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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 23 aprile 2024

Cassazione n. 40954/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natcia TORINO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/04/2024 del GIUD.

SORVEGLIANZA di TORINOtato avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Torino, con il quale è stata respinta l'istanza di applicazione provvisoria dell'affidamento in prova terapeutico presentata da [OSCURATO:PERSONA] ed è stata disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza per l'ulteriore corso del procedimento e la fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 666 e 677 cod. proc. pen.; Ritenuto che, secondo l'orientamento interpretativo del tutto prevalente, deve essere esclusa l'impugnabilità in via autonoma della decisione provvisoria del Magistrato di sorveglianza, trattandosi di provvedimento interinale correlato alla ricorrenza dei presupposti del «grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato detentivo» e dell'assenza di pericolo di fuga; così in particolare si è espressa questa Corte in numerosi arresti intervenuti sul tema (Sez. 1, n. 23363 del 11/05/2018, Pillai, Rv. 273145; «In materia di esecuzione della pena, non è impugnabile il rigetto della domanda di applicazione provvisoria della misura alternativa della detenzione domiciliare, in quanto avente natura meramente interlocutoria» e più di recente Sez. 1, n. 21982 del 17/07/2020 non massimata); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna de orrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 otto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natcia TORINO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/04/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di TORINOtato avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Torino, con il quale è stata respinta l'istanza di applicazione provvisoria dell'affidamento in prova terapeutico presentata da [OSCURATO:PERSONA] ed è stata disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza per l'ulteriore corso del procedimento e la fissazione dell'udienza ai sensi degli artt. 666 e 677 cod. proc. pen.; Ritenuto che, secondo l'orientamento interpretativo del tutto prevalente, deve essere esclusa l'impugnabilità in via autonoma della decisione provvisoria del Magistrato di sorveglianza, trattandosi di provvedimento interinale correlato alla ricorrenza dei presupposti del «grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato detentivo» e dell'assenza di pericolo di fuga; così in particolare si è espressa questa Corte in numerosi arresti intervenuti sul tema (Sez. 1, n. 23363 del 11/05/2018, Pillai, Rv. 273145; «In materia di esecuzione della pena, non è impugnabile il rigetto della domanda di applicazione provvisoria della misura alternativa della detenzione domiciliare, in quanto avente natura meramente interlocutoria» e più di recente Sez. 1, n. 21982 del 17/07/2020 non massimata); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna de orrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 otto
Decreto Cassazione n. 40954/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris