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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 agosto 1985

Cassazione n. 31324/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/08/1985 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /xe [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del 24 luglio 2020 del Tribunale di Lecce che ha, per quanto di interesse in questa sede, affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato e lo ha condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e mancanza della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile per la sua estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/08/1985 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /xe [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del 24 luglio 2020 del Tribunale di Lecce che ha, per quanto di interesse in questa sede, affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato e lo ha condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e mancanza della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile per la sua estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 31324/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris