CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27162/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA 24 -3 Sul ricorso n. 21608-2015, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., Zo21 elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla via degli Avignonesi, n. 5, presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA] - - Controricorrente P - i "M frifyr." - 4 i. C n`.'1'( CL".1151 Avverso la sentenza n. 3768/35/2015 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 23.04.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22 aprile 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 3768/35/2015, depositata il 23 aprile 2015 dalla Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva rigettato l'appello dell'ufficio avverso la pronuncia del giudice di primo grado, di annullamento della RGN 21608/2015 Consi e re). Federici cartella di pagamento emessa ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per l'importo complessivo di C 405.160,08. La controversia era originata da un controllo fiscale da cui era emersa la mancata presentazione del modello Iva 26 per l'anno 2009, con conseguente illegittimità delle compensazioni periodiche Iva effettuate dalla società, facente del parte del gruppo costituito con la società controllante [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] seguito il contenzioso, esitato favorevolmente alla società ricorrente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva annullato la cartella con sentenza n. 4573/30/2014 del 23 aprile 2015. L'appello dell'Agenzia delle entrate era stato respinto dalla Commissione tributaria regionale della Campania con la pronuncia ora oggetto di impugnazione. L'Amministrazione finanziaria ha censurato la sentenza del giudice regionale con un unico motivo, cui ha resistito la [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso.e ckk Nelle more del giudizio il contribuente ha presentato domanda di definizione della lite pendente ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modificazioni in I. 17 dicembre 2018, n. 136. Fissata l'udienza camerale, la difesa dell'Agenzia delle entrate ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Considerato che Ricorrono i presupposti previsti dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, avendo il contribuente aderito alla definizione agevolata della controversia pendente. L'Agenzia delle entrate ha attestato, con documentazione ritualmente depositata agli atti di causa, che la società [OSCURATO:SOCIETA] ha eseguito i pagamenti dovuti e la procedura risulta regolarmente perfezionata. Il giudizio va pertanto dichiarato estinto per la definizione delle pendenze tributarie e le spese restano a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lvo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018. Non sussistono inoltre i presupposti per la condanna della contribuente al pagamento del "doppio" del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, in quanto il presupposto della cessazione RGN 21608/2015 Con e rel. Federici C6 della materia del contendere è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 7/06/2018, n. 14782; 12/11/2015, n. 23175). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio n. 21608/2015 per cessazione della materia del contendere. Spese a carico della parte che le ha sostenute. Così dec