CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2022
Cassazione n. 04441/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 6 settembre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena, pronunciata il 10 dicembre 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 200,00 di multa per i reati di appropriazione indebita aggravati dall'abuso di prestazione d'opera. Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, con cui si censura la tardività della querela sporta il 6 aprile del 2016 dalla persona offesa, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale; in particolare i giudici di appello (vedi pagina 4 della motivazione) con motivazione priva di illogicità manifesta hanno sottolineato come la persona offesa è venuta a conoscenza dell'illecito solo nel mese di gennaio del 2016, al momento della consegna della documentazione dal precedente amministratore; considerato che il secondo motivo dei ricorsi, con il quale si lamenta il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità del solo Bergamini, è manifestamente infondato in quanto articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. I giudici di merito hanno, peraltro, affermato la penale responsabilità del ricorrente (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) con motivazione conforme alle risultanze processuali e priva di illogicità manifeste. rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]) Estensore Il