CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17345/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 13.9.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitto di cui all'art. 12quinquies del DL 203 del 1992 (oggi art. 512bis cod. pen.), aggravato dalla finalità di agevolare un sodalizio di stampo mafioso ed aveva condannato, il primo, alla pena di mesi 8 di reclusione, computati in continuazione con i fatti giudicati con sentenza della Corte di appello di Napoli del 3.2.2012 e, il secondo, alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed entrambi al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere; 2. la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che ha invece confermato per il resto, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in mesi 4 di reclusione e, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in anni 1, mesi 9 e giorni 10 di reclusione, concedendo a quest'ultimo il beneficio della sospensione condizionale; 3. ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori, sia il Lubello che il Caterino lamentando: 3.1 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.1.1 violazione di legge per inosservanza di legge penale e processuale; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: rileva che la Corte di appello, limitandosi a ripercorrere, per relationem, la sentenza di primo grado, non ha valorizzato una serie di elementi omettendo di dar conto dei rilievi difensivi; richiama le caratteristiche proprie del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. e, in particolare, la finalità che deve animare la condotta antidoverosa; segnala che, nel caso di specie, il ricorrente è stato ritenuto responsabile, con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della fittizia intestazione della autovettura Mercedes tg. [OSCURATO:TARGA], avendo i giudici di merito erroneamente valorizzato le dichiarazioni della stessa Carrino; aggiunge che la Corte di appello ha valorizzato il contenuto di due intercettazioni telefoniche, la prima relativa ad una conversazione intercorsa tra il Lubello e [OSCURATO:PERSONA], la seconda tra la Carrino e [OSCURATO:PERSONA], il cui tenore, invero, non consentiva di trarre le implicazioni ritenute dai giudici di merito; richiama, inoltre, il tenore della ordinanza del Tribunale di Napoli del 18.6.2008 sulla impossibilità, nel caso di specie, di configurare la aggravante di cui all'art. 416-bis cod. pen., sotto il profilo della agevolazione del sodalizio; 3.2 [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: 3.2.1 violazione di legge e vizio di motivazione: richiama l'atto di appello con cui la difesa aveva contestato la idoneità degli elementi fattuali emersi nel processo a dimostrare la consapevolezza, in capo al ricorrente, della finalità perseguita dal correo, ovvero di eludere l'effetto di eventuali misure patrimoniali in sede di prevenzione; evidenzia, da questo punto di vista, la contraddittorietà della motivazione in cui si dà conto di come il ricorrente non potesse essere certo delle ragioni esplicitate dal Lubello per indurlo ad intestarsi fittiziamente il veicolo; ribadisce, ancora, come il giudice di appello sia tenuto a dare contezza delle ragioni per le quali abbia ritenuto di non condividere le censure articolate con l'atto di appello; 3.2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 7 DL 152 del 1991: rileva come la sentenza impugnata sia solo apparentemente motivata laddove ha affermato che il ricorrente si fosse quantomeno rappresentato che il fine perseguito dal Lubello e dalla Carrino fosse quello di agevolare il clan dei casalesi; segnala che la sentenza è in contrasto con l'arresto delle SS.UU. Chioccini laddove la Corte di appello avrebbe dovuto indicare gli elementi fattuali da cui ricavare, in capo al ricorrente, la rappresentazione della specifica finalità perseguita dai correi; 4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per la inammissibilità dei ricorsi: rileva, infatti, che il ricorso del Lubello investe esclusivamente questioni di fatto mentre quello del Caterino risulta aspecifico per non confrontarsi con le due sentenze di merito che sono giunte a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati riconosciuti responsabili, nei due gradi di giudizio ed all'esito di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, per avere, in concorso tra loro e con [OSCURATO:PERSONA], fittiziamente attribuito la la proprietà dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] B targata DK 136 S a [OSCURATO:PERSONA], che la assumeva essendo pienamente consapevole dello scopo, perseguito dalla Carrino e dal Lubello, di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale. 1. I giudici di merito hanno ricostruito la vicenda facendo presente, in primo luogo, che la Carrino, per circa trent'anni, era stata la compagna di [OSCURATO:PERSONA], da cui aveva avuto tre figli e del quale, durante i lunghi periodi di detenzione (quasi ininterrotta dal maggio del 1980 in poi), aveva veicolato all'esterno le istruzioni per ripartire lo stipendio mensile ai componenti del sodalizio da lui capeggiato provvedendo, inoltre, a gestire i proventi delle estorsioni. Sia il Tribunale che la Corte (cfr., pag. 3 della sentenza impugnata) hanno insistito sulla affidabilità della Carrino (cfr., in particolare, pagg. 5-8 della sentenza di primo grado che aveva, all'esito, riconosciuto alla predetta la attenuante di cui all'art. 8 del DL 152 del 1991, ora comma 3 dell'art. 416-bis.1 cod. pen.), che non era stata messa in dubbio dalle difese degli imputati che avevano contestato, semmai, la attendibilità di quanto da costei riferito con riguardo al Lubello e, in particolare, alla vicenda relativa alla intestazione della autovettura che il ricorrente - marito della figlia della dichiarante e di [OSCURATO:PERSONA] - avrebbe ricevuto dalla donna l'incarico di acquistare (trattandosi di una vettura meno appariscente di quella che era solita utilizzare) intestandola, fittiziamente, ad un suo amico, [OSCURATO:PERSONA], al fine di metterla al riparo da eventuali misure di prevenzione patrimoniale. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] censure articolate nell'interesse del Lubello e, cumulativamente, compendiate nell'unico motivo di ricorso, sono manifestamente infondate ovvero, come anticipato, non consentite. Le considerazioni svolte in ordine alla attendibilità della Carrino, infatti, hanno formato oggetto di rilievi difensivi sia di fronte al Tribunale che con l'atto di appello ed hanno ricevuto, dai giudici di merito, una risposta complessivamente immune da vizi di manifesta illogicità o travisamento della prova. Il Tribunale aveva vagliato le contestazioni difensive incentrate sul presunto rancore nutrito dalla donna nei confronti del Lubello ritenendole infondate e richiamando, sul punto, le valutazioni già operate in altra sede, con particolare riferimento alla sentenza del Tribunale di Napoli del 17.12.2009 ed alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 3.2.2012, che avevano evidenziato la pacatezza delle conversazioni intrattenute con il ricorrente e delle richieste di denaro avanzate dalla donna successivamente alla sua dissociazione. La stessa Corte di appello, replicando ai rilievi difensivi, ha sottolineato come la ricostruzione proposta dalla Carrino avesse trovato plurimi ed univoci elementi di riscontro, a partire dalla iniziale intestazione della vettura al Caterino, amico di lunga data del Lubello, e poi trasferita alla stessa collaboratrice. Sempre a tal fine sono stati inoltre congruamente valorizzati i contenuti di alcune conversazioni intercettate dagli investigatori in un periodo coincidente con la decisione della Carrino di allontanarsi da [OSCURATO:PERSONA] per intraprendere un percorso di collaborazione. In particolare, è stata giudicata estremamente significativa la conversazione del Bidognetti ed il Lubello in cui quest'ultimo si lamentava con il primo del fatto che la Carrino si era allontanata da [OSCURATO:PERSONA] con la vettura intestata al suo amico Caterino, e che i giudici di merito, con argomentazione lineare dal punto di vista logico, hanno inteso quale riscontro non soltanto della disponibilità del veicolo da parte della collaboratrice e della sua intestazione a quest'ultimo (comprensibilmente preoccupato di essere coinvolto nelle condotte criminose della donna) ma, anche, del fatto che era stato proprio il Lubello a prodigarsi per acquistare la vettura e per reperire un intestatario fittizio nei confronti del quale, a quel punto, si sentiva in qualche misura responsabile alla luce della improvvisa decisione della donna di lasciare [OSCURATO:PERSONA]. La sostanziale titolarità dell'auto da parte della Carrino che, pur non ricordando la somma, aveva comunque messo a disposizione il denaro per acquistarla, è stata inoltre altrettanto congruamente ricavata dalle conversazioni tra la stessa Carrino, la sorella Maria ed il marito di costei. La difesa, con il ricorso, contesta la interpretazione del contenuto di queste conversazioni sostenendo che, in realtà, esse dimostrerebbero il contrario di quanto ritenuto dal Tribunale e dalla Corte di appello. E', tuttavia, appena il caso di ribadire che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (cfr., Sez. 3 - , n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01). Sia il Tribunale che la Corte di appello hanno, inoltre, esaustivamente motivato sulla consapevolezza, in capo al Lubello, non soltanto della finalità elusiva cui era finalizzata la intestazione del veicolo al Caterino ma, anche, sulla agevolazione della attività del clan che, in tal modo, tale condotta finiva comunque per perseguire: a tal fine, peraltro, già il Tribunale aveva fatto presente che il Lubello era già stato in precedenza condannato per condotte simili (tanto che il fatto di cui si discute è stato posto in continuazione con quelli per i quali era stato in precedenza condannato), poste in essere a tutela del patrimonio della famiglia Bidognetti, ovvero del capo della consorteria e, per questa via, del clan, tenuto anche conto di quanto riferito dalla Carrino circa le ragioni per le quali, facendo da tramite tra il marito, detenuto, ed i partecipi, aveva avuto necessità di dotarsi di una vettura meno appariscente. Più volte questa Corte ha affermato che la condotta di agevolazione del vertice di un'associazione mafiosa ben può integrare la aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. cL - laddove, in ragione della coincidenza tra interessi del capo, beneficiario della condotta, e quelli dell'associazione, si traduca in un ausilio al sodalizio criminale nel suo complesso (cfr., Sez. 5, n. 36842 del 10/06/2016, Arecchi, Rv. 268018 - 01; Sez. 2, n. 26589 del 26/05/2011, Laudicina, Rv. 251000 01; Sez. 5, n. 6199 del 30/11/2010, Mazzola, Rv. 249297 - 01). 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] primo motivo del ricorso deduce vizio di motivazione sul profilo soggettivo del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. e, in realtà, contesta l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito sulla scorta di una congrua, esaustiva e lineare valutazione degli elementi acquisiti: in particolare, è stata considerata la perfetta consapevolezza, in capo al Caterino (dimostrata dal fatto che il ricorrente, amico del Lubello, era stato presente al matrimonio di [OSCURATO:PERSONA]) della caratura criminale della Carrino e di [OSCURATO:PERSONA], non potendo perciò sfuggirgli le ragioni per le quali il genero di costoro, suo amico di vecchia data, gli avesse chiesto di intestarsi fittiziamente una vettura di fatto riferibile ed in uso alla suocera. La Corte di appello è intervenuta, correggendola, sulla motivazione della sentenza del Tribunale, ritenendo integrata, a carico del Caterino, anche la aggravante di cui al già menzionato art. 416-bis.1 cod. pen., alla luce dell'intervento delle SS.UU. "Chioccini", in cui la Corte ha chiarito che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (cfr., Sez. U - , n. 8545 del 19/12/2019, Rv. 278734 - 01); con argomentazione che non si presta a rilievi di manifesta illogicità o contraddittorietà, ha infatti evidenziato come il Caterino conoscesse perfettamente la famiglia di [OSCURATO:PERSONA] quale esponente di vertice del sodalizio già all'epoca avvalorata dagli esiti del processo "Spartacus" "... con ovvie ed immediate ricadute sulla agevole rappresentazione, da parte del Caterino, dell'inserimento della sua azione, concordata con il Lubello, in un disegno illecito, di più ampio respiro, ricorrendo proprio a quelle modalità esecutive espressione diretta di qualificate strategie criminose". 4. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibili i ri