CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 31995/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 Febbraio 1990 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 maggio 1990 avverso la sentenza resa il 9 dicembre 2020 dalla CORTE di APPELLO di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ottobre 2019, ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di appropriazione indebita di arredi e oggetti di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] di cui avevano il possesso, e ha ridotto la pena inflitta. 2.Avverso la detta sentenza propongono ricorso,con atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia, i due imputati deducendo: 2.1 Vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità dei due imputati, poiché la corte di appello ha omesso di valutare che sia nella proposta di acquisto che nella successiva scrittura privata notarile non risulta essere mai stato allegato l'inventario dei beni mobili presenti nell'immobile oggetto dell'operazione, nè sono state allegate fotografie a sostegno della prospettazione accusatoria. L'inventario dei beni mobili asseritamente sottratti è stato stilato unilateralmente dalla persona offesa, - costituitasi parte civile, quasi un mese dopo la riconsegna delle chiavi dell'immobile. La corte inoltre ha valutato come convergenti il tenore della querela e delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'agenzia intermediatrice. 2.2 Violazione degli artt. 192 e seguenti codice procedura e vizio di motivazione in ordine al giudizio di attendibilità della persona offesa e del teste. 2.3 Violazione di legge in relazione alla quantificazione della provvisionale riconosciuta in favore della parte offesa. 2.4 Assenza di motivazione in ordine all'eccezione relativa alla mancata valutazione delle note conclusive depositate dagli imputati nel corso del giudizio a trattazione scritta. Con nota trasmessa il 23 giugno 2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati e vanno respinti. 1.1 La quarta censura, con cui si deduce la nullità del giudizio di secondo grado per omessa valutazione delle note conclusive regolarmente pervenute in cancelleria e inserite nel fascicolo processuale, deve essere trattata per prima poiché ha, in teoria, rilievo assorbente rispetto agli altri motivi di ricorso. La censura è infondata . Va osservato che, secondo recente giurisprudenza, in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, la mancata allegazione agli atti processuali delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo PEC, con la conseguente omessa valutazione delle stesse, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l'intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23, dl. 28 ottobre 2020 n. 137, deve essere inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo. (Sez. 6 - , Sentenza n. 3913 del 14/12/2021 Ud. (dep. 03/02/2022 ) Rv. 282881 - 01) Nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, regolata dall'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, è previsto un meccanismo che comporta la comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato e delle altre parti delle conclusioni del pubblico ministero e la facoltà, riconosciuta all'imputato, di far pervenire al giudice conclusioni scritte. Il vizio dedotto integra in teoria una nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. relativa all'intervento ed alla partecipazione attiva e cosciente dell'imputato al giudizio , con garanzia effettiva dei suoi diritti e facoltà, tempestivamente dedotta dal ricorrente con il ricorso per cassazione: tale vizio non risulta eliso dalla natura cartolare del giudizio,nè dalla natura facoltativa della formulazione delle conclusioni (la norma si esprime infatti precisando che il difensore "può presentare" le conclusioni entro il quinto giorno precedente l'udienza) e da quella ordinatoria del termine.La disposizione recata dall'art.23 cit., nella parte in cui attribuisce all'imputato la facoltà di presentare -conclusioni scritte, è, infatti, riconducibile alla categoria delle disposizioni concernenti l'intervento dell'imputato, ai sensi dell'ad. 178, lett. c) cod. proc. pen., intervento che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire non può essere restrittivamente inteso nel senso di mera presenza fisica dell'imputato nel procedimento, ma come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare (Sez. 1, Sentenza n. 4242 del 20/06/1997, Masone, Rv. 208597). Nella requisitoria in atti il Procuratore Generale ha richiamato il principio per il quale l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive" (da ultimo Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Rv. 279578), deducendone che, non avendo il ricorrente argomentato alcunché sul contenuto della memoria, né su come la sua praetermissione abbia influito sulla motivazione resa, il proposto ricorso deve ritenersi inammissibile. La previsione normativa e la sua struttura non possono essere modificate attribuendo alle conclusioni rassegnate dalla parte l'etichetta di note di udienza, così negando alla parte la possibilità di concludere riconosciutagli in forma scritta. E' solo al di fuori dello schema procedimentale regolato dalla legge che la produzione della parte può ricondursi all'esercizio del diritto di difesa attraverso la produzione di memorie difensive, la cui omessa valutazione non determina una nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (cfr. Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, Bagalà, Rv. 280670). Ma va osservato che nel caso in esame tale disciplina è stata correttamente applicata in quanto dagli atti del fascicolo, la cui valutazione risulta necessaria in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), e, in particolare dall'esame del verbale di udienza, risulta che le conclusioni - spedite all'indirizzo pec certificato della Corte di appello - sono pervenute all'esame dei giudici di appello e riportate nel verbale di udienza, anche se, per un evidente mero refuso, in sentenza si afferma che le parti private non avrebbero formulato conclusioni scritte. L'esercizio effettivo del diritto di intervento dell'imputato è stato esercitato attraverso la produzione delle conclusioni scritte in vista delle determinazioni del giudice e ha realizzato, sia pure in forma scritta, la garanzia del contraddittorio che non può subire eccezioni al di fuori di quelle (tipologia del rito cartolare) che l'emergenza pandemica ha imposto.Peraltro, nelle dette conclusioni il difensore degli imputati si limitava a richiamare le censure formulate con l'appello, sicché non ricorre alcuna- violazione del diritto di difesa in quanto la corte, con le sue articolate argomentazioni, ha respinto le doglianze formulate con il gravame e sinteticamente richiamate nelle conclusioni. 1.2 I primi due motivi del ricorso sono generici e manifestamente infondati poiché la corte ha reso al riguardo esaustiva e corretta motivazione, evidenziando come le dichiarazioni della persona offesa sono da ritenere attendibili e autentiche e risultano, inoltre, suffragate da plurimi elementi di riscontro, costituiti dalle dichiarazioni del titolare dell'agenzia di intermediazione e dal materiale fotografico indicato nella parte motiva della sentenza e realizzato dal Racco, che rafforza ulteriormente la veridicità della ricostruzione dei fatti denunciati dalla persona offesa. 2.11 rigetto dei ricorsi impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali Roma 7 luglio 2