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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18719/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con un unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento del giudizio di responsabilità a carico dei ricorrenti per i reati contestati, basato esclusivamente sulla deposizione della persona offesa, nonché il secondo motivo, che deduce il vizio di carenza e illogicità della motivazione nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, sono entrambi generici per indeterminatezza, giacché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che gli stessi motivi sono altresì generici, perché omettono di confrontarsi con la sentenza impugnata e insistono sulle stesse doglianze già presentate in appello e ivi puntualmente disattese (si vedano le pagine 19-21 della sentenza impugnata con riferimento alla piena credibilità delle dichiarazioni della persona offesa e le pagg. 29-30 con riferimento alla congruità della pena, pienamente adeguata alla gravità dei fatti e comunque rideterminata in misura inferiore per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], stante l'improcedibilità per il reato di cui al capo 4 per mancanza di querela), incorrendo così nel vizio di mancanza di specificità, che ricorre quando manchi correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con un unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento del giudizio di responsabilità a carico dei ricorrenti per i reati contestati, basato esclusivamente sulla deposizione della persona offesa, nonché il secondo motivo, che deduce il vizio di carenza e illogicità della motivazione nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, sono entrambi generici per indeterminatezza, giacché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che gli stessi motivi sono altresì generici, perché omettono di confrontarsi con la sentenza impugnata e insistono sulle stesse doglianze già presentate in appello e ivi puntualmente disattese (si vedano le pagine 19-21 della sentenza impugnata con riferimento alla piena credibilità delle dichiarazioni della persona offesa e le pagg. 29-30 con riferimento alla congruità della pena, pienamente adeguata alla gravità dei fatti e comunque rideterminata in misura inferiore per la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], stante l'improcedibilità per il reato di cui al capo 4 per mancanza di querela), incorrendo così nel vizio di mancanza di specificità, che ricorre quando manchi correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 18719/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris