CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 marzo 2021
Cassazione n. 45449/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a [OSCURATO:PERSONA] dal medesimo Tribunale il 5.09.2019, a seguito di arresto in flagranza per il reato di cessione di cocaina in data 10.03.2021 e di conseguente applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g.; la revoca è stata disposta con decorrenza dal 5.09.2019 sul presupposto che il comportamento del soggetto, già diffidato il 27.10.2020, non aveva corrisposto alle aspettative e non consentiva una positiva valutazione del periodo di affidamento già trascorso. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod.pen., con riguardo alla decorrenza ex tunc del provvedimento di revoca e all'omessa motivazione delle ragioni per cui l'arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dovesse ritenersi di per sé idoneo ad inficiare un periodo di oltre un anno e mezzo di sottoposizione alla misura alternativa, pur avendo il magistrato di sorveglianza in data 26.02.2021 dichiarato cessata la pericolosità sociale del ricorrente sulla scorta del comportamento tenuto in regime di affidamento. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, con cui chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Premesso che il ricorrente non censura il provvedimento di revoca della misura alternativa, ma solo la sua decorrenza ex tunc, dal testo dell'ordinanza impugnata emerge un'effettiva carenza di motivazione sulle ragioni della disposta decorrenza della revoca dal 5.09.2019. Questa Corte ha affermato, con orientamento costante, il principio per cui in tema di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione del residuo periodo di pena da espiare, il giudice deve motivare in ordine alla decorrenza della revoca prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla stessa, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso, in particolare considerando la durata del periodo trascorso nell'osservanza delle prescrizioni imposte e la concreta incidenza di queste (Sez. 1 n. 490 del 3/11/2015, dep. 2016, Rv. 265859; Sez. 1 n. 9314 del 19/02/2014, Rv. 259474). Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza si è limitato a dare atto che la revoca è stata determinata dall'arresto in flagranza del ricorrente per il reato di cessione di cocaina in data 10.03.2021, e c1911e relative conseguenze immediate, rappresentate dall'esito positivo della perquisizione domiciliare, dalla convalida dell'arresto e dall'applicazione di una misura coercitiva, nonché dell'esistenza di una diffida in precedenza rivolta al condannato il 27.10.2020, traendo da ciò la conclusione che la condotta del soggetto non aveva corrisposto alle aspettative sottese alla concessione della misura alternativa; ma non ha dato conto delle ragioni di tale diffida, comunque intervenuta a distanza di oltre un anno dall'ammissione alla fruizione del beneficio il 5.09.2019, né ha spiegato le ragioni della ritenuta inaffidabilità ab origine del comportamento tenuto in costanza della misura alternativa, così che la retroazione della revoca alla suddetta data risulta sostanzialmente immotivata e formulata in termini essenzialmente assertivi. 3. L'ordinanza gravata deve pertanto essere annullata, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Genova per un nuovo giudizio sulla decorrenza della revoca, libero negli esiti ma da compiersi nella puntuale osservanza dei principi di diritto e degli oneri motivazionali sopra indicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla decorrenza della revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Sorveglianza di Genova. Così deciso il