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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 16129/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SORVEGLIANZA di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 19 febbraio 2025, il Tribunale di sorveglianza diAncona aveva rigettato il reclamo proposto avverso il decreto del Magistrato disorveglianza di Ancona in data 14 ottobre 2024 con cui era stata respinta l’istanzadi permesso premio proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto nella Casadi reclusione di Fossombrone in espiazione della pena dell’ergastolo determinatacon provvedimento di cumulo n.

SIEP 2011/289 della Procura generale dellaRepubblica presso la Corte di appello di Catania.

Secondo il [OSCURATO:PERSONA], infatti,dovevano essere confermate le precedenti decisioni del medesimo tenore, fondatesul fatto che [OSCURATO:PERSONA] non avesse collaborato con la giustizia e sul fatto che talecollaborazione non fosse impossibile o irrilevante.1.1.

Con sentenza n. 19659 in data 15 maggio 2025, la Prima Sezione dellaCorte di cassazione annullò la suddetta ordinanza, rilevando che essa, pur dandoversamento di denaro in favore di un’associazione per le vittime della mafia, avevadato rilievo soltanto al fatto che il detenuto non avesse giustificato la mancatacollaborazione con la giustizia, nonostante che la nuova versione dell’art. 4-bisOrd. pen. richieda, anche in caso di mancata collaborazione, la valutazione deirequisiti per l’accesso al beneficio, alla luce della natura solo relativa dellapresunzione di mantenimento dei collegamenti con il sodalizio di appartenenza.1.2.

Con ordinanza in data 24 settembre 2025, il Tribunale di sorveglianza diAncona, pronunciandosi in sede di rinvio, ha nuovamente respinto il reclamoavverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di permesso premio propostanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha dato atto che la Direzione nazionaleantimafia e antiterrorismo ha espresso parere contrario alla concessione delpermesso premio, evidenziando che il detenuto è stato uno spietato killer adisposizione del clan mafioso dei Santapaola, tutt’ora radicato nel territoriocatanese e che egli non hai mai collaborato con la giustizia, né ha spiegato leragioni della mancata collaborazione; sicché deve ritenersi attuale e concreto ilpericolo di ripristino dei collegamenti con il sodalizio.

La Procura distrettualeantimafia di Catania, inoltre, ha ricordato che [OSCURATO:PERSONA], anche in costanza dicarcerazione, fino al 2001 figurava tra gli “stipendiati” dei Santapaola, a confermadel suo permanente inserimento nel gruppo anche in costanza di detenzione,iniziata nel 1997; e ha ricordato il ruolo di reggente pro tempore del clan durantela custodia cautelare in carcere di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA],ribadendo che il detenuto, a causa della posizione di spicco già rivestita, oveammesso ai benefici extramurari potrebbe riallacciare i rapporti con il sodalizio.Rispondendo alla deduzione difensiva secondo cui [OSCURATO:PERSONA], ove avesse voluto,avrebbe potuto riallacciare i rapporti con il gruppo criminale durante il periodo incui è stato “declassificato” nel frattempo disposta, mentre nessuna indagine loavrebbe visto più coinvolto in fatti di mafia dopo il 2001, il Tribunale ha evidenziatoche ciò non è sufficiente a ritenere superato il pericolo di ripristino dei collegamenticon il clan.

Quanto alla condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] in regime di detenzione, ilCollegio ha posto in luce che, fino al 2019, egli ha reiterato comportamenti dirilievo disciplinare negli istituti di Catania, Parma e Palermo; e con riferimentoall’aggiornamento della relazione di sintesi della Casa di reclusione diadesione alle proposte trattamentali e di una progettualità positivamenteorientata, l’équipe penitenziaria ha ritenuto di proporre, per prudenza, un percorsotrattamentale intramurario, tenuto conto delle notizie trasmesse dalle autoritàcompetenti, da cui è emerso il pericolo che il contesto criminale esterno possacondizionare le scelte future del condannato, avuto riguardo all’assenza dioggettivi riscontri della sua dissociazione dal sodalizio mafioso.Quanto all’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione,il [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato che l’ordinanza di remissione del debito pari a 1.760.000euro era stata emessa dal Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] in data 6febbraio 2024 pur in assenza della regolare condotta, considerate le sanzionidisciplinari riportate da [OSCURATO:PERSONA] nel 2012, nel 2018 e nel 2019.

Inoltre, quanto ai 3o 4 versamenti da 10 euro eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] a fini riparatori a favoredell’associazione Libera, essi sono stati ritenuti solo simbolici, tenuto contodell’entità dei danni prodotti dai reati, tali da non assumere un significato decisivoa fini prognostici.

Inoltre, anche ammettendo l’impossibilità oggettiva di attivarsia favore delle vittime, non risulterebbe che [OSCURATO:PERSONA] abbia proseguito i versamentiin favore dell’associazione Libera, né che si sia privato di beni voluttuari, come itabacchi, per incrementare le somme da destinare alla riparazione.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanzaemessa in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Accorretti, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciatonei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc.pen., l’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 30-ter Ord. pen., 627 e 666cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in relazione all’omessa considerazione del positivo percorsoinframurario, all’erronea valutazione degli elementi istruttori offerti dalla Procuranazionale antimafia e dalla Direzione distrettuale antimafia, alla genericità delgiudizio sul pericolo di futuri contatti con la criminalità organizzata.

Nel dettaglio,il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.,che [OSCURATO:PERSONA], detenuto dal 22 agosto 1997, abbia chiesto un permesso premiodeducendo di non poter collaborare con la giustizia per timore dell’incolumità deipropri congiunti; di non avere legami attuali con la criminalità organizzata; di averportato avanti un ottimo percorso trattamentale, senza che emergessero a suocarico ulteriori accuse, beneficiando di più di 1800 giorni di liberazione anticipatae venendo declassificato nel 2018 con nulla osta della Direzione distrettualeantimafia; di avere conseguito una laurea in Scienze politiche, dando prova,secondo la relazione di sintesi, della sua revisione critica, anche grazie al sostegnodella moglie - sposata in corso di detenzione - e del figlio; che la sua successivariallocazione in un circuito di alta sicurezza non era stata fondata su elementisuccessivi alla carcerazione; che la moglie svolgeva lavori umili, sicché egliriceveva solo 100 euro al mese, per il suo sostentamento, dai genitori; che avevaottenuto la remissione del debito per l’intero ammontare delle sue pendenze; cheeffettuava piccoli ma costanti versamenti alla associazione Libera.

Ciononostante,il Tribunale avrebbe rigettato la richiesta a partire dal contenuto delle informazionitrasmesse dalla Procura nazionale antimafia e dalla Direzione distrettualeantimafia, dal percorso intramurario del detenuto, dalla possibilità di assolvere aglioneri economici previsti dalle sue condanne.

In questo modo, però, sarebbe statoobliterato il significato della pronuncia rescindente, che aveva stigmatizzato ilmancato approfondimento sugli elementi fattuali a favore del detenuto, atteso che,ancora una volta, l’ordinanza non avrebbe considerato l’effettivo valore rieducativodel percorso inframurario di [OSCURATO:PERSONA], definito come «ineccepibile».Inoltre, dal contenuto delle note della Procura nazionale antimafia e dellaDirezione distrettuale antimafia si ricaverebbe solo che [OSCURATO:PERSONA]: 1) dopo l’inizio dellasua carcerazione, nel 1997, non era stato più condannato per fatti commessisuccessivamente; 2) non era stato mai sottoposto a misure di prevenzionepersonale o (soprattutto) patrimoniale.

Quanto allo stipendio percepito dalla coscasino al 2001, ovvero a 24 anni fa, esso sarebbe emerso nel corso di un’operazione(denominata “Cassiopea”) in relazione alla quale la relativa ordinanza di custodiacautelare in carcere non avrebbe riguardato [OSCURATO:PERSONA], così come il suo ruolo direggente del clan Santapaola sarebbe stato desunto da un’indagine (“Orione”) percui [OSCURATO:PERSONA] non aveva riportato alcuna condanna, sicché si tratterebbe dicircostanze mai confermate.

Inoltre, la Direzione distrettuale antimafia nonrisponderebbe al tema posto con l’istanza, relativo al dissolvimento del c.d. gruppodi [OSCURATO:PERSONA], spostando l’attenzione sull’intero clan Santapaola; mentre leinformazioni rese dai Carabinieri di Catania circa il «perdurante inserimento diLauria fino al 2001 nel clan Santapaola» riguarderebbe un dato risalente a più di20 anni fa.

Dunque, non sarebbe stata dimostrata: l’attuale operatività del gruppodi [OSCURATO:PERSONA] (neanche menzionato); l’esistenza (negli ultimi 20 anni) di contatti traLauria e il clan; il pericolo di un loro ripristino.

E soprattutto si sarebbe svalutatoil dato che [OSCURATO:PERSONA], come i detenuti nel circuito della cd. alta sicurezza, nonpatirebbe le rigide limitazioni ai colloqui, alla corrispondenza e alla socialità con ilresto della popolazione detenuta, sicché se avesse voluto, in tutti questi anni,mantenere contatti con il clan di riferimento, lo avrebbe potuto fare senzaproblemi; e, tuttavia, nelle centinaia di indagini svolte sul territorio catanese negliultimi 20 anni non ve ne sarebbe alcuna traccia, sicché non vi sarebbe una provaminima che egli abbia mantenuto contatti con la consorteria di riferimento.Quanto al percorso detentivo di [OSCURATO:PERSONA], egli avrebbe offerto ben di più di unamera ammissione di responsabilità, così offrendo «elementi fattuali (...) che,anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurantepericolosità» (Sez. 1, n. 33743 del 14/07/2021, Marazzotta, Rv. 281764 - 01),spettando poi al Giudice «compiere un esame in concreto degli elementi“individualizzanti”, dai quali si possa desumere la proiezione a recidere icollegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro» (Sez. 5, n. 19536 del28/02/2022, Barranca, Rv. 283096 – 01).

E proprio con riferimento al percorsorieducativo, il Tribunale, pur riconoscendo che [OSCURATO:PERSONA] abbia seguito un «positivopercorso trattamentale», avrebbe ritenuto che ciò non sia idoneo a superare ilrischio del «contesto criminale esterno di riferimento e il pericolo che esso possacondizionare in futuro le scelte del condannato, ove ammesso a forme piùavanzate di espiazione penale»; laddove, in realtà, il contesto criminale configuraun pericolo che, per come descritto, non verrebbe mai meno, così reinserendo unapreclusione assoluta “da reato”.

Inoltre, il Tribunale di sorveglianza avrebbe, daun lato, preferito dare illogicamente rilievo alle sanzioni disciplinari comminate aLauria (tra l’altro appena 3, una nel 2012, una nel 2018 e una nel 2019); dall’altro,avrebbe ritenuto corretto che l’area educativa del carcere giungesse a modificarela precedente ipotesi trattamentale, non sulla base delle proprie considerazioni,bensì valorizzando le informative della Procura nazionale antimafia, della Direzionedistrettuale antimafia e dei Carabinieri.

Infatti, mentre nella relazione di sintesi del7 febbraio 2024 l’area trattamentale della Casa di reclusione di Fossombroneavrebbe proposto «un programma di trattamento più avanzato che prevedaesperienze all’esterno del carcere nelle forme possibili per favorire un processo direinserimento sociale»; nell’aggiornamento alla relazione di sintesi del 27 agosto2025, pur sviluppando ancora ampi e dettagliati argomenti positivi, essaconcluderebbe, invece, per un trattamento intramurario «tenuto conto delleinformative degli Organi competenti, presenti agli atti e recentemente acquisite».Nel dettaglio, la relazione del febbraio 2024 era ampiamente positiva, riconoscevache «la revisione critica rispetto ai reati e alla carriera criminale si è oramaiconsolidata in un tempo molto lungo» e, coerentemente a ciò, concludeva perun’ipotesi trattamentale extramuraria.

L’aggiornamento di sintesi dell’agosto2025, anch’esso positivo, riconosceva che vi era stata, da parte di [OSCURATO:PERSONA], «unaadeguata revisione critica rispetto ai reati e alla carriera criminale; la revisionecritica si è ormai consolidata in un tempo molto lungo e [OSCURATO:PERSONA] non si sottrae alleproprie responsabilità e affronta sempre con disponibilità l’analisi della propriaesperienza confermando sempre in modo netto di aver interrotto qualsiasirapporto con il clan di appartenenza»; auspicava «un programma di trattamentopiù avanzato che preveda esperienze all’esterno del carcere»; e nonostante ciò, inchiusura, l’area trattamentale - lette le note della Procura nazionale antimafia,della Direzione distrettuale antimafia e dei Carabinieri - compirebbe un “passoindietro” nell’ipotesi trattamentale.

Infatti, il Tribunale, nonostante che nellerelazioni si parlasse chiaramente di ammissione di responsabilità, di volontà diallontanarsi dal luogo di origine, di adeguata revisione critica consolidata in untempo molto lungo, dell’utilità di un accesso a esperienze esterne al carcere,avrebbe dato prevalenza a poche violazioni disciplinari, anche considerando ladetenzione quasi trentennale.Sotto altro aspetto, l’avere riconosciuto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, già dal 2019, dato«segnali di effettivo ravvedimento», porrebbe il problema della individuazionedella normativa applicabile per decidere il suo reclamo, potendo applicarsi i nuovicriteri di accesso ai benefici, introdotti con il d.l. 162 del 2022, solo se non sidisconosca «il percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato cheabbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato allaconcessione del beneficio», atteso che, diversamente, ci «si porrebbe in contrasto,ove non con l’art. 25, secondo comma, Cost., con il principio di eguaglianza e difinalismo rieducativo della pena (artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.)» (Sez. 1, n.38278 del 20/04/2023, Perrone, Rv. 285203 - 01).

Dunque, il Tribunale, puravendo sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dato segnali di effettivo ravvedimento giàdal 2019, avrebbe valutato il reclamo alla luce dei criteri introdotti dal d.l. n. 162del 2022.

E, in ogni caso, il quadro era così positivo da non potersi individuarealcuno spazio di ulteriore revisione critica da parte di [OSCURATO:PERSONA], né alcun effettivorischio di riprendere i contatti criminosi, se non facendo riemergeresurrettiziamente - quale unica possibilità per l’accesso ai permessi - lacollaborazione con la giustizia.Quanto, infine, all’assolvimento delle obbligazioni pecuniarie o dell’eventualeimpossibilità a procedervi, a fronte degli elementi documentati dalla difesa (laremissione del debito nel 2024 per tutte le obbligazioni pecuniarie; i versamentiperiodici, proporzionati alle sue disponibilità, in favore della associazione Libera;la volontà manifestata da anni di aderire a percorsi di giustizia riparativa; ledisponibilità economiche della famiglia, asseverate dall’attestazione Isee dellamoglie) il Tribunale avrebbe illogicamente ritenuto che la remissione del debitofosse stata concessa solo perché la somma - pari a 1.760.000 euro - era troppoelevata e che il provvedimento sarebbe stato errato perché [OSCURATO:PERSONA] non avrebbetenuto un comportamento regolare; nonché l’insufficienza dei versamentiall’associazione Libera, ritenuti “simbolici” e non proseguiti nel tempo, pur potendoil detenuto provvedervi rinunciando a «beni voluttuari, come ad esempio l’acquistodi tabacchi» (cfr. fg. 4 ord. imp.).

In questo modo, il Tribunale non avrebbeindicato alcun elemento documentale per poter ritenere che [OSCURATO:PERSONA] potesse, inrealtà, assolvere alle obbligazioni pecuniarie.3.

In data 26 gennaio 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta delProcuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.2.

Va premesso che la pronuncia rescindente ha censurato che il Tribunale disorveglianza non si fosse attenuto a quanto stabilito dall’art. 4-bis e ai principiaffermati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, secondo cui, dopo lasentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, il condannato non collaboranteche intenda accedere al permesso premio può limitarsi ad allegare elementi fattuali- quali, ad esempio, l’assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, ilmancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all’opera rieducativa -che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione diperdurante pericolosità prevista dalla legge, spettando al giudice il compito dicompletare l’istruttoria anche acquisendo informazioni dal Procuratore nazionaleantimafia, dal Procuratore distrettuale competente e dal Comitato per l’ordine e lasicurezza pubblica (Sez. 1, n. 33743 del 14/07/2021, Marazzotta, Rv. 281764 -01).Infatti, l’ordinanza annullata aveva fondato la decisione sfavorevole sullamancata collaborazione con la giustizia e sul fatto che l’interessato non avesseofferto alcuna giustificazione al riguardo, senza però considerare che lapresunzione di mantenimento dei collegamenti con l’organizzazione criminale,derivante dalla mancata collaborazione, ha ora un carattere relativo e non piùassoluto; e senza valutare i requisiti di accesso al permesso premio, avendorespinto la richiesta pur dando atto di un percorso intramurario ineccepibile, dellaavvenuta remissione del debito e dell’esecuzione di versamenti a favoredell’associazione Libera.3.

Sempre in premessa giova ricordare il quadro normativo e giurisprudenzialeche si è venuto a delineare, negli ultimi anni, con riferimento alle condizioni diaccesso ai benefici penitenziari per le persone che si trovino in esecuzione di unapena inflitta per uno dei delitti previsti dall’art. 4-bis, comma 1, legge 26 luglio1975, n. 354 (di seguito indicata come Ord. pen.).3.1.

Con la sentenza n. 253 del 2019, la Corte costituzionale aveva dichiaratol’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., nella parte in cuiesso non prevedeva che, alle persone detenute per i delitti di cui all’art. 416-biscod. pen. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stessoarticolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste,potessero essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione conla giustizia a norma dell’art. 58-ter Ord. pen., allorché fossero stati acquisitielementi tali da escludere, sia l’attualità di collegamenti con la criminalitàorganizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti; e, in viaconsequenziale, nella parte in cui non prevedeva che alle persone detenute per idelitti ivi contemplati, ma diversi da quelli sopra indicati, potessero essere concessipermessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia ex art. 58-terOrd. pen. allorché fossero stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l’attualitàdi collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolodel ripristino di tali collegamenti.A seguito di tale intervento, quindi, la situazione della persona detenuta perreati di cui all’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., che non avesse intrapreso unpercorso di collaborazione, doveva ritenersi oggetto - in caso di richiesta di accessoa un permesso premio - di una presunzione relativa di perdurante pericolosità,vincibile soltanto con l’acquisizione di elementi capaci di escludere tanto l’attualitàdi collegamenti con la criminalità organizzata, quanto il pericolo che questi legamipotessero essere riannodati.La giurisprudenza della Corte di cassazione aveva, inoltre, affermatol’illegittimità della decisione che avesse dichiarato l’inammissibilità della richiestadi permesso premio da parte di tale categoria di persone detenute per difetto dellaspecifica allegazione di elementi di prova dell’assenza di collegamenti con lacriminalità organizzata e del pericolo del loro ripristino, essendo a tal finesufficiente l’allegazione di elementi fattuali (quali, ad esempio, l’assenza diprocedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o lapartecipazione fattiva all’opera rieducativa) che, anche solo in chiave logica,fossero idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità sancita dallalegge, potendo, eventualmente, il giudice completare l’istruttoria anche d’ufficio(v.

Sez. 1, n. 33743 del 14/07/2021, Marazzotta, Rv. 281764 - 01).

Ciò anchetenuto conto del passaggio della sentenza n. 253 del 2019 in cui la Cortecostituzionale aveva chiarito che l’istante ha l’onere di indicare la «prospettazionedi massima» delle circostanze suffraganti la sua richiesta, spettando poi alTribunale la decisione finale, alla stregua dell’esame della documentazione e degli3.2.

Dopo la modifica dell’art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen. ad opera del d.l.31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre2022, n. 199, il permesso premio può ora essere concesso, anche in assenza dicollaborazione con la giustizia ai sensi dell’art. 58-ter, ai detenuti e agli internatiper delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversionedell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti dicui agli artt. 416-bis e 416-ter cod. pen., per delitti commessi avvalendosi dellecondizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l’attivitàdelle associazioni in esso previste, per i delitti di cui all’art. 12, commi 1 e 3, d.lgs.25 luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui all’art. 291-quater, d.P.R. 23 gennaio1973, n. 43, e all’art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, purché gli stessidimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazionepecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di taleadempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolarecondotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e allamera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventualeappartenenza, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con lacriminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reatoè stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, ancheindiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delleragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, dellarevisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile.Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta, altresì, la sussistenza diiniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che inquelle della giustizia riparativa.3.3.

Rispetto al quadro normativo e giurisprudenziale delineatosisuccessivamente alla richiamata pronuncia della Corte costituzionale, dunque, irequisiti per l’accesso al permesso premio si sono ulteriormente arricchiti nel sensoche è ora necessario l’avvenuto adempimento delle obbligazioni civili e degliobblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, salvo chel’interessato dimostri l’assoluta impossibilità di tale adempimento; mentre illegislatore non ritiene assolutamente necessaria «la sussistenza di iniziativedell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle dellagiustizia riparativa», la cui esistenza il giudice è, comunque, chiamato ad accertaree che, dunque, può comunque assumere rilievo a fini decisori, pur senza essere,come detto, indispensabili per l’ammissione al beneficio.Quanto, poi, ai collegamenti con la criminalità organizzata, la mancatacollaborazione con la giustizia fonda un giudizio di presunzione relativa della loroesistenza o della possibilità di un loro ripristino, sicché è l’interessato che devedimostrarne l’attuale insussistenza e, al contempo, l’assenza del rischio di un lororistabilimento.A tal fine, gli elementi valutabili sono costituiti dalle «circostanze personali eambientali», dalle «ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancatacollaborazione», dalla «revisione critica della condotta criminosa» e da «ogni altrainformazione disponibile».

Quest’ultima clausola, peraltro, consente di attribuirerilevanza anche a ulteriori indicatori quali - oltre alle ricordate «iniziativedell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle dellagiustizia riparativa» - la «regolare condotta carceraria», la «partecipazione deldetenuto al percorso rieducativo» e la «dichiarazione di dissociazionedall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza»; indicatori che, tuttavia,per espressa previsione normativa, non possono consentire, da soli, di superarela presunzione in parola, secondo quanto si evince dal dato testuale, che evidenziala necessità di allegare, rispetto ad essi, elementi «diversi e ulteriori».Dunque, ancora una volta, il legislatore ha confermato l’indicazione, giàenunciata dalla giurisprudenza di legittimità, per cui il richiedente devesemplicemente allegare gli elementi di prova in grado di dimostrare l’assenza dicollegamenti attuali con la criminalità organizzata o del pericolo di un lororipristino, ferma restando la possibilità (rectius la doverosità) di eventualiapprofondimenti istruttori da parte dello stesso giudice nell’esercizio dei poteriofficiosi conferitigli, in via generale, dall’art. 678 cod. proc. pen.Orbene, nulla disponendo la norma novellata in ordine ai criteri delragionamento probatorio e dei meccanismi di natura inferenziale che ne stannoalla base, deve ritenersi, ancora una volta, che gli elementi valutabili possanoanche essere di natura logica, soprattutto per quanto concerne la dimostrazionedi fatti negativi (così la già citata Sez. 1, n. 33743 del 14/07/2021, Marazzotta,Rv. 281764 - 01) e, in particolare, per quanto riguarda i giudizi prognostici.Infatti, mentre nel caso dei collegamenti con la criminalità organizzata laverifica, pur resa complicata, come detto, dal fatto di avere ad oggetto unaccertamento negativo (ossia l’inesistenza dei collegamenti, dimostrabile soltanto(sicché l’accertamento ha natura “diagnostica”), nel caso del pericolo di ripristinodei collegamenti essa si proietta verso il futuro, sicché il relativo giudizio ha naturaessenzialmente prognostica e, appunto, deve sostanziarsi su valutazioniprobabilistiche di natura essenzialmente logica.3.4.

Consegue alla richiamata ricostruzione normativa e giurisprudenziale che,con l’entrata in vigore della nuova disciplina, le condizioni di accesso al permessopremio sono divenute più gravose rispetto a quelle sussistenti dopo l’interventodella Corte costituzionale del 2019, essendosi, da un lato, prevista la necessità diulteriori presupposti di ammissibilità della domanda (ovvero «l’adempimento delleobbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti allacondanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementispecifici») ed essendo stato codificato, dall’altro lato, un criterio misto per ilgiudizio sulla presunzione relativa conseguente alla mancata collaborazione;criterio che, accanto alla individuazione di taluni indicatori valutabili, contemplaanche la regola legale della insufficienza di alcuni di essi (ovvero la «regolarecondotta carceraria», la «partecipazione del detenuto al percorso rieducativo» ela «mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventualeappartenenza»).A fronte della introduzione di una disciplina, comunque, più rigorosa perl’accesso al beneficio de quo, la cui immediata applicabilità alle procedure pendenticostituisce piana applicazione del principio tempus regit actum più volte affermatadalla giurisprudenza (ex plurimis Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Perrone, Rv.285203 - 01), deve ribadirsi, sulla scorta di un consolidato indirizzo dellagiurisprudenza costituzionale, ricordato dalla stessa pronuncia rescindente (v.pag. 7), che «non è tuttavia consentito al legislatore disconoscere il percorsorieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, inconcreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio» (cosìCorte costituzionale, sentenza n. 32 del 2020).

In una ipotesi siffatta, invero,l’intervento normativo si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza e delfinalismo rieducativo della pena (artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.), poiché«negare, a chi si trovi nella posizione di quel condannato, la concessione delbeneficio, equivarrebbe a disconoscere la funzione pedagogico-propulsiva delpermesso premio (sentenza n. 253 del 2019), quale strumento idoneo aconsentirne un suo iniziale reinserimento nella società, in vista dell’eventualeconcessione di misure alternative alla detenzione, in assenza di gravicomportamenti che dimostrino la non meritevolezza del beneficio nel caso concreto(sentenza n. 504 del 1995; nello stesso senso, sentenze n. 137 del 1999 e n. 445del 1997)» (così, ancora, Corte costituzionale, sentenza n. 32 del 2020).Pertanto, in ossequio ai principi costituzionali di eguaglianza e del finalismorieducativo della pena, non può disconoscersi la rilevanza del percorso rieducativoeffettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, ungrado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio, dimodoché in taleevenienza dovrà trovare applicazione la disciplina dettata dall’art. 4-bis Ord. pen.prima della modifica del 2022 (così Sez. 5, n. 33693 del 28/06/2024, Biondo, Rv.286988 - 01).4.

Tanto osservato, non può condividersi il rilievo difensivo secondo cui, nelcaso di specie, dovrebbe farsi applicazione della disciplina previgente allemodifiche del 2022.

E ciò per l’assorbente rilievo che non è affatto dimostrato che,all’atto dell’entrata in vigore delle disposizioni di nuovo conio, [OSCURATO:PERSONA] avesse giàraggiunto un grado di rieducazione sufficiente a consentirgli l’accesso al beneficiodel permesso premio.Intanto, la stessa difesa ha affermato che, già nel 2019, erano emersi «segnalidi effettivo ravvedimento».

Pertanto, anche a prescindere dal fatto che proprio nel2019 [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato delle segnalazioni disciplinari che parrebbero smentiretale assunto, è evidente che affermare l’esistenza di «segnali di effettivoravvedimento» non significa ritenere raggiunto «un grado di rieducazioneadeguato alla concessione del beneficio», evocando la prima locuzione il sempliceavvio di un percorso di cambiamento dopo che egli si era reso responsabile dicomportamenti contrari alla disciplina penitenziaria.Ne consegue che deve ritenersi applicabile al caso in esame la disciplina dettatadall’art. 4-bis Ord. pen. quale risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 31ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022,n. 199.5.

Tanto premesso, il provvedimento impugnato ha dato atto delle risultanzedell’ultimo aggiornamento della relazione di sintesi trasmesso dalla Casa direclusione di Fossombrone, che ha confermato, come le precedenti relazioni, ilpositivo percorso trattamentale di [OSCURATO:PERSONA], che non si sottrae agli approfondimentie ammette le sue responsabilità rispetto alle scelte passate, e la presenza di unaprogettualità positivamente orientata a portare a termine il percorso di studiuniversitari, a lavorare all’esterno del carcere e a ricongiungersi al nucleoacquisito, stabilendosi a vivere con la moglie e con il figlio nelle Marche.

Inoltre, ilTribunale ha sottolineato l’esistenza in capo al ristretto di risorse personaliadeguate, in grado di sostenerlo nel prosieguo del percorso di vita e direinserimento.

A ciò si aggiunga che la relazione di sintesi, allegata al ricorso inapplicazione delle regole in materia di autosufficienza del ricorso, ha evidenziato«una adeguata revisione critica rispetto ai reati e alla carriera criminale», la quale«si è oramai consolidata in un tempo molto lungo»; e che [OSCURATO:PERSONA], non sottraendosialla proprie responsabilità, ha confermato «in modo netto di aver interrottoqualsiasi rapporto con il clan di appartenenza da almeno due decenni e di nonvoler più tornare a vivere a Catania».Dunque, il Tribunale pare aver riscontrato le condizioni che, in termini generali,consentirebbero, ai sensi dell’art. 30-ter Ord. pen., l’accesso al permesso premio.Infatti, tale disposizione prevede, al primo comma, che «ai condannati chehanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che nonrisultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttoredell’istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta aquindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro».L’ottavo comma dell’art. 30-ter specifica, poi, che «la condotta dei condannatisi considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestatocostante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelleAlla luce di tali disposizioni, dunque, il giudice, dinanzi all’istanza diconcessione dei permessi premio, deve accertare la sussistenza di tre requisiti,integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio ecostituiti, rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall’assenza disua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazionedi interessi affettivi, culturali e di lavoro (in questo senso, tra le altre, Sez. 1, n.36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608 - 01; Sez. 1, n. 11581 del05/02/2013, Grillo, Rv. 255311 - 01).Nel caso di specie tali requisiti parrebbero soddisfatti, sicché la pronuncia dirigetto deve pacificamente ritenersi fondata sull’insussistenza dei requisiti postidal comma 1-bis dell’art. 4-bis Ord. pen. per l’accesso ai benefici penitenziari.6.

In particolare, l’ordinanza impugnata parrebbe avere evidenziato,innanzitutto, l’insussistenza dell’adempimento delle obbligazioni civili e degliobblighi di riparazione la difesa del detenuto: ovvero, più correttamente, lamancata dimostrazione dell’oggettiva impossibilità di [OSCURATO:PERSONA] di provvedervi,avendo il detenuto dedotto di versare in condizioni economiche disagiate,adducendo, a dimostrazione di tale assunto, l’ordinanza di remissione del debitoemessa dal Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] il 6 febbraio 2024 e, aconferma della sua volontà di attivarsi a fini riparativi nei limiti consentiti dalle suedisponibilità, i versamenti eseguiti in favore dell’associazione Libera.6.1.

Invero, il Tribunale di sorveglianza ha affermato, quanto alle obbligazionicivili da reato e, in particolare, alle spese processuali e di mantenimento in carcere,che l’ordinanza di remissione del debito prima ricordata, concernente sommedovute all’Erario a titolo di spese di giustizia e il cui ammontare superava i1.760.000 euro, sarebbe stata accordata pur difettando il presupposto dellaregolare condotta custodiale, avendo [OSCURATO:PERSONA] riportato, nel 2012, nel 2018 e nel2019, ripetute sanzioni disciplinari.

Inoltre, quanto alle somme corrisposte daldetenuto in favore dell’associazione Libera, l’ordinanza ha posto in luce che sisarebbe trattato di 3 o 4 versamenti da 10 euro e che, pertanto, essi dovesseroconsiderarsi come «assolutamente simbolici rispetto all’entità dei danni cagionatiin conseguenza dei commessi reati», sottolineando che non fosse emerso che eglisi fosse privato di beni voluttuari, come ad esempio i tabacchi, per incrementarele somme da destinare a fini ripartivi.6.2.

Osserva, nondimeno, il [OSCURATO:PERSONA] che le considerazioni svolte dal Tribunalecon riferimento alla remissione del debito relativo alle spese di giustizia e dimantenimento in carcere presentano profili di manifesta illogicità.Invero, se non può revocarsi in dubbio che le circostanze oggetto di un altroprocedimento di sorveglianza possano essere oggetto di un differenteapprezzamento all’interno di un diverso procedimento, tuttavia è l’oggetto di taleapprezzamento a dover essere nella specie criticato.

In altri termini, se èammissibile che il Tribunale possa diversamente apprezzare la valutazionecompiuta nella procedura di remissione del debito in relazione agli episodi di rilievodisciplinare rilevanti ai fini dell’apprezzamento del requisito della «regolarecondotta», ciò che nella specie assume rilievo non è tanto la regolaritàcomportamentale, quanto l’aspetto delle disagiate condizioni economiche deldetenuto.

Un profilo, questo, che non è stato affatto indagato dal provvedimentoimpugnato, il quale, anzi, ha dato atto che non era pervenuta la risposta dellaGuardia di Finanza di Catania e che, tuttavia, erano stati acquisiti sufficientielementi per valutare il reclamo, anche con riferimento alla situazione economicadel detenuto e del suo nucleo familiare, che non risulta essere stata, tuttavia,illustrata.

Un vuoto motivazionale che appare tanto più significativo in rapporto alpassaggio in cui il [OSCURATO:PERSONA] di merito afferma che la somma dovuta da [OSCURATO:PERSONA] atitolo di spese processuali e di mantenimento in carcere che «per qualsiasi comunecittadino sarebbe impensabile saldare».Quanto, poi, al carattere meramente simbolico dei versamenti effettuati infavore dell’associazione Libera, tale valutazione appare pleonastica, essendoabbastanza ovvio che tali versamenti non possono certo assumere, in terminigenerali, il valore di un pieno ristoro del danno cagionato alle vittime del reato,ma, appunto, il significato simbolico di riparazione verso la collettività, di cuil’associazione viene ad assumere, se non la veste di ente esponenziale, quella disoggetto rappresentativo degli interessi alla legalità e alla resistenza culturaleverso il fenomeno mafioso.

E, in ogni caso, è del pari evidente che il caratteresimbolico o realmente ristorativo del versamento appare strettamente connessoalle reali capacità economiche del detenuto, di tal che l’assenza di significativedisponibilità finirebbe per consentire soltanto versamenti, appunto, simbolici.7.

Sotto altro profilo, il [OSCURATO:PERSONA] di merito ha, anche ritenuto, in particolare sullascorta dei negativi pareri rilasciati dalla Procura nazionale antimafia e dallaDirezione distrettuale antimafia, che non sussistessero le condizioni per ilsuperamento della presunzione relativa connessa alla mancata collaborazione conla giustizia.A tale riguardo, come già osservato, l’art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen.richiede che siano stati allegati dall’interessato elementi specifici che consentanodi escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica oeversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolodi ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi.Con riferimento al primo profilo, invero, né gli elementi istruttori riportati, né,di conseguenza, l’ordinanza impugnata hanno fatto riferimento alcuno ad elementiin grado di ipotizzare l’esistenza di collegamenti con la criminalità organizzato ocon il contesto in cui sono stati commessi i reati.

Invero, gli unici elementi indicatial riguardo rimandano al 2001, allorché, si afferma, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe statostipendiato dalla cosca alla quale apparteneva.

In proposito, se la circostanza ènegata dalla difesa sul presupposto che la relativa accusa non sarebbe mai esitatain un accertamento giudiziario, è anche vero che la relativa prospettazione non èstata formulata in maniera non autosufficiente, non avendo la difesa prodotto iprovvedimenti da cui emergerebbe il mancato accertamento di essa.

Tuttavia,come detto, anche a voler ritenere accertato il versamento di somme a beneficiodi [OSCURATO:PERSONA] da parte del sodalizio mafioso, esso deve riferirsi a circa 25 anni or sonoe, dunque, a un periodo ormai remoto.

Dunque, non avendo il provvedimentorichiamato elementi concreti (quali corrispondenza epistolare o telefonica, colloquicon l’esterno, rapporti accertati durante la carcerazione con altri detenuti delmedesimo sodalizio ecc.) in grado di attestare l’esistenza di collegamenti con lacriminalità organizzata o con il contesto di commissione del reato, deve escludersiche il rigetto dell’istanza possa fondarsi su tale circostanza.

Né potrebbe opinarsiche la norma ritiene che gli elementi acquisiti debbano consentire di escludere talicollegamenti, proprio perché; essendosi al cospetto di un accertamento negativo,l’inesistenza può essere dimostrata, in via logica, proprio con la mancataacquisizione di qualunque elemento che consenta di affermarne l’esistenza.Più complesso è, invece, il discorso in relazione al giudizio prognostico, checonsente ovviamente di valorizzare anche fatti e circostanze risalenti per inferire,secondo un giudizio di probabilità logica, il rischio di un ripristino dei collegamenticon il clan e, più in generale, con il contesto in cui i reati furono commessi.In proposito, come anticipato, il dato testuale individua, quali indicatori delgiudizio prognostico, alcuni elementi positivi (ovvero «le circostanze personali eambientali», «le ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancatacollaborazione», «la revisione critica della condotta criminosa» e «ogni altrainformazione disponibile») e alcuni elementi che sono espressamente indicaticome insufficienti a sostenere in giudizio prognostico (ovvero «la regolare condottacarceraria», «la partecipazione del detenuto al percorso rieducativo» e «la meradichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventualeappartenenza»), atteso che quest’ultimo deve essere fondato su elementi chevengono espressamente definitivi come diversi e ulteriori: il che significa, da unlato, che essi possono rientrare tra gli elementi valutabili, ma che tuttavia essi nonpossono ritenersi sufficienti.Nel caso di specie tali elementi sono stati indicati dall’interessato nell’averportato avanti un ottimo percorso rieducativo e trattamentale, senza che dall’iniziodella sua carcerazione, emergessero, a suo carico, ulteriori imputazioni econdanne; il conseguimento di più di 1.800 giorni di liberazione anticipata; ilconseguimento di una laurea in Scienze politiche; l’adeguata revisione criticamaturata nel corso della detenzione; l’esistenza di valide relazioni familiari, avendocontratto matrimonio in corso di detenzione ed essendo natu un figlio dall’unione;e la stessa ordinanza li ha ritenuti riscontrati, allorché, come ricordato, ha datopositivamente orientata verso lo studio, il lavoro e la famiglia, della possibilità dicontare su risorse personali adeguate.Tuttavia, essi sono stati ritenuti insufficienti a partire dall’ingiustificatoinadempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione e del mancatosuperamento della presunzione relativa conseguente all’omessa collaborazionecon la giustizia.Una siffatta motivazione, tuttavia, lungi dall’esprimere un insindacabileapprezzamento valutativo rimesso alla competenza esclusiva del giudice di merito,appare viziata sul piano logico.

Ciò in quanto essa di fatto oblitera totalmente,come già rilevato dalla pronuncia rescindente, il complesso degli elementi positiviche apparentemente sottopone a valutazione, per fondarsi esclusivamente, da unlato, sul dato risalente dell’anamnesi criminale e, dall’altro, sulla mancatacollaborazione.

Infatti, il Tribunale ha valorizzato, sotto un primo aspetto, larelazione di sintesi dell’équipe penitenziaria della Casa di reclusione dipositivi del percorso detentivo di [OSCURATO:PERSONA]; ma ha concluso in senso sfavorevoleall’ammissione al permesso premio essenzialmente sulla base delle negativeinformazioni contenute nei pareri degli «Organi competenti».

E, sotto un secondoaspetto, ha richiamato proprio i pareri della Direzione nazionale antimafia e dellaDirezione distrettuale antimafia di Catania, i quali in definitiva, hanno assunto ilcarattere di acquisizioni istruttorie ostative alla concessione del permesso.Tuttavia, per come riportati nel provvedimento impugnato, tali pareri, ancora unavolta, si incentrano non su informazioni recenti, quanto sulla risalente biografiacriminale del detenuto.

Invero, gli unici elementi che presentano una qualcheaspetti che riguardano l’adempimento delle obbligazioni da reato.Sotto il primo profilo, però, non può non rilevarsi che si tratta di episodirisalenti, il più recente dei quali collocabile ben 7 anni or sono e, del quale, nullasi dice nel provvedimento impugnato, così dimostrandosi un’analisi nonapprofondita del dato fattuale e, corrispondentemente, una motivazioneinsufficiente del momento valutativo che lo riguarda.Sotto il secondo aspetto, la valorizzazione del mancato adempimento delleobbligazioni da reato da un lato disvela il carattere circolare della motivazione e,dall’altro lato, si espone ai medesimi rilievi che sono già stata formulati in relazionea quel dato.

Come già osservato, infatti, censurare il mancato adempimento dellespese del procedimento in presenza di un provvedimento di remissione del debitoche la estinte espone la relativa valutazione a un giudizio di manifesta illogicità;mentre l’adempimento delle obbligazioni risarcitorie, estranee all’ambito dellaremissione, presuppone un accertamento della situazione reddituale del detenutoe, in definitiva, della sua capacità di adempiere le obbligazioni civili e gli obblighidi riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, posto che «l’assolutaimpossibilità di tale adempimento» avrebbe capacità liberatoria.Tuttavia, come anticipato, nella specie la situazione economica del detenuto edel suo nucleo familiare non risulta essere stata adeguatamente indagata.

Ciò che,caso esaminato, non può non riverberarsi, sul piano logico, anche sulla modestaentità dei versamenti effettuati in favore di Libera, che il ricorso vorrebbe fosseroimplementati attraverso la destinazione dei modesti importi assicurati dai familiaricon cadenza mensile.In ultimo, va evidenziato che i pareri della Direzione nazionale antimafia e dellaDirezione distrettuale antimafia di Catania, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe maiesplicitato le ragioni della sua mancata collaborazione, avrebbero dovuto essereraffrontati dal Tribunale con il contenuto dell’istanza originaria, in cui Lauriaponeva in luce come la decisione di non collaborare con la giustizia fosse correlataal suo timore per l’incolumità dei familiari.8.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio,al Tribunale di sorveglianza di Ancona.

P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunaledi sorveglianza di Ancona.Così deciso il 24/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SORVEGLIANZA di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 19 febbraio 2025, il Tribunale di sorveglianza diAncona aveva rigettato il reclamo proposto avverso il decreto del Magistrato disorveglianza di Ancona in data 14 ottobre 2024 con cui era stata respinta l’istanzadi permesso premio proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto nella Casadi reclusione di Fossombrone in espiazione della pena dell’ergastolo determinatacon provvedimento di cumulo n. SIEP 2011/289 della Procura generale dellaRepubblica presso la Corte di appello di Catania. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], infatti,dovevano essere confermate le precedenti decisioni del medesimo tenore, fondatesul fatto che [OSCURATO:PERSONA] non avesse collaborato con la giustizia e sul fatto che talecollaborazione non fosse impossibile o irrilevante.1.1. Con sentenza n. 19659 in data 15 maggio 2025, la Prima Sezione dellaCorte di cassazione annullò la suddetta ordinanza, rilevando che essa, pur dandoversamento di denaro in favore di un’associazione per le vittime della mafia, avevadato rilievo soltanto al fatto che il detenuto non avesse giustificato la mancatacollaborazione con la giustizia, nonostante che la nuova versione dell’art. 4-bisOrd. pen. richieda, anche in caso di mancata collaborazione, la valutazione deirequisiti per l’accesso al beneficio, alla luce della natura solo relativa dellapresunzione di mantenimento dei collegamenti con il sodalizio di appartenenza.1.2. Con ordinanza in data 24 settembre 2025, il Tribunale di sorveglianza diAncona, pronunciandosi in sede di rinvio, ha nuovamente respinto il reclamoavverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di permesso premio propostanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha dato atto che la Direzione nazionaleantimafia e antiterrorismo ha espresso parere contrario alla concessione delpermesso premio, evidenziando che il detenuto è stato uno spietato killer adisposizione del clan mafioso dei Santapaola, tutt’ora radicato nel territoriocatanese e che egli non hai mai collaborato con la giustizia, né ha spiegato leragioni della mancata collaborazione; sicché deve ritenersi attuale e concreto ilpericolo di ripristino dei collegamenti con il sodalizio. La Procura distrettualeantimafia di Catania, inoltre, ha ricordato che [OSCURATO:PERSONA], anche in costanza dicarcerazione, fino al 2001 figurava tra gli “stipendiati” dei Santapaola, a confermadel suo permanente inserimento nel gruppo anche in costanza di detenzione,iniziata nel 1997; e ha ricordato il ruolo di reggente pro tempore del clan durantela custodia cautelare in carcere di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA],ribadendo che il detenuto, a causa della posizione di spicco già rivestita, oveammesso ai benefici extramurari potrebbe riallacciare i rapporti con il sodalizio.Rispondendo alla deduzione difensiva secondo cui [OSCURATO:PERSONA], ove avesse voluto,avrebbe potuto riallacciare i rapporti con il gruppo criminale durante il periodo incui è stato “declassificato” nel frattempo disposta, mentre nessuna indagine loavrebbe visto più coinvolto in fatti di mafia dopo il 2001, il Tribunale ha evidenziatoche ciò non è sufficiente a ritenere superato il pericolo di ripristino dei collegamenticon il clan. Quanto alla condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] in regime di detenzione, ilCollegio ha posto in luce che, fino al 2019, egli ha reiterato comportamenti dirilievo disciplinare negli istituti di Catania, Parma e Palermo; e con riferimentoall’aggiornamento della relazione di sintesi della Casa di reclusione diadesione alle proposte trattamentali e di una progettualità positivamenteorientata, l’équipe penitenziaria ha ritenuto di proporre, per prudenza, un percorsotrattamentale intramurario, tenuto conto delle notizie trasmesse dalle autoritàcompetenti, da cui è emerso il pericolo che il contesto criminale esterno possacondizionare le scelte future del condannato, avuto riguardo all’assenza dioggettivi riscontri della sua dissociazione dal sodalizio mafioso.Quanto all’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione,il [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato che l’ordinanza di remissione del debito pari a 1.760.000euro era stata emessa dal Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] in data 6febbraio 2024 pur in assenza della regolare condotta, considerate le sanzionidisciplinari riportate da [OSCURATO:PERSONA] nel 2012, nel 2018 e nel 2019. Inoltre, quanto ai 3o 4 versamenti da 10 euro eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] a fini riparatori a favoredell’associazione Libera, essi sono stati ritenuti solo simbolici, tenuto contodell’entità dei danni prodotti dai reati, tali da non assumere un significato decisivoa fini prognostici. Inoltre, anche ammettendo l’impossibilità oggettiva di attivarsia favore delle vittime, non risulterebbe che [OSCURATO:PERSONA] abbia proseguito i versamentiin favore dell’associazione Libera, né che si sia privato di beni voluttuari, come itabacchi, per incrementare le somme da destinare alla riparazione.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanzaemessa in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Accorretti, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciatonei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc.pen., l’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 30-ter Ord. pen., 627 e 666cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in relazione all’omessa considerazione del positivo percorsoinframurario, all’erronea valutazione degli elementi istruttori offerti dalla Procuranazionale antimafia e dalla Direzione distrettuale antimafia, alla genericità delgiudizio sul pericolo di futuri contatti con la criminalità organizzata. Nel dettaglio,il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.,che [OSCURATO:PERSONA], detenuto dal 22 agosto 1997, abbia chiesto un permesso premiodeducendo di non poter collaborare con la giustizia per timore dell’incolumità deipropri congiunti; di non avere legami attuali con la criminalità organizzata; di averportato avanti un ottimo percorso trattamentale, senza che emergessero a suocarico ulteriori accuse, beneficiando di più di 1800 giorni di liberazione anticipatae venendo declassificato nel 2018 con nulla osta della Direzione distrettualeantimafia; di avere conseguito una laurea in Scienze politiche, dando prova,secondo la relazione di sintesi, della sua revisione critica, anche grazie al sostegnodella moglie - sposata in corso di detenzione - e del figlio; che la sua successivariallocazione in un circuito di alta sicurezza non era stata fondata su elementisuccessivi alla carcerazione; che la moglie svolgeva lavori umili, sicché egliriceveva solo 100 euro al mese, per il suo sostentamento, dai genitori; che avevaottenuto la remissione del debito per l’intero ammontare delle sue pendenze; cheeffettuava piccoli ma costanti versamenti alla associazione Libera. Ciononostante,il Tribunale avrebbe rigettato la richiesta a partire dal contenuto delle informazionitrasmesse dalla Procura nazionale antimafia e dalla Direzione distrettualeantimafia, dal percorso intramurario del detenuto, dalla possibilità di assolvere aglioneri economici previsti dalle sue condanne. In questo modo, però, sarebbe statoobliterato il significato della pronuncia rescindente, che aveva stigmatizzato ilmancato approfondimento sugli elementi fattuali a favore del detenuto, atteso che,ancora una volta, l’ordinanza non avrebbe considerato l’effettivo valore rieducativodel percorso inframurario di [OSCURATO:PERSONA], definito come «ineccepibile».Inoltre, dal contenuto delle note della Procura nazionale antimafia e dellaDirezione distrettuale antimafia si ricaverebbe solo che [OSCURATO:PERSONA]: 1) dopo l’inizio dellasua carcerazione, nel 1997, non era stato più condannato per fatti commessisuccessivamente; 2) non era stato mai sottoposto a misure di prevenzionepersonale o (soprattutto) patrimoniale. Quanto allo stipendio percepito dalla coscasino al 2001, ovvero a 24 anni fa, esso sarebbe emerso nel corso di un’operazione(denominata “Cassiopea”) in relazione alla quale la relativa ordinanza di custodiacautelare in carcere non avrebbe riguardato [OSCURATO:PERSONA], così come il suo ruolo direggente del clan Santapaola sarebbe stato desunto da un’indagine (“Orione”) percui [OSCURATO:PERSONA] non aveva riportato alcuna condanna, sicché si tratterebbe dicircostanze mai confermate. Inoltre, la Direzione distrettuale antimafia nonrisponderebbe al tema posto con l’istanza, relativo al dissolvimento del c.d. gruppodi [OSCURATO:PERSONA], spostando l’attenzione sull’intero clan Santapaola; mentre leinformazioni rese dai Carabinieri di Catania circa il «perdurante inserimento diLauria fino al 2001 nel clan Santapaola» riguarderebbe un dato risalente a più di20 anni fa. Dunque, non sarebbe stata dimostrata: l’attuale operatività del gruppodi [OSCURATO:PERSONA] (neanche menzionato); l’esistenza (negli ultimi 20 anni) di contatti traLauria e il clan; il pericolo di un loro ripristino. E soprattutto si sarebbe svalutatoil dato che [OSCURATO:PERSONA], come i detenuti nel circuito della cd. alta sicurezza, nonpatirebbe le rigide limitazioni ai colloqui, alla corrispondenza e alla socialità con ilresto della popolazione detenuta, sicché se avesse voluto, in tutti questi anni,mantenere contatti con il clan di riferimento, lo avrebbe potuto fare senzaproblemi; e, tuttavia, nelle centinaia di indagini svolte sul territorio catanese negliultimi 20 anni non ve ne sarebbe alcuna traccia, sicché non vi sarebbe una provaminima che egli abbia mantenuto contatti con la consorteria di riferimento.Quanto al percorso detentivo di [OSCURATO:PERSONA], egli avrebbe offerto ben di più di unamera ammissione di responsabilità, così offrendo «elementi fattuali (...) che,anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurantepericolosità» (Sez. 1, n. 33743 del 14/07/2021, Marazzotta, Rv. 281764 - 01),spettando poi al Giudice «compiere un esame in concreto degli elementi“individualizzanti”, dai quali si possa desumere la proiezione a recidere icollegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro» (Sez. 5, n. 19536 del28/02/2022, Barranca, Rv. 283096 – 01). E proprio con riferimento al percorsorieducativo, il Tribunale, pur riconoscendo che [OSCURATO:PERSONA] abbia seguito un «positivopercorso trattamentale», avrebbe ritenuto che ciò non sia idoneo a superare ilrischio del «contesto criminale esterno di riferimento e il pericolo che esso possacondizionare in futuro le scelte del condannato, ove ammesso a forme piùavanzate di espiazione penale»; laddove, in realtà, il contesto criminale configuraun pericolo che, per come descritto, non verrebbe mai meno, così reinserendo unapreclusione assoluta “da reato”. Inoltre, il Tribunale di sorveglianza avrebbe, daun lato, preferito dare illogicamente rilievo alle sanzioni disciplinari comminate aLauria (tra l’altro appena 3, una nel 2012, una nel 2018 e una nel 2019); dall’altro,avrebbe ritenuto corretto che l’area educativa del carcere giungesse a modificarela precedente ipotesi trattamentale, non sulla base delle proprie considerazioni,bensì valorizzando le informative della Procura nazionale antimafia, della Direzionedistrettuale antimafia e dei Carabinieri. Infatti, mentre nella relazione di sintesi del7 febbraio 2024 l’area trattamentale della Casa di reclusione di Fossombroneavrebbe proposto «un programma di trattamento più avanzato che prevedaesperienze all’esterno del carcere nelle forme possibili per favorire un processo direinserimento sociale»; nell’aggiornamento alla relazione di sintesi del 27 agosto2025, pur sviluppando ancora ampi e dettagliati argomenti positivi, essaconcluderebbe, invece, per un trattamento intramurario «tenuto conto delleinformative degli Organi competenti, presenti agli atti e recentemente acquisite».Nel dettaglio, la relazione del febbraio 2024 era ampiamente positiva, riconoscevache «la revisione critica rispetto ai reati e alla carriera criminale si è oramaiconsolidata in un tempo molto lungo» e, coerentemente a ciò, concludeva perun’ipotesi trattamentale extramuraria. L’aggiornamento di sintesi dell’agosto2025, anch’esso positivo, riconosceva che vi era stata, da parte di [OSCURATO:PERSONA], «unaadeguata revisione critica rispetto ai reati e alla carriera criminale; la revisionecritica si è ormai consolidata in un tempo molto lungo e [OSCURATO:PERSONA] non si sottrae alleproprie responsabilità e affronta sempre con disponibilità l’analisi della propriaesperienza confermando sempre in modo netto di aver interrotto qualsiasirapporto con il clan di appartenenza»; auspicava «un programma di trattamentopiù avanzato che preveda esperienze all’esterno del carcere»; e nonostante ciò, inchiusura, l’area trattamentale - lette le note della Procura nazionale antimafia,della Direzione distrettuale antimafia e dei Carabinieri - compirebbe un “passoindietro” nell’ipotesi trattamentale. Infatti, il Tribunale, nonostante che nellerelazioni si parlasse chiaramente di ammissione di responsabilità, di volontà diallontanarsi dal luogo di origine, di adeguata revisione critica consolidata in untempo molto lungo, dell’utilità di un accesso a esperienze esterne al carcere,avrebbe dato prevalenza a poche violazioni disciplinari, anche considerando ladetenzione quasi trentennale.Sotto altro aspetto, l’avere riconosciuto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, già dal 2019, dato«segnali di effettivo ravvedimento», porrebbe il problema della individuazionedella normativa applicabile per decidere il suo reclamo, potendo applicarsi i nuovicriteri di accesso ai benefici, introdotti con il d.l. 162 del 2022, solo se non sidisconosca «il percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato cheabbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato allaconcessione del beneficio», atteso che, diversamente, ci «si porrebbe in contrasto,ove non con l’art. 25, secondo comma, Cost., con il principio di eguaglianza e difinalismo rieducativo della pena (artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.)» (Sez. 1, n.38278 del 20/04/2023, Perrone, Rv. 285203 - 01). Dunque, il Tribunale, puravendo sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dato segnali di effettivo ravvedimento giàdal 2019, avrebbe valutato il reclamo alla luce dei criteri introdotti dal d.l. n. 162del 2022. E, in ogni caso, il quadro era così positivo da non potersi individuarealcuno spazio di ulteriore revisione critica da parte di [OSCURATO:PERSONA], né alcun effettivorischio di riprendere i contatti criminosi, se non facendo riemergeresurrettiziamente - quale unica possibilità per l’accesso ai permessi - lacollaborazione con la giustizia.Quanto, infine, all’assolvimento delle obbligazioni pecuniarie o dell’eventualeimpossibilità a procedervi, a fronte degli elementi documentati dalla difesa (laremissione del debito nel 2024 per tutte le obbligazioni pecuniarie; i versamentiperiodici, proporzionati alle sue disponibilità, in favore della associazione Libera;la volontà manifestata da anni di aderire a percorsi di giustizia riparativa; ledisponibilità economiche della famiglia, asseverate dall’attestazione Isee dellamoglie) il Tribunale avrebbe illogicamente ritenuto che la remissione del debitofosse stata concessa solo perché la somma - pari a 1.760.000 euro - era troppoelevata e che il provvedimento sarebbe stato errato perché [OSCURATO:PERSONA] non avrebbetenuto un comportamento regolare; nonché l’insufficienza dei versamentiall’associazione Libera, ritenuti “simbolici” e non proseguiti nel tempo, pur potendoil detenuto provvedervi rinunciando a «beni voluttuari, come ad esempio l’acquistodi tabacchi» (cfr. fg. 4 ord. imp.). In questo modo, il Tribunale non avrebbeindicato alcun elemento documentale per poter ritenere che [OSCURATO:PERSONA] potesse, inrealtà, assolvere alle obbligazioni pecuniarie.3. In data 26 gennaio 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta delProcuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.2. Va premesso che la pronuncia rescindente ha censurato che il Tribunale disorveglianza non si fosse attenuto a quanto stabilito dall’art. 4-bis e ai principiaffermati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, secondo cui, dopo lasentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, il condannato non collaboranteche intenda accedere al permesso premio può limitarsi ad allegare elementi fattuali- quali, ad esempio, l’assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, ilmancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all’opera rieducativa -che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione diperdurante pericolosità prevista dalla legge, spettando al giudice il compito dicompletare l’istruttoria anche acquisendo informazioni dal Procuratore nazionaleantimafia, dal Procuratore distrettuale competente e dal Comitato per l’ordine e lasicurezza pubblica (Sez. 1, n. 33743 del 14/07/2021, Marazzotta, Rv. 281764 -01).Infatti, l’ordinanza annullata aveva fondato la decisione sfavorevole sullamancata collaborazione con la giustizia e sul fatto che l’interessato non avesseofferto alcuna giustificazione al riguardo, senza però considerare che lapresunzione di mantenimento dei collegamenti con l’organizzazione criminale,derivante dalla mancata collaborazione, ha ora un carattere relativo e non piùassoluto; e senza valutare i requisiti di accesso al permesso premio, avendorespinto la richiesta pur dando atto di un percorso intramurario ineccepibile, dellaavvenuta remissione del debito e dell’esecuzione di versamenti a favoredell’associazione Libera.3. Sempre in premessa giova ricordare il quadro normativo e giurisprudenzialeche si è venuto a delineare, negli ultimi anni, con riferimento alle condizioni diaccesso ai benefici penitenziari per le persone che si trovino in esecuzione di unapena inflitta per uno dei delitti previsti dall’art. 4-bis, comma 1, legge 26 luglio1975, n. 354 (di seguito indicata come Ord. pen.).3.1. Con la sentenza n. 253 del 2019, la Corte costituzionale aveva dichiaratol’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., nella parte in cuiesso non prevedeva che, alle persone detenute per i delitti di cui all’art. 416-biscod. pen. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stessoarticolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste,potessero essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione conla giustizia a norma dell’art. 58-ter Ord. pen., allorché fossero stati acquisitielementi tali da escludere, sia l’attualità di collegamenti con la criminalitàorganizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti; e, in viaconsequenziale, nella parte in cui non prevedeva che alle persone detenute per idelitti ivi contemplati, ma diversi da quelli sopra indicati, potessero essere concessipermessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia ex art. 58-terOrd. pen. allorché fossero stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l’attualitàdi collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolodel ripristino di tali collegamenti.A seguito di tale intervento, quindi, la situazione della persona detenuta perreati di cui all’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., che non avesse intrapreso unpercorso di collaborazione, doveva ritenersi oggetto - in caso di richiesta di accessoa un permesso premio - di una presunzione relativa di perdurante pericolosità,vincibile soltanto con l’acquisizione di elementi capaci di escludere tanto l’attualitàdi collegamenti con la criminalità organizzata, quanto il pericolo che questi legamipotessero essere riannodati.La giurisprudenza della Corte di cassazione aveva, inoltre, affermatol’illegittimità della decisione che avesse dichiarato l’inammissibilità della richiestadi permesso premio da parte di tale categoria di persone detenute per difetto dellaspecifica allegazione di elementi di prova dell’assenza di collegamenti con lacriminalità organizzata e del pericolo del loro ripristino, essendo a tal finesufficiente l’allegazione di elementi fattuali (quali, ad esempio, l’assenza diprocedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o lapartecipazione fattiva all’opera rieducativa) che, anche solo in chiave logica,fossero idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità sancita dallalegge, potendo, eventualmente, il giudice completare l’istruttoria anche d’ufficio(v. Sez. 1, n. 33743 del 14/07/2021, Marazzotta, Rv. 281764 - 01). Ciò anchetenuto conto del passaggio della sentenza n. 253 del 2019 in cui la Cortecostituzionale aveva chiarito che l’istante ha l’onere di indicare la «prospettazionedi massima» delle circostanze suffraganti la sua richiesta, spettando poi alTribunale la decisione finale, alla stregua dell’esame della documentazione e degli3.2. Dopo la modifica dell’art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen. ad opera del d.l.31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre2022, n. 199, il permesso premio può ora essere concesso, anche in assenza dicollaborazione con la giustizia ai sensi dell’art. 58-ter, ai detenuti e agli internatiper delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversionedell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti dicui agli artt. 416-bis e 416-ter cod. pen., per delitti commessi avvalendosi dellecondizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l’attivitàdelle associazioni in esso previste, per i delitti di cui all’art. 12, commi 1 e 3, d.lgs.25 luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui all’art. 291-quater, d.P.R. 23 gennaio1973, n. 43, e all’art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, purché gli stessidimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazionepecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di taleadempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolarecondotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e allamera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventualeappartenenza, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con lacriminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reatoè stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, ancheindiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delleragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, dellarevisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile.Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta, altresì, la sussistenza diiniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che inquelle della giustizia riparativa.3.3. Rispetto al quadro normativo e giurisprudenziale delineatosisuccessivamente alla richiamata pronuncia della Corte costituzionale, dunque, irequisiti per l’accesso al permesso premio si sono ulteriormente arricchiti nel sensoche è ora necessario l’avvenuto adempimento delle obbligazioni civili e degliobblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, salvo chel’interessato dimostri l’assoluta impossibilità di tale adempimento; mentre illegislatore non ritiene assolutamente necessaria «la sussistenza di iniziativedell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle dellagiustizia riparativa», la cui esistenza il giudice è, comunque, chiamato ad accertaree che, dunque, può comunque assumere rilievo a fini decisori, pur senza essere,come detto, indispensabili per l’ammissione al beneficio.Quanto, poi, ai collegamenti con la criminalità organizzata, la mancatacollaborazione con la giustizia fonda un giudizio di presunzione relativa della loroesistenza o della possibilità di un loro ripristino, sicché è l’interessato che devedimostrarne l’attuale insussistenza e, al contempo, l’assenza del rischio di un lororistabilimento.A tal fine, gli elementi valutabili sono costituiti dalle «circostanze personali eambientali», dalle «ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancatacollaborazione», dalla «revisione critica della condotta criminosa» e da «ogni altrainformazione disponibile». Quest’ultima clausola, peraltro, consente di attribuirerilevanza anche a ulteriori indicatori quali - oltre alle ricordate «iniziativedell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle dellagiustizia riparativa» - la «regolare condotta carceraria», la «partecipazione deldetenuto al percorso rieducativo» e la «dichiarazione di dissociazionedall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza»; indicatori che, tuttavia,per espressa previsione normativa, non possono consentire, da soli, di superarela presunzione in parola, secondo quanto si evince dal dato testuale, che evidenziala necessità di allegare, rispetto ad essi, elementi «diversi e ulteriori».Dunque, ancora una volta, il legislatore ha confermato l’indicazione, giàenunciata dalla giurisprudenza di legittimità, per cui il richiedente devesemplicemente allegare gli elementi di prova in grado di dimostrare l’assenza dicollegamenti attuali con la criminalità organizzata o del pericolo di un lororipristino, ferma restando la possibilità (rectius la doverosità) di eventualiapprofondimenti istruttori da parte dello stesso giudice nell’esercizio dei poteriofficiosi conferitigli, in via generale, dall’art. 678 cod. proc. pen.Orbene, nulla disponendo la norma novellata in ordine ai criteri delragionamento probatorio e dei meccanismi di natura inferenziale che ne stannoalla base, deve ritenersi, ancora una volta, che gli elementi valutabili possanoanche essere di natura logica, soprattutto per quanto concerne la dimostrazionedi fatti negativi (così la già citata Sez. 1, n. 33743 del 14/07/2021, Marazzotta,Rv. 281764 - 01) e, in particolare, per quanto riguarda i giudizi prognostici.Infatti, mentre nel caso dei collegamenti con la criminalità organizzata laverifica, pur resa complicata, come detto, dal fatto di avere ad oggetto unaccertamento negativo (ossia l’inesistenza dei collegamenti, dimostrabile soltanto(sicché l’accertamento ha natura “diagnostica”), nel caso del pericolo di ripristinodei collegamenti essa si proietta verso il futuro, sicché il relativo giudizio ha naturaessenzialmente prognostica e, appunto, deve sostanziarsi su valutazioniprobabilistiche di natura essenzialmente logica.3.4. Consegue alla richiamata ricostruzione normativa e giurisprudenziale che,con l’entrata in vigore della nuova disciplina, le condizioni di accesso al permessopremio sono divenute più gravose rispetto a quelle sussistenti dopo l’interventodella Corte costituzionale del 2019, essendosi, da un lato, prevista la necessità diulteriori presupposti di ammissibilità della domanda (ovvero «l’adempimento delleobbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti allacondanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementispecifici») ed essendo stato codificato, dall’altro lato, un criterio misto per ilgiudizio sulla presunzione relativa conseguente alla mancata collaborazione;criterio che, accanto alla individuazione di taluni indicatori valutabili, contemplaanche la regola legale della insufficienza di alcuni di essi (ovvero la «regolarecondotta carceraria», la «partecipazione del detenuto al percorso rieducativo» ela «mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventualeappartenenza»).A fronte della introduzione di una disciplina, comunque, più rigorosa perl’accesso al beneficio de quo, la cui immediata applicabilità alle procedure pendenticostituisce piana applicazione del principio tempus regit actum più volte affermatadalla giurisprudenza (ex plurimis Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Perrone, Rv.285203 - 01), deve ribadirsi, sulla scorta di un consolidato indirizzo dellagiurisprudenza costituzionale, ricordato dalla stessa pronuncia rescindente (v.pag. 7), che «non è tuttavia consentito al legislatore disconoscere il percorsorieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, inconcreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio» (cosìCorte costituzionale, sentenza n. 32 del 2020). In una ipotesi siffatta, invero,l’intervento normativo si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza e delfinalismo rieducativo della pena (artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.), poiché«negare, a chi si trovi nella posizione di quel condannato, la concessione delbeneficio, equivarrebbe a disconoscere la funzione pedagogico-propulsiva delpermesso premio (sentenza n. 253 del 2019), quale strumento idoneo aconsentirne un suo iniziale reinserimento nella società, in vista dell’eventualeconcessione di misure alternative alla detenzione, in assenza di gravicomportamenti che dimostrino la non meritevolezza del beneficio nel caso concreto(sentenza n. 504 del 1995; nello stesso senso, sentenze n. 137 del 1999 e n. 445del 1997)» (così, ancora, Corte costituzionale, sentenza n. 32 del 2020).Pertanto, in ossequio ai principi costituzionali di eguaglianza e del finalismorieducativo della pena, non può disconoscersi la rilevanza del percorso rieducativoeffettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, ungrado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio, dimodoché in taleevenienza dovrà trovare applicazione la disciplina dettata dall’art. 4-bis Ord. pen.prima della modifica del 2022 (così Sez. 5, n. 33693 del 28/06/2024, Biondo, Rv.286988 - 01).4. Tanto osservato, non può condividersi il rilievo difensivo secondo cui, nelcaso di specie, dovrebbe farsi applicazione della disciplina previgente allemodifiche del 2022. E ciò per l’assorbente rilievo che non è affatto dimostrato che,all’atto dell’entrata in vigore delle disposizioni di nuovo conio, [OSCURATO:PERSONA] avesse giàraggiunto un grado di rieducazione sufficiente a consentirgli l’accesso al beneficiodel permesso premio.Intanto, la stessa difesa ha affermato che, già nel 2019, erano emersi «segnalidi effettivo ravvedimento». Pertanto, anche a prescindere dal fatto che proprio nel2019 [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato delle segnalazioni disciplinari che parrebbero smentiretale assunto, è evidente che affermare l’esistenza di «segnali di effettivoravvedimento» non significa ritenere raggiunto «un grado di rieducazioneadeguato alla concessione del beneficio», evocando la prima locuzione il sempliceavvio di un percorso di cambiamento dopo che egli si era reso responsabile dicomportamenti contrari alla disciplina penitenziaria.Ne consegue che deve ritenersi applicabile al caso in esame la disciplina dettatadall’art. 4-bis Ord. pen. quale risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 31ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022,n. 199.5. Tanto premesso, il provvedimento impugnato ha dato atto delle risultanzedell’ultimo aggiornamento della relazione di sintesi trasmesso dalla Casa direclusione di Fossombrone, che ha confermato, come le precedenti relazioni, ilpositivo percorso trattamentale di [OSCURATO:PERSONA], che non si sottrae agli approfondimentie ammette le sue responsabilità rispetto alle scelte passate, e la presenza di unaprogettualità positivamente orientata a portare a termine il percorso di studiuniversitari, a lavorare all’esterno del carcere e a ricongiungersi al nucleoacquisito, stabilendosi a vivere con la moglie e con il figlio nelle Marche. Inoltre, ilTribunale ha sottolineato l’esistenza in capo al ristretto di risorse personaliadeguate, in grado di sostenerlo nel prosieguo del percorso di vita e direinserimento. A ciò si aggiunga che la relazione di sintesi, allegata al ricorso inapplicazione delle regole in materia di autosufficienza del ricorso, ha evidenziato«una adeguata revisione critica rispetto ai reati e alla carriera criminale», la quale«si è oramai consolidata in un tempo molto lungo»; e che [OSCURATO:PERSONA], non sottraendosialla proprie responsabilità, ha confermato «in modo netto di aver interrottoqualsiasi rapporto con il clan di appartenenza da almeno due decenni e di nonvoler più tornare a vivere a Catania».Dunque, il Tribunale pare aver riscontrato le condizioni che, in termini generali,consentirebbero, ai sensi dell’art. 30-ter Ord. pen., l’accesso al permesso premio.Infatti, tale disposizione prevede, al primo comma, che «ai condannati chehanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che nonrisultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttoredell’istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta aquindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro».L’ottavo comma dell’art. 30-ter specifica, poi, che «la condotta dei condannatisi considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestatocostante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelleAlla luce di tali disposizioni, dunque, il giudice, dinanzi all’istanza diconcessione dei permessi premio, deve accertare la sussistenza di tre requisiti,integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio ecostituiti, rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall’assenza disua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazionedi interessi affettivi, culturali e di lavoro (in questo senso, tra le altre, Sez. 1, n.36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608 - 01; Sez. 1, n. 11581 del05/02/2013, Grillo, Rv. 255311 - 01).Nel caso di specie tali requisiti parrebbero soddisfatti, sicché la pronuncia dirigetto deve pacificamente ritenersi fondata sull’insussistenza dei requisiti postidal comma 1-bis dell’art. 4-bis Ord. pen. per l’accesso ai benefici penitenziari.6. In particolare, l’ordinanza impugnata parrebbe avere evidenziato,innanzitutto, l’insussistenza dell’adempimento delle obbligazioni civili e degliobblighi di riparazione la difesa del detenuto: ovvero, più correttamente, lamancata dimostrazione dell’oggettiva impossibilità di [OSCURATO:PERSONA] di provvedervi,avendo il detenuto dedotto di versare in condizioni economiche disagiate,adducendo, a dimostrazione di tale assunto, l’ordinanza di remissione del debitoemessa dal Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] il 6 febbraio 2024 e, aconferma della sua volontà di attivarsi a fini riparativi nei limiti consentiti dalle suedisponibilità, i versamenti eseguiti in favore dell’associazione Libera.6.1. Invero, il Tribunale di sorveglianza ha affermato, quanto alle obbligazionicivili da reato e, in particolare, alle spese processuali e di mantenimento in carcere,che l’ordinanza di remissione del debito prima ricordata, concernente sommedovute all’Erario a titolo di spese di giustizia e il cui ammontare superava i1.760.000 euro, sarebbe stata accordata pur difettando il presupposto dellaregolare condotta custodiale, avendo [OSCURATO:PERSONA] riportato, nel 2012, nel 2018 e nel2019, ripetute sanzioni disciplinari. Inoltre, quanto alle somme corrisposte daldetenuto in favore dell’associazione Libera, l’ordinanza ha posto in luce che sisarebbe trattato di 3 o 4 versamenti da 10 euro e che, pertanto, essi dovesseroconsiderarsi come «assolutamente simbolici rispetto all’entità dei danni cagionatiin conseguenza dei commessi reati», sottolineando che non fosse emerso che eglisi fosse privato di beni voluttuari, come ad esempio i tabacchi, per incrementarele somme da destinare a fini ripartivi.6.2. Osserva, nondimeno, il [OSCURATO:PERSONA] che le considerazioni svolte dal Tribunalecon riferimento alla remissione del debito relativo alle spese di giustizia e dimantenimento in carcere presentano profili di manifesta illogicità.Invero, se non può revocarsi in dubbio che le circostanze oggetto di un altroprocedimento di sorveglianza possano essere oggetto di un differenteapprezzamento all’interno di un diverso procedimento, tuttavia è l’oggetto di taleapprezzamento a dover essere nella specie criticato. In altri termini, se èammissibile che il Tribunale possa diversamente apprezzare la valutazionecompiuta nella procedura di remissione del debito in relazione agli episodi di rilievodisciplinare rilevanti ai fini dell’apprezzamento del requisito della «regolarecondotta», ciò che nella specie assume rilievo non è tanto la regolaritàcomportamentale, quanto l’aspetto delle disagiate condizioni economiche deldetenuto. Un profilo, questo, che non è stato affatto indagato dal provvedimentoimpugnato, il quale, anzi, ha dato atto che non era pervenuta la risposta dellaGuardia di Finanza di Catania e che, tuttavia, erano stati acquisiti sufficientielementi per valutare il reclamo, anche con riferimento alla situazione economicadel detenuto e del suo nucleo familiare, che non risulta essere stata, tuttavia,illustrata. Un vuoto motivazionale che appare tanto più significativo in rapporto alpassaggio in cui il [OSCURATO:PERSONA] di merito afferma che la somma dovuta da [OSCURATO:PERSONA] atitolo di spese processuali e di mantenimento in carcere che «per qualsiasi comunecittadino sarebbe impensabile saldare».Quanto, poi, al carattere meramente simbolico dei versamenti effettuati infavore dell’associazione Libera, tale valutazione appare pleonastica, essendoabbastanza ovvio che tali versamenti non possono certo assumere, in terminigenerali, il valore di un pieno ristoro del danno cagionato alle vittime del reato,ma, appunto, il significato simbolico di riparazione verso la collettività, di cuil’associazione viene ad assumere, se non la veste di ente esponenziale, quella disoggetto rappresentativo degli interessi alla legalità e alla resistenza culturaleverso il fenomeno mafioso. E, in ogni caso, è del pari evidente che il caratteresimbolico o realmente ristorativo del versamento appare strettamente connessoalle reali capacità economiche del detenuto, di tal che l’assenza di significativedisponibilità finirebbe per consentire soltanto versamenti, appunto, simbolici.7. Sotto altro profilo, il [OSCURATO:PERSONA] di merito ha, anche ritenuto, in particolare sullascorta dei negativi pareri rilasciati dalla Procura nazionale antimafia e dallaDirezione distrettuale antimafia, che non sussistessero le condizioni per ilsuperamento della presunzione relativa connessa alla mancata collaborazione conla giustizia.A tale riguardo, come già osservato, l’art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen.richiede che siano stati allegati dall’interessato elementi specifici che consentanodi escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica oeversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolodi ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi.Con riferimento al primo profilo, invero, né gli elementi istruttori riportati, né,di conseguenza, l’ordinanza impugnata hanno fatto riferimento alcuno ad elementiin grado di ipotizzare l’esistenza di collegamenti con la criminalità organizzato ocon il contesto in cui sono stati commessi i reati. Invero, gli unici elementi indicatial riguardo rimandano al 2001, allorché, si afferma, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe statostipendiato dalla cosca alla quale apparteneva. In proposito, se la circostanza ènegata dalla difesa sul presupposto che la relativa accusa non sarebbe mai esitatain un accertamento giudiziario, è anche vero che la relativa prospettazione non èstata formulata in maniera non autosufficiente, non avendo la difesa prodotto iprovvedimenti da cui emergerebbe il mancato accertamento di essa. Tuttavia,come detto, anche a voler ritenere accertato il versamento di somme a beneficiodi [OSCURATO:PERSONA] da parte del sodalizio mafioso, esso deve riferirsi a circa 25 anni or sonoe, dunque, a un periodo ormai remoto. Dunque, non avendo il provvedimentorichiamato elementi concreti (quali corrispondenza epistolare o telefonica, colloquicon l’esterno, rapporti accertati durante la carcerazione con altri detenuti delmedesimo sodalizio ecc.) in grado di attestare l’esistenza di collegamenti con lacriminalità organizzata o con il contesto di commissione del reato, deve escludersiche il rigetto dell’istanza possa fondarsi su tale circostanza. Né potrebbe opinarsiche la norma ritiene che gli elementi acquisiti debbano consentire di escludere talicollegamenti, proprio perché; essendosi al cospetto di un accertamento negativo,l’inesistenza può essere dimostrata, in via logica, proprio con la mancataacquisizione di qualunque elemento che consenta di affermarne l’esistenza.Più complesso è, invece, il discorso in relazione al giudizio prognostico, checonsente ovviamente di valorizzare anche fatti e circostanze risalenti per inferire,secondo un giudizio di probabilità logica, il rischio di un ripristino dei collegamenticon il clan e, più in generale, con il contesto in cui i reati furono commessi.In proposito, come anticipato, il dato testuale individua, quali indicatori delgiudizio prognostico, alcuni elementi positivi (ovvero «le circostanze personali eambientali», «le ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancatacollaborazione», «la revisione critica della condotta criminosa» e «ogni altrainformazione disponibile») e alcuni elementi che sono espressamente indicaticome insufficienti a sostenere in giudizio prognostico (ovvero «la regolare condottacarceraria», «la partecipazione del detenuto al percorso rieducativo» e «la meradichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventualeappartenenza»), atteso che quest’ultimo deve essere fondato su elementi chevengono espressamente definitivi come diversi e ulteriori: il che significa, da unlato, che essi possono rientrare tra gli elementi valutabili, ma che tuttavia essi nonpossono ritenersi sufficienti.Nel caso di specie tali elementi sono stati indicati dall’interessato nell’averportato avanti un ottimo percorso rieducativo e trattamentale, senza che dall’iniziodella sua carcerazione, emergessero, a suo carico, ulteriori imputazioni econdanne; il conseguimento di più di 1.800 giorni di liberazione anticipata; ilconseguimento di una laurea in Scienze politiche; l’adeguata revisione criticamaturata nel corso della detenzione; l’esistenza di valide relazioni familiari, avendocontratto matrimonio in corso di detenzione ed essendo natu un figlio dall’unione;e la stessa ordinanza li ha ritenuti riscontrati, allorché, come ricordato, ha datopositivamente orientata verso lo studio, il lavoro e la famiglia, della possibilità dicontare su risorse personali adeguate.Tuttavia, essi sono stati ritenuti insufficienti a partire dall’ingiustificatoinadempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione e del mancatosuperamento della presunzione relativa conseguente all’omessa collaborazionecon la giustizia.Una siffatta motivazione, tuttavia, lungi dall’esprimere un insindacabileapprezzamento valutativo rimesso alla competenza esclusiva del giudice di merito,appare viziata sul piano logico. Ciò in quanto essa di fatto oblitera totalmente,come già rilevato dalla pronuncia rescindente, il complesso degli elementi positiviche apparentemente sottopone a valutazione, per fondarsi esclusivamente, da unlato, sul dato risalente dell’anamnesi criminale e, dall’altro, sulla mancatacollaborazione. Infatti, il Tribunale ha valorizzato, sotto un primo aspetto, larelazione di sintesi dell’équipe penitenziaria della Casa di reclusione dipositivi del percorso detentivo di [OSCURATO:PERSONA]; ma ha concluso in senso sfavorevoleall’ammissione al permesso premio essenzialmente sulla base delle negativeinformazioni contenute nei pareri degli «Organi competenti». E, sotto un secondoaspetto, ha richiamato proprio i pareri della Direzione nazionale antimafia e dellaDirezione distrettuale antimafia di Catania, i quali in definitiva, hanno assunto ilcarattere di acquisizioni istruttorie ostative alla concessione del permesso.Tuttavia, per come riportati nel provvedimento impugnato, tali pareri, ancora unavolta, si incentrano non su informazioni recenti, quanto sulla risalente biografiacriminale del detenuto. Invero, gli unici elementi che presentano una qualcheaspetti che riguardano l’adempimento delle obbligazioni da reato.Sotto il primo profilo, però, non può non rilevarsi che si tratta di episodirisalenti, il più recente dei quali collocabile ben 7 anni or sono e, del quale, nullasi dice nel provvedimento impugnato, così dimostrandosi un’analisi nonapprofondita del dato fattuale e, corrispondentemente, una motivazioneinsufficiente del momento valutativo che lo riguarda.Sotto il secondo aspetto, la valorizzazione del mancato adempimento delleobbligazioni da reato da un lato disvela il carattere circolare della motivazione e,dall’altro lato, si espone ai medesimi rilievi che sono già stata formulati in relazionea quel dato. Come già osservato, infatti, censurare il mancato adempimento dellespese del procedimento in presenza di un provvedimento di remissione del debitoche la estinte espone la relativa valutazione a un giudizio di manifesta illogicità;mentre l’adempimento delle obbligazioni risarcitorie, estranee all’ambito dellaremissione, presuppone un accertamento della situazione reddituale del detenutoe, in definitiva, della sua capacità di adempiere le obbligazioni civili e gli obblighidi riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, posto che «l’assolutaimpossibilità di tale adempimento» avrebbe capacità liberatoria.Tuttavia, come anticipato, nella specie la situazione economica del detenuto edel suo nucleo familiare non risulta essere stata adeguatamente indagata. Ciò che,caso esaminato, non può non riverberarsi, sul piano logico, anche sulla modestaentità dei versamenti effettuati in favore di Libera, che il ricorso vorrebbe fosseroimplementati attraverso la destinazione dei modesti importi assicurati dai familiaricon cadenza mensile.In ultimo, va evidenziato che i pareri della Direzione nazionale antimafia e dellaDirezione distrettuale antimafia di Catania, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe maiesplicitato le ragioni della sua mancata collaborazione, avrebbero dovuto essereraffrontati dal Tribunale con il contenuto dell’istanza originaria, in cui Lauriaponeva in luce come la decisione di non collaborare con la giustizia fosse correlataal suo timore per l’incolumità dei familiari.8. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto,sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio,al Tribunale di sorveglianza di Ancona. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunaledi sorveglianza di Ancona.Così deciso il 24/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]
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