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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 febbraio 2021

Cassazione n. 07070/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2020 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Macerata del 22 maggio 2018 che, ritenuta la recidiva reiterata, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di cui agli artt. 337 e 385 cod. pen., unificati sotto il vincolo della continuazione e con la diminuzione per il rito, alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione.

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo censura la parte della decisione che ha ritenuto di rigettare il motivo di gravame in ordine alla ritenuta recidiva ex art. 99 cod. pen., senza accertare, oltre all'esistenza dei precedenti penali, la maggiore pericolosità sociale del ricorrente tale da giustificare l'aumento di pena [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e la decisione deve essere annullata in ordine alla ritenuta recidiva.

2. Secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione della recidiva facoltativa richiede adeguata motivazione del giudice, che può anche essere adempiuto implicitamente, ove però si faccia riferimento alla riprovevole condotta e alla pericolosità del suo autore (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130).

È stato anche precisato che detta motivazione è indispensabile sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa, potendo comunque essere adempiuto detto obbligo motivazionale per mezzo di argomentazione succinta che dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782).

3. Nonostante il limitato vincolo motivazionale che incombe sul giudice di merito che deve comunque dare atto della valutata esistenza di elementi tali da poter inferire una maggiore riprovevolezza della condotta e la sussistenza di elementi che denotino un'aumentata pericolosità sociale, la Corte di appello, a fronte della censura proprio tesa a censurare l'applicazione della recidiva, ha fatto eccentrico riferimento alla «condotta violenta, verosimilmente finalizzata a conseguire la momentanea impunità ed evitare l'arresto» tanto da non essere «meritevole di un trattamento in tal modo favorevole"; proseguendo, la Corte territoriale ha scandito il provvedimento che ha portato alla determinazione della pena per come ritenuta in sentenza, rilevando che la stessa, sia a cagione della ritenuta recidiva, sia per quanto previsto dall'art. 81, quarto comma, cod. pen., non potesse essere inferiore.

Ragioni della confutazione del motivo di ricorso teso-Itensurare l'applicata recidiva che, da un lato rinvia al reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato ed in ordine al quale vi è stata condanna non messa in discussione dal ricorrente, dall'altro richiama aspetti teleologici della condotta (conseguimento dell'impunità) che risultano estranei rispetto ai presupposti necessari ai fini dell'applicazione della recidiva.

La ritenuta recidiva non trova motivata risposta neppure nella decisione di primo grado ove viene effettuato un asettico riferimento ai precedenti penali del ricorrente.Non pregevole, inoltre, risulta la parte della motivazione che mette in risalto l'impossibilità di irrogare una pena inferiore che parrebbe argomentazione a sostegno della confutazione della censura, se si osserva che, una volta applicata (immotivatamente) la recidiva, la pena ha subito l'aumento previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. nonché i vincoli scaturiti dai minimi di aumento previsti dall'art. 81, quarto comma, cod. pen. 4.

Ne consegue, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata in ordine alla ritenuta recidiva e, se del caso, al conseguente trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia.

Così deciso il 08/02/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2020 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Macerata del 22 maggio 2018 che, ritenuta la recidiva reiterata, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di cui agli artt. 337 e 385 cod. pen., unificati sotto il vincolo della continuazione e con la diminuzione per il rito, alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo censura la parte della decisione che ha ritenuto di rigettare il motivo di gravame in ordine alla ritenuta recidiva ex art. 99 cod. pen., senza accertare, oltre all'esistenza dei precedenti penali, la maggiore pericolosità sociale del ricorrente tale da giustificare l'aumento di pena [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e la decisione deve essere annullata in ordine alla ritenuta recidiva. 2. Secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione della recidiva facoltativa richiede adeguata motivazione del giudice, che può anche essere adempiuto implicitamente, ove però si faccia riferimento alla riprovevole condotta e alla pericolosità del suo autore (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130). È stato anche precisato che detta motivazione è indispensabile sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa, potendo comunque essere adempiuto detto obbligo motivazionale per mezzo di argomentazione succinta che dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). 3. Nonostante il limitato vincolo motivazionale che incombe sul giudice di merito che deve comunque dare atto della valutata esistenza di elementi tali da poter inferire una maggiore riprovevolezza della condotta e la sussistenza di elementi che denotino un'aumentata pericolosità sociale, la Corte di appello, a fronte della censura proprio tesa a censurare l'applicazione della recidiva, ha fatto eccentrico riferimento alla «condotta violenta, verosimilmente finalizzata a conseguire la momentanea impunità ed evitare l'arresto» tanto da non essere «meritevole di un trattamento in tal modo favorevole"; proseguendo, la Corte territoriale ha scandito il provvedimento che ha portato alla determinazione della pena per come ritenuta in sentenza, rilevando che la stessa, sia a cagione della ritenuta recidiva, sia per quanto previsto dall'art. 81, quarto comma, cod. pen., non potesse essere inferiore. Ragioni della confutazione del motivo di ricorso teso-Itensurare l'applicata recidiva che, da un lato rinvia al reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato ed in ordine al quale vi è stata condanna non messa in discussione dal ricorrente, dall'altro richiama aspetti teleologici della condotta (conseguimento dell'impunità) che risultano estranei rispetto ai presupposti necessari ai fini dell'applicazione della recidiva. La ritenuta recidiva non trova motivata risposta neppure nella decisione di primo grado ove viene effettuato un asettico riferimento ai precedenti penali del ricorrente.Non pregevole, inoltre, risulta la parte della motivazione che mette in risalto l'impossibilità di irrogare una pena inferiore che parrebbe argomentazione a sostegno della confutazione della censura, se si osserva che, una volta applicata (immotivatamente) la recidiva, la pena ha subito l'aumento previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. nonché i vincoli scaturiti dai minimi di aumento previsti dall'art. 81, quarto comma, cod. pen. 4. Ne consegue, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata in ordine alla ritenuta recidiva e, se del caso, al conseguente trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso il 08/02/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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