Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 09716/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento con rinvio della sentenza relativamente alla liquidazione del danno [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Palermo, in data 4 luglio 2019, ha riformato nelle sole statuizioni civili la sentenza con la quale il Tribunale di Marsala, in data 27 settembre 2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento, in solido con il responsabile civile [OSCURATO:PERSONA], in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di fuga previsto dall'art. 189, comma 6, cod.strada, commesso in Marsala il 12 aprile 2012.

Per l'esattezza la Corte palermitana, in accoglimento dell'appello presentato dal responsabile civile, ha revocato il disposto risarcimento in favore della Pellegrino, rilevando che quest'ultima aveva già ottenuto il risarcimento per le lesioni riportate nell'occorso (riguardo alle quali non si é proceduto penalmente) e reputando mancante la prova di un danno morale derivante, in modo immediato e diretto, dal reato per cui lo Ionita é stato condannato.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre la parte civile [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di doglianza.

2.1. Con un primo motivo, la ricorrente lamenta vizio di motivazione in riferimento a quanto disposto dall'art. 185 cod.pen.; richiamando un precedente giurisprudenziale relativo al reato per cui si procede, qualificato come violazione del dovere di solidarietà prescritto dal comma 1 dell'art. 189 Cod.Strada, la ricorrente censura il mancato riconoscimento di un danno derivante, appunto, dalla condotta di fuga dell'imputato, riguardo al quale non é posto in capo alla parte offesa un onere della prova a carattere analitico, bastando la generica allegazione di aver subito un danno.

2.2. Con un secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione di legge per il travisamento della richiesta della parte civile, laddove nella sentenza si fa riferimento al fatto che l'immediato soccorso prestato alla stessa dal 118 ha impedito che si aggravassero i danni fisici dalla stessa patiti; oggetto della richiesta della parte civile era, in realtà, il danno morale, legato al fatto che l'allontanamento dello Ionita era successivo all'incidente ed é riferito al fatto che, se l'imputato non si fosse allontanato, egli avrebbe potuto limitare il danno diretta conseguenza della sua condotta.

Di seguito la deducente illustra, attraverso alcuni richiami giurisprudenziali, la diversità del danno morale risarcibile rispetto a quello già oggetto di ristoro.

3. La parte civile ricorrente ha inoltre depositato in atti memoria con la quale illustra ulteriormente gli argomenti posti a base del ricorso, insistendo per l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é inammissibile, perché manifestamente infondato in ambedue i motivi.

Non é, infatti, ipotizzabile il lamentato danno morale quale conseguenza del reato contestato ex art. 189, comma 6, Cod.

Strada, atteso che il delitto di fuga contestato allo Ionita ha, quale oggettività giuridica, esclusivamente quella di garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, e non quella di assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite, propria dell'ipotesi di reato di omissione di soccorso di cui al comma 7 (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 3783 del 10/10/2014, dep. 2015, Balboni, Rv. 261945; Sez. 4, Sentenza n. 6306 del 15/01/2008, Grosso, Rv. 239038).

Tanto premesso, é certamente vero che la responsabilità civile derivante da reato ha ad oggetto ogni danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato, e tale rapporto di causalità sussiste anche quando il fatto reato, pur non avendo determinato direttamente il danno, abbia tuttavia prodotto uno stato tale di cose che senza di esse il danno non si sarebbe verificato (Sez. 6, Sentenza n. 11295 del 02/12/2014, dep. 2015, Vignati e altro, Rv. 263170): perciò si afferma che la responsabilità civile da reato comprende, oltre ai danni che rappresentano la conseguenza immediata e diretta del reato stesso, anche i danni mediati ed indiretti che costituiscano effetti normali dell'illecito secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale (Sez. 5, Sentenza n. 4701 del 21/12/2016, dep. 2017, Pota e altri, Rv. 2159271).

Ma é del tutto evidente che, neppure a questa stregua, alcuna conseguenza diretta o indiretta di tipo dannoso poteva derivare alla Pellegrino da una condotta criminosa come quella contestata allo Ionita, atteso che l'interesse giuridico protetto dalla fattispecie criminosa a lui contestata, come si é visto, nulla ha a che vedere con l'allegato danno morale alla persona oggetto di lagnanza da parte dell'odierna ricorrente.

2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro t.remila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma illfh-marzo 2022.

Il Consigliere stensore La Presidente (Giusepp av

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento con rinvio della sentenza relativamente alla liquidazione del danno [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Palermo, in data 4 luglio 2019, ha riformato nelle sole statuizioni civili la sentenza con la quale il Tribunale di Marsala, in data 27 settembre 2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento, in solido con il responsabile civile [OSCURATO:PERSONA], in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di fuga previsto dall'art. 189, comma 6, cod.strada, commesso in Marsala il 12 aprile 2012. Per l'esattezza la Corte palermitana, in accoglimento dell'appello presentato dal responsabile civile, ha revocato il disposto risarcimento in favore della Pellegrino, rilevando che quest'ultima aveva già ottenuto il risarcimento per le lesioni riportate nell'occorso (riguardo alle quali non si é proceduto penalmente) e reputando mancante la prova di un danno morale derivante, in modo immediato e diretto, dal reato per cui lo Ionita é stato condannato. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre la parte civile [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di doglianza. 2.1. Con un primo motivo, la ricorrente lamenta vizio di motivazione in riferimento a quanto disposto dall'art. 185 cod.pen.; richiamando un precedente giurisprudenziale relativo al reato per cui si procede, qualificato come violazione del dovere di solidarietà prescritto dal comma 1 dell'art. 189 Cod.Strada, la ricorrente censura il mancato riconoscimento di un danno derivante, appunto, dalla condotta di fuga dell'imputato, riguardo al quale non é posto in capo alla parte offesa un onere della prova a carattere analitico, bastando la generica allegazione di aver subito un danno. 2.2. Con un secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione di legge per il travisamento della richiesta della parte civile, laddove nella sentenza si fa riferimento al fatto che l'immediato soccorso prestato alla stessa dal 118 ha impedito che si aggravassero i danni fisici dalla stessa patiti; oggetto della richiesta della parte civile era, in realtà, il danno morale, legato al fatto che l'allontanamento dello Ionita era successivo all'incidente ed é riferito al fatto che, se l'imputato non si fosse allontanato, egli avrebbe potuto limitare il danno diretta conseguenza della sua condotta. Di seguito la deducente illustra, attraverso alcuni richiami giurisprudenziali, la diversità del danno morale risarcibile rispetto a quello già oggetto di ristoro. 3. La parte civile ricorrente ha inoltre depositato in atti memoria con la quale illustra ulteriormente gli argomenti posti a base del ricorso, insistendo per l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é inammissibile, perché manifestamente infondato in ambedue i motivi. Non é, infatti, ipotizzabile il lamentato danno morale quale conseguenza del reato contestato ex art. 189, comma 6, Cod. Strada, atteso che il delitto di fuga contestato allo Ionita ha, quale oggettività giuridica, esclusivamente quella di garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, e non quella di assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite, propria dell'ipotesi di reato di omissione di soccorso di cui al comma 7 (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 3783 del 10/10/2014, dep. 2015, Balboni, Rv. 261945; Sez. 4, Sentenza n. 6306 del 15/01/2008, Grosso, Rv. 239038). Tanto premesso, é certamente vero che la responsabilità civile derivante da reato ha ad oggetto ogni danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato, e tale rapporto di causalità sussiste anche quando il fatto reato, pur non avendo determinato direttamente il danno, abbia tuttavia prodotto uno stato tale di cose che senza di esse il danno non si sarebbe verificato (Sez. 6, Sentenza n. 11295 del 02/12/2014, dep. 2015, Vignati e altro, Rv. 263170): perciò si afferma che la responsabilità civile da reato comprende, oltre ai danni che rappresentano la conseguenza immediata e diretta del reato stesso, anche i danni mediati ed indiretti che costituiscano effetti normali dell'illecito secondo il criterio della cosiddetta regolarità causale (Sez. 5, Sentenza n. 4701 del 21/12/2016, dep. 2017, Pota e altri, Rv. 2159271). Ma é del tutto evidente che, neppure a questa stregua, alcuna conseguenza diretta o indiretta di tipo dannoso poteva derivare alla Pellegrino da una condotta criminosa come quella contestata allo Ionita, atteso che l'interesse giuridico protetto dalla fattispecie criminosa a lui contestata, come si é visto, nulla ha a che vedere con l'allegato danno morale alla persona oggetto di lagnanza da parte dell'odierna ricorrente. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la ricorrente va condannata al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro t.remila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma illfh-marzo 2022. Il Consigliere stensore La Presidente (Giusepp av
Sentenza Cassazione n. 09716/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris