarazioni travisate secondo i ricorrenti, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che la sua opposizione non era stata considerata, così confermando che il finanziamento era stato concesso. Tuttavia, nuovamente il vizio denunciato mira ad acc:reditare come più persuasiva la prospettazione dei ricorrenti, che trascura del tutto la conforme valutazione di giudici di merito sulla inidoneità degli elementi offerti a provare "l'effettiva" erogazione del finanziamento alla [OSCURATO:PERSONA], specie in ragione delle gravi anomalie evidenziate, consistenti, in particolare, nella mancanza di istruttoria e di documentazione completa della stessa, nel riscontro offerto solo da una lettera di accettazione, priva di indicazione degli assegni comprovanti l'erogazione del finanziamento, ma, soprattutto, nel mancato rilascio di garanzie per un finanziamento di importo così imponente, senza neppure fissare condizioni per il caso di mancata restituzione del mutuo entro il termine stabilito (p.12 sentenza di primo grado).A tale argomentazione logica il ricorso contrappone la prassi operativa dell'istituto, consistente nella mera verifica del patrimonio immobiliare della società richiedente ovvero una modalità indubbiamente singolare ed inidonea a fornire valida garanzia di recupero del credito, come avvenuto nel caso di specie secondo la stessa prospettazione di parte, sicché l'obiezione rivela la propria inconsistenza e non incrina affatto la tenuta logica del ragionamento di giudici di merito, che, si ribadisce, hanno ritenuto deliberato il finanziamento, ma non provata l'effettiva erogazione. Anche alla conferma del [OSCURATO:PERSONA] circa l'acquisto immobiliare nei termini indicati dal Federici i ricorrenti contrappongono i rapporti tra il dichiarante e il Guagnelli, socio del Federici, che minerebbero la linearità dell'operazione immobiliare, tuttavia, trascurando sia la circostanza della consegna degli assegni destinati al Federici dal Pizzino, ammessa dal [OSCURATO:PERSONA], sia la circostanza di cui la Corte di appello ha dato atto, precisando che, a differenza di quanto sostenuto dalle parti civili, il Federici non aveva negato di essere socio del Guagnelli nella [OSCURATO:SOCIETA] ovvero in una società diversa dalla [OSCURATO:SOCIETA], sicché l'obiezione non risulta pertinente alla vicenda in esame né idonea a svalutare la credibilità del Federici. Per contro la tesi propugnata nei ricorsi del finanziamento di 1.400.000 euro, richiesto e ottenuto dal Federici, è stata ritenuta fumosa e non accertata sia per le anomalie indicate (mancanza della richiesta e del contratto di mutuo, delle garanzie e delle condizioni per il caso di mancata restituzione), sia per il disconoscimento della firma apposta sul documento, prodotto in copia, posto a fondamento del decreto ingiuntivo, la cui non autenticità è confermata dal consulente di parte, sia per il dubbio nutrito dalla Corte di appello sull'autenticità delle firme del Federici, apposte sull'ulteriore documentazione prodotta, ritenuta autografa dai consulenti d'ufficio, nonostante la variabilità grafica emersa dall'esame delle scritture di comparazione. La prospettazione dei ricorrenti trascura il dato centrale su cui poggia la conforme valutazione dei giudici di merito ovvero il disconoscimento della firma apposta in calce alla raccomandata a mano del 16 dicembre 2008, recante anche la sottoscrizione dell'amministratore delegato dell'ICF. I ricorrenti sembrano ignorare che su tale documento, allegato alla richiesta di decreto ingiuntivo, non risulta effettuata perizia grafica poiché documento in copia, il cui originale non è stato reperito (p. 8-12 sentenza di primo grado), sicché del tutto coerentemente i giudici hanno ritenuto che nessun elemento provava che la firma del Federici fosse autografa, essendovi, anzi, la prova contraria offerta dal consulente di parte e le incertezze emerse dalle consulenze tecniche disposte dal P.m. sulle scritture esaminate (il primo consulente aveva concluso per la natura autografa delle firme del Federici, eseguite dallo stesso mediante dissimulazione della propria firma; il collegio peritale aveva concluso per l'autografia, escludendo tentativi di dissimulazione). Dato rilevante e decisivo, trascurato dai ricorrenti, è, pertanto, il mancato accertamento dell'autografia della firma del Federici, apposta sulla diversa raccomandata, posta a fondamento del decreto ingiuntivo, dal che deriva la coerente valutazione dei giudici, che hanno ritenuto non accertato che il Federici avesse ricevuto l'importo di 1.400.000 euro a titolo di finanziamento dall'ICF. In senso opposto, secondo i ricorrenti, depongono le dichiarazioni dell'amministratore delegato della ICF e della Davia sull'approvazione del finanziamento, ma senza alcun confronto con la valutazione espressa dai giudici di merito, che non le hanno ritenute né decisive né idonee a dimostrare l'effettiva erogazione del finanziamento alla società del Federici (p. 8 sentenza impugnata), la cui versione è stata ritenuta assistita da un più coerente substrato probatorio. In particolare, già il primo giudice aveva dato atto che la Davia aveva confermato di aver predisposto la richiesta di fido e l'accettazione, comunicata al Federici con raccomandata consegnata a mano e dallo stesso sottoscritta per accettazione e di aver fotocopiato gli assegni, come richiestole dal Pizzino, ma di non aver assistito alla consegna (p. 12 sentenza primo grado). Con lineare argomentazione il giudice dava atto che la raccomandata era datata 16 dicembre 2008, mentre gli assegni recavano la data del giorno successivo, sottolineando l'anomalia della circostanza, in quanto al momento della sottoscrizione per accettazione del finanziamento gli assegni non erano ancora stati emessi in contrasto con la contestualità della dazione sostenuta dai ricorrenti. Anche le ulteriori obiezioni relative al credito accordato a persona inaffidabile come lo Spadaccini, bancarottiere, interessato a screditare il Pizzino, sono state respinte in sentenza con motivazione congrua e lineare, osservando che non risultava provata la condanna definitiva del testimone per bancarotta e, soprattutto, rimarcando la singolare analogia con la vicenda narrata dallo Spadaccini relativa ad una società della madre, risultando che anche in quel caso il Pizzino aveva creato artatamente un credito apparente in favore dell'ICF, simulando il versamento della somma a titolo di finanziamento, mentre era stato ricevuto dallo Spadaccini per la cessione di una società immobiliare al Pizzino (p.13-14 sentenza di primo grado). I giudici hanno attribuito rilievo alla circostanza che anche in tal caso il Pizzino avrebbe fatto ricorso alla falsificazione documentale per creare l'apparenza di un contratto di finanziamento non restituito, generante un credito piuttosto che un debito per l'ICF; hanno, inoltre, rimarcato che nella stessa linea si collocavano anche le dichiarazioni dell'Anibaldi, liquidatore della dell'ICF, che aveva querelato il Pizzino dominus della società e dei giudizi instaurati nei confronti del Federici, ai quali egli aveva rinunciato per non correre rischi, non sapendo nulla della vicenda (p. 14-15 sentenza di primo grado). Ne deriva che l'insussistenza del reato di calunnia è fondata su una valutazione completa e non manifestamente illogica del materiale probatorio, minimamente scalfita dalle censure dei ricorrenti, sostanzialmente dirette a proporre una lettura alternativa dei fatti e delle prove, che si risolve nel sollecitare una non consentita revisione del merito. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativannente liquidata in
Sentenza Cassazione n. 26937/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris