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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2024

Cassazione n. 01169/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Y [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Ivrea per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale (con investimento di un pedone).

In data 05/09/24, sono pervenuti motivi aggiunti con cui il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce l'omessa valutazione della condotta della persona offesa ex art. 62, comma 1, n. 5, cod. pen., nonché il travisamento della prova del fatto.

Ritenuto che le doglianze sollevate con l'unico motivo (Difetto e contraddittorietà della motivazione con mancata valutazione di prova su fatto rilevante ai fini della decisione, nonché mancata applicazione dell'art. 41, comma 2, cod. pen., lamentandosi anche il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.) non sono consentite in sede di legittimità, perché riproducono di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 2 e 3 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il P si

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Y [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Ivrea per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale (con investimento di un pedone). In data 05/09/24, sono pervenuti motivi aggiunti con cui il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce l'omessa valutazione della condotta della persona offesa ex art. 62, comma 1, n. 5, cod. pen., nonché il travisamento della prova del fatto. Ritenuto che le doglianze sollevate con l'unico motivo (Difetto e contraddittorietà della motivazione con mancata valutazione di prova su fatto rilevante ai fini della decisione, nonché mancata applicazione dell'art. 41, comma 2, cod. pen., lamentandosi anche il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.) non sono consentite in sede di legittimità, perché riproducono di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 2 e 3 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il P si
Sentenza Cassazione n. 01169/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris