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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025

Cassazione n. 19734/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di quattro anni di reclusione e di 20.000,00 euro di multa, per i reati di cui agli artt. 73, comma 1 e 1 bis, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un motivo unico deduce vizio di motivazione in relazione all'omessa indicazione delle ragioni per le quali è stata esclusa la sussistenza delle condizioni per l'emissione di sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.; Considerato l'unico motivo espone doglianze prive di specificità e comunque non consentite, perché le censure proposte non contengono alcuna indicazione degli elementi fattuali che avrebbero dovuto imporre una verifica in ordine alla eventuale sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., o una diversa qualificazione del fatto o una pena più mite (la sentenza impugnata, peraltro, rappresenta che l'imputato è stato colto in possesso di 15.053,7 kg. di cocaina, da cui erano ricavabili 86.441 dosi medie singole, detenuta a bordo di un veicolo condotto dal medesimo), e, in ogni caso, sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 del GIP TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di quattro anni di reclusione e di 20.000,00 euro di multa, per i reati di cui agli artt. 73, comma 1 e 1 bis, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un motivo unico deduce vizio di motivazione in relazione all'omessa indicazione delle ragioni per le quali è stata esclusa la sussistenza delle condizioni per l'emissione di sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.; Considerato l'unico motivo espone doglianze prive di specificità e comunque non consentite, perché le censure proposte non contengono alcuna indicazione degli elementi fattuali che avrebbero dovuto imporre una verifica in ordine alla eventuale sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., o una diversa qualificazione del fatto o una pena più mite (la sentenza impugnata, peraltro, rappresenta che l'imputato è stato colto in possesso di 15.053,7 kg. di cocaina, da cui erano ricavabili 86.441 dosi medie singole, detenuta a bordo di un veicolo condotto dal medesimo), e, in ogni caso, sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.
Sentenza Cassazione n. 19734/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris