CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29157/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28449 d el ruolo generale dell’anno 20 1 8 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - r icorrent e principale - contro [OSCURATO:PERSONA]: Ires –partecipazioni azionarie– remunerazione – dividendi – interessi - [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, e G.K.N. [OSCURATO:PERSONA] u nico s.p.a , in persona del legale rappresentante, rappresentate e difes e da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del controricorso, presso il cui studio in Roma, via Nazionale, n. 200, sono domiciliate; - controricorrent i e ricorrent i incidental i - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, n. 54/2/2018, depositata in data 6 giugno 2018; udita la relazione svolta nella pubblica udienzadel 28 settembre 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso dichiarando di non opporsi alla richiesta di estinzione del processo; uditiper l’Agenzia delle entrate l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] e per le società l’Avv.[OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato alle società [OSCURATO:SOCIETA]. (quale consolidante)e GKN [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (quale consolidata) un avviso di accertamento, relativ o all’anno di imposta 2007, con il quale era stata recuperat a a tassazione la remunerazione al 7,60% sulle azioni privilegiate emesse dalla società GKN Finance LTD di diritto inglese e acquistate dalla società GKN [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in quanto era stata riqualificata quale corresponsione di interessi in luogo di erogazione di dividendi; avverso l’atto impositivo le società avevano proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello principale e le società appello incidentale relativamente alla statuizione sulle spese;la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano ha rigettato l’appello principale dell’Agenzia delle entrate e accolto quello incidentale delle società, in particolare ha ritenuto chele remunerazioni erogate in favore della società GKN [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non potevano essere riqualificate quali interessi, costituendo invece dividendi, e che, inoltre, doveva essere a ccolto l’appello incidentale relativo al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado; l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso principale per la cassazione della sentenza affidato a due motivi di censura; le società hanno depositato controricorso contenente ricorso incidentale per la cassazione della sentenza affidato a sette motivi di censura e illustrato con successiva memoria; considerato che: ai fini della definizione della presente controversia va dato atto che la società GKN [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato copia della domanda di definizione agevolata, ai sensi dell’art. 1, comma 198, l. n. 197/2022, dando prova della presentazione della stessa entro il 30 settembre 2023 edel pagamento mediante F24 della integrale somma richiesta, a definitiva liberazione propria e della [OSCURATO:SOCIETA]., società coobbligata in solido e nel frattempo incorporata per fusione; pertanto, verificata l'osservanza dei requisiti richiesti, va dichiarata l'estinzione del processoper cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione di merito; le spese del giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate (Cass.civ., 12 gennaio 2022, n. 733; Cass. civ., 14 marzo 2023, n. 7407); in relazione alla definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura lat o sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. civ., 14 marzo 2023, n. 7407). P.Q.M. La Corte: dichiara l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere con spese giudiziali a carico dell