CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19186/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale era stata ritenuta responsabile del delitto di furto pluriaggravato. Letta la memoria difensiva sull'improcedibilità sopravvenuta, alla luce del nuovo regime di querela di parte per il delitto in parola, introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022. 2. Considerato che tutti e tre i motivi di ricorso, con i quali la ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità ed alle contestate circostanze aggravanti ex art. 625 cod. pen., oltre a non essere consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura (mancanza di prova dell'allaccio abusivo e insussistenza delle contestate aggravanti) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pag. 2-3 della sentenza impugnata), sono manifestamente infondati, perché incentrati su asseriti difetti o contraddittorietà e palesi illogicità della motivazione, che non emergono dalla lettura del provvedimento impugnato connotato da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. In particolare, il terzo motivo sul divieto di reformatio in peius non tiene conto della sentenza di primo grado, cui è conforme quella d'appello, che, in motivazione, ha chiaramente ritenuto la sussistenza di entrambe le ipotesi aggravate previste dall'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., e non, invece, come sostiene il ricorrente, di una soltanto delle fattispecie ivi descritte. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso