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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27551/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 120.0 jitizet~114.4., Gog14,-0 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Messina con la sentenza di cui in epigrafe, ha rigettato l'istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Pretore di Siracusa dell'Il marzo 1993, parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Catania e passata in giudicato 1'8 marzo 1996. [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 1151 cod. nav. per aver effettuato lavori di sbancamento ad una distanza inferiore ai 30 metri dal confine demaniale marittimo senza la prevista autorizzazione, nonché di ulteriori violazioni della normativa in tema di edilizia.

2. La richiesta di revisione proposta dalla Castagnino era basata sulla dedotta circostanza di aver appreso solo in epoca successiva al passaggio in giudicato della sentenza che l'immobile oggetto della contestazione era stato realizzato nel 1975, in epoca cioè in cui l'obbligo del preventivo rilascio della concessione edilizia non era stato ancora introdotto e la costruzione abusiva non era penalmente sanzionata.

3. Avverso tale decisione ricorre in cassazione la Castagnino deducendo manifesta illogicità della motivazione ed errata valutazione delle dichiarazioni rese dai testi Garipoli e Canto in sede di istruttoria dibattimentale, relative all'epoca temporale in cui era stato realizzato e completato il manufatto sito in [OSCURATO:PERSONA], via dei Diamanti, appartenente all'odierna ricorrente ed oggetto del procedimento. [OSCURATO:PERSONA]

4. La sentenza impugnata ha rigettato l'istanza di revisione dopo aver proceduto all'istruttoria dibattimentale in quanto l'assunto della ricorrente (realizzazione del manufatto prima del 1975) è rimasto non provato e "l'esame dei due testimoni indicati dalla ricorrente non ha consentito di dimostrare l'effettivo completamento dell'immobile prima del 1975"

5. Il ricorso è infondato.

Va premesso che l'istituto della revisione non si configura quale strumento di impugnazione tardivo, che consente di dedurre in ogni tempo quanto nel processo, definitivamente concluso, non sia stato rilevato o dedotto, bensì costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in ipotesi tassativamente enunciate, di rimuovere gli effetti del giudicato, dando priorità all'esigenza di giustizia sostanziale rispetto ad istanze di certezza dei rapporti giuridici.

Da siffatta impostazione consegue che l'efficacia risolutiva della sentenza irrevocabile non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile, entrambi coperti dal giudicato, bensì l'emergenza di elementi nuovi, estranei e diversi da quelli acquisiti e valutati nel definito processo.

6. Nella delineata prospettiva, sono prove nuove, rilevanti a norma dell'art.630 lett. c) cod. proc. pen. non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (S.

U. cit., ibidem, Rv. 220443), purchè idonee, da sole o unitamente a quelle già acquisite, a ribaltare il giudizio di colpevolezza (Sez. 2, n.18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028, N. 1155 del 1999 Rv. 216024, N. 20022 del 2014 Rv. 259778) L'istituto della revisione è diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all'esito di un nuovo, diverso, giudizio; affinchè il giudizio sia ritenuto "nuovo", esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente (Sez. 6, n.28267 del 10/05/2017, Buzzerio, Rv. 270414, S.U.

N. 6019 del 1993 Rv. 193421).

7. La particolarità della vicenda in esame risiede nella circostanza che i nuovi elementi emersi nella prospettazione della ricorrente, relativi alla data del commesso reato, sarebbero di per sé idonei a ribaltare il giudizio di colpevolezza, collocando il fatto in un'epoca in cui lo stesso era privo di rilevanza penale.

8. Tuttavia, osserva la Corte, la regola di giudizio ed al protocollo valutativo rimesso al giudice della revisione, resta lo stesso in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati.

Il giudice della revisione inoltre deve valutare non solo l'affidabilità delle dichiarazioni testimoniali, ma anche la loro persuasività e congruenza nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve stabilire se i nuovi elementi introdotti ed effettivamente acquisiti siano in concreto idonei ad incidere in senso favorevole alla prospettazione dell'istante sulla valutazione delle prove a suo tempo raccolte.

Nella specie la valutazione di detti elementi da parte della sentenza impugnata appare logica ed esente dai vizi denunciati.

9. Il ricorso va pertanto rigettato.

Ne consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 120.0 jitizet~114.4., Gog14,-0 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Messina con la sentenza di cui in epigrafe, ha rigettato l'istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Pretore di Siracusa dell'Il marzo 1993, parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Catania e passata in giudicato 1'8 marzo 1996. [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 1151 cod. nav. per aver effettuato lavori di sbancamento ad una distanza inferiore ai 30 metri dal confine demaniale marittimo senza la prevista autorizzazione, nonché di ulteriori violazioni della normativa in tema di edilizia. 2. La richiesta di revisione proposta dalla Castagnino era basata sulla dedotta circostanza di aver appreso solo in epoca successiva al passaggio in giudicato della sentenza che l'immobile oggetto della contestazione era stato realizzato nel 1975, in epoca cioè in cui l'obbligo del preventivo rilascio della concessione edilizia non era stato ancora introdotto e la costruzione abusiva non era penalmente sanzionata. 3. Avverso tale decisione ricorre in cassazione la Castagnino deducendo manifesta illogicità della motivazione ed errata valutazione delle dichiarazioni rese dai testi Garipoli e Canto in sede di istruttoria dibattimentale, relative all'epoca temporale in cui era stato realizzato e completato il manufatto sito in [OSCURATO:PERSONA], via dei Diamanti, appartenente all'odierna ricorrente ed oggetto del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 4. La sentenza impugnata ha rigettato l'istanza di revisione dopo aver proceduto all'istruttoria dibattimentale in quanto l'assunto della ricorrente (realizzazione del manufatto prima del 1975) è rimasto non provato e "l'esame dei due testimoni indicati dalla ricorrente non ha consentito di dimostrare l'effettivo completamento dell'immobile prima del 1975" 5. Il ricorso è infondato. Va premesso che l'istituto della revisione non si configura quale strumento di impugnazione tardivo, che consente di dedurre in ogni tempo quanto nel processo, definitivamente concluso, non sia stato rilevato o dedotto, bensì costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in ipotesi tassativamente enunciate, di rimuovere gli effetti del giudicato, dando priorità all'esigenza di giustizia sostanziale rispetto ad istanze di certezza dei rapporti giuridici. Da siffatta impostazione consegue che l'efficacia risolutiva della sentenza irrevocabile non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile, entrambi coperti dal giudicato, bensì l'emergenza di elementi nuovi, estranei e diversi da quelli acquisiti e valutati nel definito processo. 6. Nella delineata prospettiva, sono prove nuove, rilevanti a norma dell'art.630 lett. c) cod. proc. pen. non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (S. U. cit., ibidem, Rv. 220443), purchè idonee, da sole o unitamente a quelle già acquisite, a ribaltare il giudizio di colpevolezza (Sez. 2, n.18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273028, N. 1155 del 1999 Rv. 216024, N. 20022 del 2014 Rv. 259778) L'istituto della revisione è diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all'esito di un nuovo, diverso, giudizio; affinchè il giudizio sia ritenuto "nuovo", esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente (Sez. 6, n.28267 del 10/05/2017, Buzzerio, Rv. 270414, S.U. N. 6019 del 1993 Rv. 193421). 7. La particolarità della vicenda in esame risiede nella circostanza che i nuovi elementi emersi nella prospettazione della ricorrente, relativi alla data del commesso reato, sarebbero di per sé idonei a ribaltare il giudizio di colpevolezza, collocando il fatto in un'epoca in cui lo stesso era privo di rilevanza penale. 8. Tuttavia, osserva la Corte, la regola di giudizio ed al protocollo valutativo rimesso al giudice della revisione, resta lo stesso in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati. Il giudice della revisione inoltre deve valutare non solo l'affidabilità delle dichiarazioni testimoniali, ma anche la loro persuasività e congruenza nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve stabilire se i nuovi elementi introdotti ed effettivamente acquisiti siano in concreto idonei ad incidere in senso favorevole alla prospettazione dell'istante sulla valutazione delle prove a suo tempo raccolte. Nella specie la valutazione di detti elementi da parte della sentenza impugnata appare logica ed esente dai vizi denunciati. 9. Il ricorso va pertanto rigettato. Ne consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proce
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