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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 15459/2026

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RVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.1.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata con cui è stata revocata lamisura alternativa della semilibertà disposta in favore di Adrian NicusorSaracil peravere lo stesso, in costanza di applicazione, tenuto comportamenti delittuosiaggredendo verbalmente e fisicamente un uomo per ragioni futili legati alparcheggio dell’autovettura.2.

Esaminata la memoria tempestivamente depositata in cui si ribadiscono leragioni di fondatezza del ricorso.3.

Premesso che in tema di semilibertà la contestazione di un fatto delittuosoben può integrare i presupposti della revoca facoltativa della misura, ex art. 51Ord. pen., non essendo necessario al riguardo che, per detto fatto, sia intervenutacondanna definitiva e ben potendo quindi l'accertamento dell'effettiva consistenzadel fatto contestato essere operato in via incidentale ai fini del giudizio di revoca(cfr. Sez. 1 n. 5628 del 20.1.2009, Rv. 242447).4.

Evidenziato che le valutazioni compiute dal Tribunale di Sorveglianza perritenere commessi dal ricorrente i fatti penalmente rilevanti addebitatigli sonoincensurabili in sede di legittimità qualora rispondenti ai canoni della logicità edella non contraddizione.5. rilevato che il ricorso si pone in un'ottica di mera confutazione rispetto alprovvedimento impugnato che ha congruamente ritenuto incompatibili le condottetenute dal semilibero con la prosecuzione della misura alternativa, rivelatasi inconcreto inidonea a fare fronte alla residua pericolosità sociale del condannato enon adeguata alla sua evoluzione personale e comportamentale.Saracil, infatti, si limita a proporre una diversa ricostruzione della vicenda sucui è incentrata la decisione dell’ordinanza impugnata, che, tuttavia, non si giovadi adeguati riscontri sul piano probatorio, laddove il provvedimento hagiustificatamente valorizzata la maggiore attendibilità della persona offesa delleminacce, oltre che argomenti logici plausibili.6. ritenuto che il ricorso si palesa, pertanto, inidoneo ad enucleare fratturedeficit razionali ovvero profili di contraddittorietà all'interno di un apparatomotivazionale che appare, conclusivamente, ineccepibile;7. ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso,con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causadi inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassadelle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.1. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata con cui è stata revocata lamisura alternativa della semilibertà disposta in favore di Adrian NicusorSaracil peravere lo stesso, in costanza di applicazione, tenuto comportamenti delittuosiaggredendo verbalmente e fisicamente un uomo per ragioni futili legati alparcheggio dell’autovettura.2. Esaminata la memoria tempestivamente depositata in cui si ribadiscono leragioni di fondatezza del ricorso.3. Premesso che in tema di semilibertà la contestazione di un fatto delittuosoben può integrare i presupposti della revoca facoltativa della misura, ex art. 51Ord. pen., non essendo necessario al riguardo che, per detto fatto, sia intervenutacondanna definitiva e ben potendo quindi l'accertamento dell'effettiva consistenzadel fatto contestato essere operato in via incidentale ai fini del giudizio di revoca(cfr. Sez. 1 n. 5628 del 20.1.2009, Rv. 242447).4. Evidenziato che le valutazioni compiute dal Tribunale di Sorveglianza perritenere commessi dal ricorrente i fatti penalmente rilevanti addebitatigli sonoincensurabili in sede di legittimità qualora rispondenti ai canoni della logicità edella non contraddizione.5. rilevato che il ricorso si pone in un'ottica di mera confutazione rispetto alprovvedimento impugnato che ha congruamente ritenuto incompatibili le condottetenute dal semilibero con la prosecuzione della misura alternativa, rivelatasi inconcreto inidonea a fare fronte alla residua pericolosità sociale del condannato enon adeguata alla sua evoluzione personale e comportamentale.Saracil, infatti, si limita a proporre una diversa ricostruzione della vicenda sucui è incentrata la decisione dell’ordinanza impugnata, che, tuttavia, non si giovadi adeguati riscontri sul piano probatorio, laddove il provvedimento hagiustificatamente valorizzata la maggiore attendibilità della persona offesa delleminacce, oltre che argomenti logici plausibili.6. ritenuto che il ricorso si palesa, pertanto, inidoneo ad enucleare fratturedeficit razionali ovvero profili di contraddittorietà all'interno di un apparatomotivazionale che appare, conclusivamente, ineccepibile;7. ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso,con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causadi inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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