CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31199/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione con riguardo al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., oltre che non consentito in questa sede, poiché riproduttivo di motivi di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito, e dunque non connotato dalla necessaria specificità e dall'effettivo confronto con la complessità delle ragioni poste alla base del decisum, è inoltre manifestamente infondato, poiché, contrariamente a quanto lamentato nel ricorso, i giudici di appello - come emerge dalla pag. 5 del provvedimento impugnato -, con una motivazione esente da vizi, hanno correttamente e ineccepibilmente esplicato le ragioni in base alle quali non è possibile ritenere caratterizzato da particolare tenuità il fatto di invasione di terreno (con interventi di costruzione non autorizzati) ascritto all'odierno ricorrente, indicando specificatamente i plurimi elementi, relativi alle modalità attuative dello stesso fatto, che ostano al riconoscimento della causa di non punibilità in questione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2