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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 31926/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

26 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Napoli con sentenza del 20 febbraio 2026 haconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi due di arresto per ildelitto di cui all’art. 677 cod. pen.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputata a mezzo deldifensore di fiducia, articolando quattro motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 677 cod. pen. e vizio dimotivazione.La ricorrente lamenta l’omessa prova circa il pericolo concreto di crollodell’edificio, pertanto invoca la riqualificazione del fatto nell’i l lecitoamministrativo.2.2 Con il secondo motivo deduce violazione dell’art.131 bis cod. pen.La Corte territoriale si è soffermata sull’inottemperanza reiterata ma non haespresso una valutazione globale circa la gravità del fatto.2.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione circa la dosimetria dellapena.La motivazione sul punto è insufficiente e laconica e comunque inidonea asupportare l’inflizione di una pena severa e non proporzionata alla gravitàconcreta del fatto.2.4 Con il quarto motivo lamenta l’omessa motivazione circa il mancatoriconoscimento delle attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice delprovvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio dicassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazionetassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzioneche invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senzaconfrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò soloesula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6,sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5,sent. 2896/1999).I motivi di ricorso sono meramente reiterativi dei motivi di gravame che laCorte territoriale ha esaminato e ha respinto con argomentazioni nonmanifestamente illogiche né incongrue.Con tali argomenti la ricorrente non si è confrontata, limitandosi asottoporre le medesime censure alla Corte, sollecitando, di fatto, un’operazionedi rilettura degli elementi di fatto in maniera diversa e preferibile, che non èammissibile nel giudizio di legittimità.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla lucedella sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanzadi elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della Cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 20 febbraio 2026 haconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi due di arresto per ildelitto di cui all’art. 677 cod. pen.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputata a mezzo deldifensore di fiducia, articolando quattro motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 677 cod. pen. e vizio dimotivazione.La ricorrente lamenta l’omessa prova circa il pericolo concreto di crollodell’edificio, pertanto invoca la riqualificazione del fatto nell’i l lecitoamministrativo.2.2 Con il secondo motivo deduce violazione dell’art.131 bis cod. pen.La Corte territoriale si è soffermata sull’inottemperanza reiterata ma non haespresso una valutazione globale circa la gravità del fatto.2.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione circa la dosimetria dellapena.La motivazione sul punto è insufficiente e laconica e comunque inidonea asupportare l’inflizione di una pena severa e non proporzionata alla gravitàconcreta del fatto.2.4 Con il quarto motivo lamenta l’omessa motivazione circa il mancatoriconoscimento delle attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice delprovvedimento impugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio dicassazione, perché in esso la censura deve colpire uno dei vizi della motivazionetassativamente indicati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e una deduzioneche invece riproponga la censura presentata al giudice d'appello senzaconfrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni, per ciò soloesula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, sent. 28011/2013; Sez.6,sent. 22445/2009; Sez.5, sent. 11933/2005; Sez.4, sent. 15497/2002; Sez. 5,sent. 2896/1999).I motivi di ricorso sono meramente reiterativi dei motivi di gravame che laCorte territoriale ha esaminato e ha respinto con argomentazioni nonmanifestamente illogiche né incongrue.Con tali argomenti la ricorrente non si è confrontata, limitandosi asottoporre le medesime censure alla Corte, sollecitando, di fatto, un’operazionedi rilettura degli elementi di fatto in maniera diversa e preferibile, che non èammissibile nel giudizio di legittimità.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla lucedella sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanzadi elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della Cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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