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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31609/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità dell'imputato per il reato di truffa, con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico, è generico perché risulta carente dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, cosicché le doglianze prospettate devono ritenersi non connotate da un effettivo confronto con le corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della sentenza impugnata ed invero appaiono volte a prefigurare una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie, risultando del tutto avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito e, pertanto, estranee al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01); che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato ed offrendo specifico ed approfondito riscontro alle doglianze difensive prospettate con i motivi di gravame (si veda in particolare pagina 4 della sentenza impugnata); ritenuto che parimenti generico risulta il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di reato di cui all'art. 641 cod pen., atteso che le doglianze prospettate non si confrontano in alcun modo con le argomentazioni offerte al riguardo dalla sentenza impugnata; che, invero, il riscontro ricostruttivo in ordine alla corretta definizione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 640 cod. pen., è stato correttamente rinvenuto dalla Corte di appello - senza vizi logico-giuridici ed in applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità ivi richiamati - valorizzando il comportamento dell'imputato che, lungi dal dissimulare il proprio stato di insolvenza, ha posto in essere la frode mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre la persona offesa in errore (si veda ancora pagina 4 della sentenza impugnata, ove si valorizza la messa in vendita di un veicolo, in concreto non reale);ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, dovendosi al riguardo ritenere adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dalla norma, laddove risulti evidentemente decisivo (cfr. Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01); che invero la Corte territoriale, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha congruamente rilevato come nel caso di specie non sussistessero i presupposti per l'operatività della causa di esclusione della punibilità invocata, in ragione della rilevante entità del danno economico cagionato alla persona offesa che, sulla base di una valutazione oggettiva, non poteva certamente ritenersi di particolare tenuità (si veda pagina 5 della sentenza impugnata); ritenuto, inoltre, che il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); che parimenti infondato è il quinto motivo di ricorso, che contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, dovendo al riguardo osservarsi come la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata sia necessaria soltanto se detta pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr. Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596 - 01); che a tale riguardo l'onere motivazionale della Corte di merito deve ritenersi puntualmente assolto a pagina 5 della sentenza impugnata, ove il discostamento della pena base dal minimo edittale viene giustificato sulla base della valutazione delle concrete modalità del fatto, indicative della particolare intensità del dolo e della spregiudicatezza della condotta;ritenuto, infine, che è manifestamente infondata anche l'ulteriore doglianza formulata nel medesimo motivo di ricorso in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, dovendo al riguardo ribadirsi come l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve costituisca un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, come nel caso di specie (cfr. Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716 - 01 - si veda ancora pagina 5 della sentenza impugnata, ove si rileva come i benefici già concessi in precedenza all'imputato non avessero evidentemente dispiegato alcun effetto deterrente, né alcuna finalità rieducativa nei confronti del prevenuto, non essendosi lo stesso astenuto dal commettere ulteriori reati); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente dt ione [OSCURATO:PERSONA] -A A i ht 20 AGO 026 TEARIO L' ASSISTENTE niente Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità dell'imputato per il reato di truffa, con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico, è generico perché risulta carente dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, cosicché le doglianze prospettate devono ritenersi non connotate da un effettivo confronto con le corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della sentenza impugnata ed invero appaiono volte a prefigurare una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie, risultando del tutto avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito e, pertanto, estranee al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01); che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato ed offrendo specifico ed approfondito riscontro alle doglianze difensive prospettate con i motivi di gravame (si veda in particolare pagina 4 della sentenza impugnata); ritenuto che parimenti generico risulta il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di reato di cui all'art. 641 cod pen., atteso che le doglianze prospettate non si confrontano in alcun modo con le argomentazioni offerte al riguardo dalla sentenza impugnata; che, invero, il riscontro ricostruttivo in ordine alla corretta definizione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 640 cod. pen., è stato correttamente rinvenuto dalla Corte di appello - senza vizi logico-giuridici ed in applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità ivi richiamati - valorizzando il comportamento dell'imputato che, lungi dal dissimulare il proprio stato di insolvenza, ha posto in essere la frode mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre la persona offesa in errore (si veda ancora pagina 4 della sentenza impugnata, ove si valorizza la messa in vendita di un veicolo, in concreto non reale);ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, dovendosi al riguardo ritenere adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dalla norma, laddove risulti evidentemente decisivo (cfr. Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01); che invero la Corte territoriale, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha congruamente rilevato come nel caso di specie non sussistessero i presupposti per l'operatività della causa di esclusione della punibilità invocata, in ragione della rilevante entità del danno economico cagionato alla persona offesa che, sulla base di una valutazione oggettiva, non poteva certamente ritenersi di particolare tenuità (si veda pagina 5 della sentenza impugnata); ritenuto, inoltre, che il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); che parimenti infondato è il quinto motivo di ricorso, che contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, dovendo al riguardo osservarsi come la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata sia necessaria soltanto se detta pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr. Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596 - 01); che a tale riguardo l'onere motivazionale della Corte di merito deve ritenersi puntualmente assolto a pagina 5 della sentenza impugnata, ove il discostamento della pena base dal minimo edittale viene giustificato sulla base della valutazione delle concrete modalità del fatto, indicative della particolare intensità del dolo e della spregiudicatezza della condotta;ritenuto, infine, che è manifestamente infondata anche l'ulteriore doglianza formulata nel medesimo motivo di ricorso in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, dovendo al riguardo ribadirsi come l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve costituisca un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, come nel caso di specie (cfr. Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716 - 01 - si veda ancora pagina 5 della sentenza impugnata, ove si rileva come i benefici già concessi in precedenza all'imputato non avessero evidentemente dispiegato alcun effetto deterrente, né alcuna finalità rieducativa nei confronti del prevenuto, non essendosi lo stesso astenuto dal commettere ulteriori reati); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente dt ione [OSCURATO:PERSONA] -A A i ht 20 AGO 026 TEARIO L' ASSISTENTE niente Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
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