CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 dicembre 2022
Cassazione n. 41920/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso in data 10 dicembre 2022 la Corte di Appello di Lecce ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione con cui in primo grado - il 15 maggio 2021 - era stata applicata al TROQE la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale (con obbligo di soggiorno) per anni tre. Nel valutare i contenuti della impugnazione, la Corte di merito evidenzia in sintesi che: correttamente il proposto è stato inquadrato nella categoria di pericolosità sociale qualificata ex art. 4 co 1 lett. b) d. Igs. 159/2011, atteso che il TROQE è stato recentemente rinviato a giudizio in due procedimenti penali per il reato di cui 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (oltre che per diversi reati in materia di violazione legge armi e delitti di cui all'art. 73 DPR 309/90); e per lo stesso titolo di reato associativo, rientrigte nel catalogo dei reati di cui all'art. 51 co 3-bis cod.proc. pen., risulta essere stato condannato in via definitiva con sentenza del 11/09/2015 irrevocabile il 18/03/2016; - Troque risulta altresì condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 73 dpr 309/90 con due sentenze, in particolare con sentenza GIP Taranto del 11/09/2015, irrevocabile il 18/03/2016, per fatto accertato il 21/07/2015, e con sentenza Corte appello Lecce del 20/11/2019, irrevocabile il 15/05/2020, per fatto commesso il 25/05/2018; ha anche due pendenze per il reato di cui all'ad. 648 cod. pen, commesso nell'agosto 2014 (in ordine al quale è intervenuta sentenza in grado di appello), e per il reato di minaccia commesso il 17/02/2017; risulta infine rinviato a giudizio, il 12/01/2021, per il reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. commesso il 04/07/2018. Osserva la Corte di merito, dopo avere analizzato i fatti per i quali il Troqe è stato rinviato a giudizio nell'ambito di due distinti procedimenti per reati associativi di cui all'art. 74 Dpr 309/90, violazione legge armi e reati di cui all'art. 73 dpr 309/90, che la pericolosità del proposto- da valutarsi al momento dell'adozione della misura - è certamente attuale considerato il ruolo di organizzatore e promotore rivestito in una delle associazioni (di cui al proc. 2343/2018), l'assenza di concreti e precisi elementi che evidenzino la dissociazione dal sodalizio, la continuità con cui ha messo in atto la sua attività criminale commettendo delitti di vario genere sin da giovanissima età, la gravità dei reati stessi, il suo inserimento in un ambiente criminale organizzato.2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per Cassazione, per mezzo del difensore, Amarildo TROQE, deducendo erronea applicazione della disciplina regolatrice sul tema della attualità della pericolosità, al momento della decisione, ed assenza di motivazione sul punto. 2.1.11 ricorrente si duole del fatto che la Corte di merito non abbia debitamente considerato il fatto che il Troqe, ininterrottamente detenuto dal 2018, era stato ammesso alla misura alternativa al carcere della detenzione domiciliare e che il decreto impugnato è intervenuto dopo oltre tre anni dall'ultimo delitto accertato. 2.2 Con il secondo motivo si deduce assenza di motivazione circa i rilievi sulla durata della misura e sulla richiesta di eliminazione dell'obbligo di soggiorno. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella sua requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Va premesso che, ai sensi dell'art. 10 d. lgs. n. 159 del 2011, in materia di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per violazione di legge, in cui sono compresi i vizi di mancanza della motivazione e di motivazione apparente. 2. Ciò premesso, osserva il Collegio che il ricorrente non rappresenta, specificamente, elementi non valutati quanto alla dedotta carenza di pericolosità all'attualità, tali da giustificare l'accoglimento del ricorso. La censura, consentita in questa sede solo ove riguardi l'assenza ovvero la mera apparenza di motivazione e dunque la violazione dell'obbligo motivazionale di cui all'art. 125 cod. proc. pen., si sostanzia nel rilievo che i giudici del merito non avrebbero considerato plurimi dati significativi di assenza, nell'attualità, di pericolosità sociale. Il motivo, peraltro, si risolve non tanto nella denuncia dell'inosservanza dell'obbligo motivazionale, bensì nella critica della motivazione data e, per di più, in una prospettiva sostanzialmente diretta ad un nuovo giudizio di merito. La valutazione espressa dalla Corte di appello sull'attualità della pericolosità sociale del proposto appare infatti immune da censure, avendo la stessa evidenziato con chiarezza gli elementi in base ai quali ha formulato il giudizio. 2.1. Esclusa immediatamente l'assoluta mancanza della motivazione, dal momento che i giudici di appello hanno reso una motivazione concreta ed effettiva alla base della ritenuta persistenza dell'attuale pericolosità del prevenuto, per il resto si considera che il provvedimento impugnato non può essere censurato per la valutazione compiuta dalla Corte di merito con riguardo agli elqnienti sopra indicati.Invero, nel giudizio di prevenzione, opera la regola della piena utilizzazione di qualsiasi elemento indiziario desumibile anche da procedimenti penali in corso: è quindi possibile utilizzare nel giudizio di prevenzione, ai fini del giudizio di pericolosità sociale del proposto, elementi di prova o indiziari tratti da procedimenti penali non ancora conclusi, naturalmente confrontandosi in modo autonomo con gli elementi stessi per stabilire se essi, una volta accertati, per la consistenza e il significato che posseggono, siano idonei a fondare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'applicazione della misura (Sez. 1, n. 24707 del 01/02/2018, Olivieri, Rv. 273361; Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, Schiraldi, Rv. 271372; Sez. 5, n. 1831 del 17/12/2015, dep. 2016, Mannina, Rv. 265862). In tale alveo si è, incensurabilmente, inserito il congruo giudizio della Corte di merito. 2.2. Va in particolare osservato come la distanza temporale di circa tre anni tra l'ultimo reato commesso ed il decreto applicativo non costituisce elemento sufficiente ad escludere "l'attualità": la Corte territoriale ha sul punto correttamente richiamato il ruolo rivestito dal Troqe nel sodalizio criminoso per cui è imputato, stante l'assenza di elementi dai quali dedurne una dissociazione, nonché < la continuità con cui ha messo in atto la sua attività criminale, commettendo delitti di vario genere, sin da giovanissima età, la gravità dei reati stessi, il suo inserimento in un ambiente criminale organizzato, stanti gli stabili e costanti rapporti con personaggi appartenenti a tale ambiente come si riscontra dagli esiti dei controlli di polizia effettuati e indicati nell'informativa dei CC>. 2.3. Quanto al periodo di detenzione, in assenza di elementi in ordine alla produzione di effetti positivi, già rappresentato ai giudici di merito, concretamente manifestantisi in espressioni di dissociazione e di allontanamento dai contrasti criminali, lo stesso è oggetto di deduzione in fatto non valutabile in sede di legittimità. La Corte di Appello appare dunque aver congruamente motivato, attraverso argomentazioni concrete e logiche, sul tema della ritenuta attualità della condizione di pericolosità. 3. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta assenza di motivazione circa i rilievi sulla durata della misura e sulla richiesta di eliminazione dell'obbligo di soggiorno. Come condivisibilnnente osservato dal Procuratore Generale in seno alla sua requisitoria, la Corte di appello, invero, nel ritenere il provvedimento appellato immune dalle censure mosse nell'atto di appello, pur non avendo espressamente motivato sul punto, ha richiamato in sede di illustrazione sintetica dei motivi di appello la relativa richiesta difensiva, ed ha evidenziato lo spessore dell'inserimento associativo del proposto, l'intensità e le caratteristiche di tale pericolosità, implicitamente motivando anche sulla adeguatezza della misura applicata, logicamente connessa allo sviluppo della motivazione sulla pericolosità. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d