CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 marzo 2022
Cassazione n. 26913/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 31978/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro temporerappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e con domicilio eletto in Roma, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Acunti (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Oggetto: delega di firma – prova – documenti prodotti in appello Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; –intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 697/02/20 depositata in data 03/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole con la quale l’Ufficio rettificava l’iva dovuta per l’anno 2010 con metodo analitico-induttivo; - la CTP accoglieva il ricorso annullando l’atto impugnato; l’Ufficio appellava tal pronuncia e insisteva nell’eccezione di tardiva costituzione in giudizio del contribuente in primo grado; - con la sentenza impugnata la CTR dichiarava inammissibile il ricorso originario della società; la contribuente ricorreva a questa Corte che con ordinanza del 13 settembre 2018 lo accoglieva cassando la pronuncia di appello; - riassunto il giudizio di fronte alla CTR, questa accoglieva l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorre a questa Corte l a società con atto affidato a tre motivi di impugnazione; l’Agenzia delle Entrateè rimasta intimata; Considerato che: -il primo motivo di impugnazione si duole della violazione dell’art.111 Cost. e degli artt. 53 e 59 del d. Lgs. n. 546 del 1992 nonché della falsa applicazione dell’art. 58 c. 2 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. quale error in iudicando o in subordine in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. quale error in procedendo per avere la CTR erroneamente tenuto conto di un Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] documento nuovo comprovante la legittimità della c.d. “delega di firma” dell’atto impugnato; -il motivo è inammissibile; -invero la CTR ha accertato in fatto esser stata fornita la prova della regolarità della delega necessaria alla firma dell’avviso di accertamento da parte del direttore dell’Ufficio; legittima risulta la produzione della delega in parola in sede di impugnazione, vale a dire nel corso del giudizio di appello, sede nella quale è consentito produrre anche nuovi documenti (tra le molte, vedasi Cass. n. 16652/2018); - il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 36 e 56 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 39 c. 1 lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 per avere la CTR ignorato le critiche mosse all’accertamento nel ricorso di primo grado e riproposte dalla società contribuente appellata in secondo grado, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. quale error in procedendo; -il motivo è inammissibile, in quanto nel concreto suo articolarsi risulta censura di merito, non consentita in questa sede di Legittimità; -il terzo motivo si incentra sull’omesso esame nella sentenza impugnata circa il fatto consistente nell’essere l’anno oggetto dell’accertamento impugnato il primo completo di attività della società contribuente, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.; -anche tale motivo è inammissibile, in quanto tendente a una rivalutazione del meritus causae; in ogni caso il giudice dell’appello ha nel concreto valutato la sussistenza di ragionevoli percentuali di “sfrido” e dell’autoconsumo nell’esercizio dell’attività; -pertanto, il ricorso è rigettato; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] -non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese stante la mancata costituzione dell’Agenzia delle Entrate; p.q.m. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comm