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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32977/2026

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i appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano haconvalidato l’arresto di [OSCURATO:PERSONA] operato in esecuzione del mandato di arrestoeuropeo emesso dal Tribunale Distrettuale di Monaco di Baviera il 18/12/2025 peri reati di associazione a delinquere finalizzata all’evasione fiscale e concorso infrode fiscale continuata, concernenti almeno venti casi di frode carosello IVAcommessi in più Stati europei dal 2016 al 2024, ed ha applicato nei suoi confrontila misura degli arresti domiciliari.2.

Avverso l’ordinanza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazioneDario [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando due motivi diricorso di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agliartt. 9 e 13 della legge 22 aprile 2005, n. 69 e vizio di motivazione per illogicitàmanifesta e apparenza.L’ordinanza impugnata, pur richiamando formalmente il pericolo di fuga, hafondato il proprio giudizio su elementi che esulano da una valutazione concreta eindividualizzata del rischio di sottrazione alla consegna.

La Corte di appello havalorizzato “la natura dei fatti contestati, commessi in più Stati e con rilevantiprofitti”, utilizzando un argomento che attiene alla gravità del reato, meramenteriproduttivo degli elementi descrittivi dell’ipotesi accusatoria, di per sé inidoneo afondare un giudizio sul pericolo di fuga.

Né rileva il riferimento, rinvenibilenell’ordinanza, ai “contatti e disponibilità finanziarie per recarsi all’estero” in capoal consegnando, risolvendosi tale argomento in una mera presunzione nonsupportata da elementi di fatto.La Corte di appello ha, poi, desunto il pericolo di fuga dall’”assenza di unradicamento connesso ad una occupazione lavorativa attuale”, conargomentazione illogica e parziale che non ha tenuto conto della circostanza cheIodice è cittadino italiano, residente stabilmente a Meda in una abitazione condottacon regolare contratto di locazione almeno dal 2023, coniugato e con un figlio chelavora regolarmente da anni, come comprovato dalla documentazione depositatain udienza, illegittimamente svalutata dal provvedimento impugnato.E’ stato, altresì, travisato il dato che [OSCURATO:PERSONA] fosse momentaneamente privodi occupazione lavorativa al momento dell’arresto, considerato che egli, in sede diidentificazione, ha espressamente dichiarato che era “in attesa di aprire la partitaIVA” per avviare una nuova attività nel suo settore di competenza: progetto,questo, solo momentaneamente sospeso in ragione della necessità di risolvere uncontenzioso fiscale, e che è, tuttavia, espressione della chiara volontà diproseguire la propria vita personale e professionale in Italia.2.2.

Con il secondo motivo, è stata dedotta violazione di legge per omessavalutazione di elementi di fatto decisivi ai fini della prognosi sul pericolo di fuga.La Corte di appello ha del tutto obliterato il fatto, documentalmenteprovato, che [OSCURATO:PERSONA] ha continuato a risiedere stabilmente presso la sua abitazionein Meda nonostante la consapevolezza dell’esistenza di una indagine a suo caricoper fatti di presunta rilevanza transnazionale, derivante dall’avere egli subito, giànel 2023, una perquisizione, disposta nell’ambito del medesimo procedimento o diun procedimento connesso per i medesimi fatti, come quello pendente presso laProcura Europea di Napoli, provvedendo alla nomina di un avvocato in Germaniaper seguire le sorti del procedimento.

Il dato è significativo poiché attesta uncomportamento, protrattosi dal 2023 sino al maggio 2026, del tutto incompatibilecon la presunta attualità e concretezza del pericolo di fuga.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Va premesso che, in tema di mandato di arresto europeo, l'unico rimedioesperibile avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali è il ricorsoper cassazione per violazione di legge, a norma degli artt. 9, comma 7, della L. n.69/2005 e 719 cod. proc. pen., che può essere dunque proposto per dedurre, oltread errori di diritto, anche l'inesistenza della motivazione o per la presenza di unamotivazione solo apparente, ma non vizi logici della stessa (Sez. 6, n. 10906 del06/03/2013, Rv. 254418).Va, altresì, ribadito che in tema di mandato di arresto europeo, i requisitidi concretezza ed attualità del pericolo di fuga per l'applicazione delle misurecoercitive di cui all'art. 9 legge 22 aprile 2005, n. 69, devono essere scrutinati dalgiudice della cautela avuto riguardo alle caratteristiche ed alle esigenze proprie delprocedimento di consegna, finalizzato alla "traditio in vinculis" della personarichiesta, formulando un giudizio prognostico sul rischio di sottrazione verificabile,ovvero ancorato ad obiettivi elementi concreti della vita del consegnando. (Sez.Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023 Rv. 285178-01).

La valutazione delle esigenzecautelari in tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura passivadi mandato di arresto europeo e di estradizione risponde, infatti, ad esigenzediverse rispetto alla analoga valutazione richiesta per le misure emesse per ragionidi giustizia interna.Come evidenziato dall'art. 9, comma 4, l. n. 69 del 2005, l'applicazione dimisure coercitive alla persona richiesta deve tener conto dell'esigenza di garantireche la stessa non si sottragga alla consegna.

Ciò in quanto lo Stato italiano haassunto a livello internazionale l'impegno di consegnare le persone ricercate daaltri Stati dell'Unione europea per ragioni di giustizia e che si trovino sul suoterritorio.

Inoltre, la presenza del ricercato sul territorio italiano costituisce ilpresupposto indefettibile di fatto della decisione di consegna (cfr. Sez. 6, n. 1317del 12/01/2023, Rv. 284146).Il mandato di arresto europeo, al pari dell'estradizione, è infatti istitutopreordinato al solo scopo della consegna di una determinata persona allo Statoestero che ne abbia fatto richiesta, con la conseguenza che la 'fisica disponibilità"da parte dello Stato richiesto costituisce un presupposto la cui mancanza rendeprivo il procedimento del suo oggetto tipico.Le esigenze cautelari vanno, dunque, correlate con l'esito del procedimentodi consegna: la traditio in vinculis della persona richiesta.

Esito che va assicuratoTutte queste peculiarità del procedimento cautelare in questo settorerendono pertanto evidente come non siano ad esso automaticamente trasferibili iprincipi elaborati dalla giurisprudenza per i provvedimenti emessi per le esigenzedi giustizia interna e giustificati dal pericolo di fuga.Ne consegue che i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fugarichiesti per l'applicazione delle misure coercitive di cui all'art. 9

I. n. 69 del 2005,al pari dei criteri per la scelta della misura cautelare, devono essere scrutinati dalgiudice della cautela avendo presente le esigenze e le caratteristiche proprie delprocedimento di consegna.3.

Esaminato il provvedimento impugnato in questa prospettiva il Collegioritiene che esso non meriti censura.La Corte di appello, nel motivare il rischio di irreperibilità del ricorrente persottrarsi alla consegna, ha valorizzato una serie di circostanze, quali le concretemodalità delle condotte contestate dall’Autorità giudiziaria tedesca, commesse inpiù Stati con il conseguimento di rilevanti profitti ed indicative della disponibilità,da parte di [OSCURATO:PERSONA], di mezzi finanziarti e di contatti all’estero, nonché la mancanzadi un effettivo radicamento nel territorio italiano connesso ad una regolare attivitàlavorativa, neppure smentito dalle allegazioni della difesa incentrate su unagenerica e meramente dichiarata prospettiva di apertura di una partita IVA inItalia.Non si tratta di motivazione silente o apodittica sulle esigenze cautelari, inquanto l'ordinanza ha esposto, quand'anche in modo sintetico ma sufficiente, ungiudizio prognostico sul pericolo di fuga, tipico della procedura di consegna,"verificabile", ovvero ancorato ad obiettivi elementi concreti della vita delsoggetto.Né la stessa motivazione può dirsi errata in diritto, alla luce dei peculiariparametri di valutazione che deve improntare la decisione cautelare, come inpremessa indicati.Quanto, infine, all’omessa valutazione del dato di fatto costituito dalmancato allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] pur dopo la perquisizione subita nel 2023, lacensura si risolve in una critica alla logicità e completezza della motivazione, nonprospettabile in questa sede, basata, peraltro, su un argomento non solo generico,in difetto di evidenze idonee a comprovare l’effettiva riconducibilità dell’atto asorpresa ai fatti oggetto del mandato di arresto europeo, ma anche non univoco,posto che la protrazione della permanenza in Italia di [OSCURATO:PERSONA] è astrattamentericonducibile a plurime ragioni (anche, in ipotesi, legate alla prosecuzione dellecondotte delittuose, contestate sino al 2024) ed è, perciò, dato neutro ai fini delgiudizio di sussistenza del pericolo di sottrazione alla consegna richiesta con ilmandato di arresto.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRoberta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano haconvalidato l’arresto di [OSCURATO:PERSONA] operato in esecuzione del mandato di arrestoeuropeo emesso dal Tribunale Distrettuale di Monaco di Baviera il 18/12/2025 peri reati di associazione a delinquere finalizzata all’evasione fiscale e concorso infrode fiscale continuata, concernenti almeno venti casi di frode carosello IVAcommessi in più Stati europei dal 2016 al 2024, ed ha applicato nei suoi confrontila misura degli arresti domiciliari.2. Avverso l’ordinanza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazioneDario [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando due motivi diricorso di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agliartt. 9 e 13 della legge 22 aprile 2005, n. 69 e vizio di motivazione per illogicitàmanifesta e apparenza.L’ordinanza impugnata, pur richiamando formalmente il pericolo di fuga, hafondato il proprio giudizio su elementi che esulano da una valutazione concreta eindividualizzata del rischio di sottrazione alla consegna. La Corte di appello havalorizzato “la natura dei fatti contestati, commessi in più Stati e con rilevantiprofitti”, utilizzando un argomento che attiene alla gravità del reato, meramenteriproduttivo degli elementi descrittivi dell’ipotesi accusatoria, di per sé inidoneo afondare un giudizio sul pericolo di fuga. Né rileva il riferimento, rinvenibilenell’ordinanza, ai “contatti e disponibilità finanziarie per recarsi all’estero” in capoal consegnando, risolvendosi tale argomento in una mera presunzione nonsupportata da elementi di fatto.La Corte di appello ha, poi, desunto il pericolo di fuga dall’”assenza di unradicamento connesso ad una occupazione lavorativa attuale”, conargomentazione illogica e parziale che non ha tenuto conto della circostanza cheIodice è cittadino italiano, residente stabilmente a Meda in una abitazione condottacon regolare contratto di locazione almeno dal 2023, coniugato e con un figlio chelavora regolarmente da anni, come comprovato dalla documentazione depositatain udienza, illegittimamente svalutata dal provvedimento impugnato.E’ stato, altresì, travisato il dato che [OSCURATO:PERSONA] fosse momentaneamente privodi occupazione lavorativa al momento dell’arresto, considerato che egli, in sede diidentificazione, ha espressamente dichiarato che era “in attesa di aprire la partitaIVA” per avviare una nuova attività nel suo settore di competenza: progetto,questo, solo momentaneamente sospeso in ragione della necessità di risolvere uncontenzioso fiscale, e che è, tuttavia, espressione della chiara volontà diproseguire la propria vita personale e professionale in Italia.2.2. Con il secondo motivo, è stata dedotta violazione di legge per omessavalutazione di elementi di fatto decisivi ai fini della prognosi sul pericolo di fuga.La Corte di appello ha del tutto obliterato il fatto, documentalmenteprovato, che [OSCURATO:PERSONA] ha continuato a risiedere stabilmente presso la sua abitazionein Meda nonostante la consapevolezza dell’esistenza di una indagine a suo caricoper fatti di presunta rilevanza transnazionale, derivante dall’avere egli subito, giànel 2023, una perquisizione, disposta nell’ambito del medesimo procedimento o diun procedimento connesso per i medesimi fatti, come quello pendente presso laProcura Europea di Napoli, provvedendo alla nomina di un avvocato in Germaniaper seguire le sorti del procedimento. Il dato è significativo poiché attesta uncomportamento, protrattosi dal 2023 sino al maggio 2026, del tutto incompatibilecon la presunta attualità e concretezza del pericolo di fuga.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Va premesso che, in tema di mandato di arresto europeo, l'unico rimedioesperibile avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali è il ricorsoper cassazione per violazione di legge, a norma degli artt. 9, comma 7, della L. n.69/2005 e 719 cod. proc. pen., che può essere dunque proposto per dedurre, oltread errori di diritto, anche l'inesistenza della motivazione o per la presenza di unamotivazione solo apparente, ma non vizi logici della stessa (Sez. 6, n. 10906 del06/03/2013, Rv. 254418).Va, altresì, ribadito che in tema di mandato di arresto europeo, i requisitidi concretezza ed attualità del pericolo di fuga per l'applicazione delle misurecoercitive di cui all'art. 9 legge 22 aprile 2005, n. 69, devono essere scrutinati dalgiudice della cautela avuto riguardo alle caratteristiche ed alle esigenze proprie delprocedimento di consegna, finalizzato alla "traditio in vinculis" della personarichiesta, formulando un giudizio prognostico sul rischio di sottrazione verificabile,ovvero ancorato ad obiettivi elementi concreti della vita del consegnando. (Sez.Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023 Rv. 285178-01). La valutazione delle esigenzecautelari in tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura passivadi mandato di arresto europeo e di estradizione risponde, infatti, ad esigenzediverse rispetto alla analoga valutazione richiesta per le misure emesse per ragionidi giustizia interna.Come evidenziato dall'art. 9, comma 4, l. n. 69 del 2005, l'applicazione dimisure coercitive alla persona richiesta deve tener conto dell'esigenza di garantireche la stessa non si sottragga alla consegna. Ciò in quanto lo Stato italiano haassunto a livello internazionale l'impegno di consegnare le persone ricercate daaltri Stati dell'Unione europea per ragioni di giustizia e che si trovino sul suoterritorio. Inoltre, la presenza del ricercato sul territorio italiano costituisce ilpresupposto indefettibile di fatto della decisione di consegna (cfr. Sez. 6, n. 1317del 12/01/2023, Rv. 284146).Il mandato di arresto europeo, al pari dell'estradizione, è infatti istitutopreordinato al solo scopo della consegna di una determinata persona allo Statoestero che ne abbia fatto richiesta, con la conseguenza che la 'fisica disponibilità"da parte dello Stato richiesto costituisce un presupposto la cui mancanza rendeprivo il procedimento del suo oggetto tipico.Le esigenze cautelari vanno, dunque, correlate con l'esito del procedimentodi consegna: la traditio in vinculis della persona richiesta. Esito che va assicuratoTutte queste peculiarità del procedimento cautelare in questo settorerendono pertanto evidente come non siano ad esso automaticamente trasferibili iprincipi elaborati dalla giurisprudenza per i provvedimenti emessi per le esigenzedi giustizia interna e giustificati dal pericolo di fuga.Ne consegue che i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fugarichiesti per l'applicazione delle misure coercitive di cui all'art. 9 I. n. 69 del 2005,al pari dei criteri per la scelta della misura cautelare, devono essere scrutinati dalgiudice della cautela avendo presente le esigenze e le caratteristiche proprie delprocedimento di consegna.3. Esaminato il provvedimento impugnato in questa prospettiva il Collegioritiene che esso non meriti censura.La Corte di appello, nel motivare il rischio di irreperibilità del ricorrente persottrarsi alla consegna, ha valorizzato una serie di circostanze, quali le concretemodalità delle condotte contestate dall’Autorità giudiziaria tedesca, commesse inpiù Stati con il conseguimento di rilevanti profitti ed indicative della disponibilità,da parte di [OSCURATO:PERSONA], di mezzi finanziarti e di contatti all’estero, nonché la mancanzadi un effettivo radicamento nel territorio italiano connesso ad una regolare attivitàlavorativa, neppure smentito dalle allegazioni della difesa incentrate su unagenerica e meramente dichiarata prospettiva di apertura di una partita IVA inItalia.Non si tratta di motivazione silente o apodittica sulle esigenze cautelari, inquanto l'ordinanza ha esposto, quand'anche in modo sintetico ma sufficiente, ungiudizio prognostico sul pericolo di fuga, tipico della procedura di consegna,"verificabile", ovvero ancorato ad obiettivi elementi concreti della vita delsoggetto.Né la stessa motivazione può dirsi errata in diritto, alla luce dei peculiariparametri di valutazione che deve improntare la decisione cautelare, come inpremessa indicati.Quanto, infine, all’omessa valutazione del dato di fatto costituito dalmancato allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] pur dopo la perquisizione subita nel 2023, lacensura si risolve in una critica alla logicità e completezza della motivazione, nonprospettabile in questa sede, basata, peraltro, su un argomento non solo generico,in difetto di evidenze idonee a comprovare l’effettiva riconducibilità dell’atto asorpresa ai fatti oggetto del mandato di arresto europeo, ma anche non univoco,posto che la protrazione della permanenza in Italia di [OSCURATO:PERSONA] è astrattamentericonducibile a plurime ragioni (anche, in ipotesi, legate alla prosecuzione dellecondotte delittuose, contestate sino al 2024) ed è, perciò, dato neutro ai fini delgiudizio di sussistenza del pericolo di sottrazione alla consegna richiesta con ilmandato di arresto.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRoberta [OSCURATO:PERSONA]
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