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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 dicembre 2021

Cassazione n. 26667/2022

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pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento n. 894-2022, vertente tra: [OSCURATO:PERSONA] 04720390659, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato a ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, [OSCURATO:PERSONA] 80025150659; -intimate - avente ad oggetto l’ordinanza 40561/21 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 17/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato un atto intitolato “istanza per correzione di sentenza”, segnalando la presenza d’un errore materiale presente nell’ordinanza di questa Corte 17 dicembre 2021 n. 40561; ha rappresentato che la suddetta ordinanza, a p. 6, contiene un dispositivo nel quale si dichiara la competenza del “Giudice di pace di Battipaglia”, ufficio giudiziario in realtà inesistente; Ritenuto che: la suddetta “istanza”, alla luce del suo tenore letterale, è stata iscritta a ruolo dalla Cancelleria, e va qualificata da questo Collegio, come “ricorso”, con la conseguenza che essa si sarebbe dovuta notificare alle altre parti ai sensi dell’art. 391 bisc.p.c., che richiama espressamente gli artt. 365 e ss. c.p.c.; un diverso procedimento è previsto per la correzione di errori materiali disposta d’ufficio; di conseguenza,il suddetto ricorso (così qualificato l’atto iscritto a ruolo dalla società [OSCURATO:SOCIETA]) va dichiarato inammissibile per il difetto di notifica alle controparti (così già Sez. 1, Sentenza n. 17565 del 31.5.2022; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 17453 del 23.7.2010); non vi è luogo a provvedere per le spese del presente procedimento, P.q.m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso - così qualificato - per correzione di errore materiale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]..

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento n. 894-2022, vertente tra: [OSCURATO:PERSONA] 04720390659, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato a ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, [OSCURATO:PERSONA] 80025150659; -intimate - avente ad oggetto l’ordinanza 40561/21 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 17/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato un atto intitolato “istanza per correzione di sentenza”, segnalando la presenza d’un errore materiale presente nell’ordinanza di questa Corte 17 dicembre 2021 n. 40561; ha rappresentato che la suddetta ordinanza, a p. 6, contiene un dispositivo nel quale si dichiara la competenza del “Giudice di pace di Battipaglia”, ufficio giudiziario in realtà inesistente; Ritenuto che: la suddetta “istanza”, alla luce del suo tenore letterale, è stata iscritta a ruolo dalla Cancelleria, e va qualificata da questo Collegio, come “ricorso”, con la conseguenza che essa si sarebbe dovuta notificare alle altre parti ai sensi dell’art. 391 bisc.p.c., che richiama espressamente gli artt. 365 e ss. c.p.c.; un diverso procedimento è previsto per la correzione di errori materiali disposta d’ufficio; di conseguenza,il suddetto ricorso (così qualificato l’atto iscritto a ruolo dalla società [OSCURATO:SOCIETA]) va dichiarato inammissibile per il difetto di notifica alle controparti (così già Sez. 1, Sentenza n. 17565 del 31.5.2022; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 17453 del 23.7.2010); non vi è luogo a provvedere per le spese del presente procedimento, P.q.m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso - così qualificato - per correzione di errore materiale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].. Co
Sentenza Cassazione n. 26667/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris