CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22213/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 maggio 2021, il Tribunale di Venezia, nel corso di dibattimento disposto a carico di [OSCURATO:PERSONA] per più reati, fra i quali quello di associazione mafiosa, rigettava l'istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere che era stata disposta con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia emesso in data 25 gennaio 2019 per tali reati. Peraltro, tale provvedimento genetico era stato già confermato dal medesimo Tribunale, a seguito di richiesta di riesame, con ordinanza del 12 marzo 2019, che era stata impugnata a mezzo di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile da questa Corte con sentenza n. 39063 del 2019, emessa il 26 giugno 2019. 2. Avverso il rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione, [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., proponeva appello che veniva rigettato dal Tribunale di Venezia con ordinanza del 9 luglio 2021. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 274, lett. c), e 275, commi 3 e 4-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato si sia limitato a riportare acriticamente e in modo "inattuale" quanto già statuito nel provvedimento del Tribunale di Venezia del 12 marzo 2019 confermativo dell'ordinanza cautelare genetica, senza misurarsi né con i nuovi elementi di prova emergenti dall'istruttoria dibattimentale relativi alla reale posizione di [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'associazione, né con i profili di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, né tanto meno con quelli di proporzionalità e adeguatezza della misura originariamente adottata. Dalle risultanze processuali e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia emerge l'assoluta irrilevanza penale della condotta di [OSCURATO:PERSONA], a partire dalle risultanze processuali e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Infatti, non risulta in alcun modo il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in reati caratterizzati dall'impiego di armi o violenza, tipici di un'associazione di stampo mafioso. [OSCURATO:PERSONA], per ragioni di mera solidarietà familiare, svolgeva solo attività di consulenza tecnica e gestione delle attività di impresa per il cognato Donadio, dopo il primo arresto di quest'ultimo nel 2006, come confermato da [OSCURATO:PERSONA] stesso in sede di interrogatorio di garanzia. Non è condivisibile il giudizio di irrilevanza espresso dal Tribunale circa le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Al contrario, il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto delle risultanze probatorie, che evidenziavano non solo la marginalità del ruolo del ricorrente, ma anche che le condotte addebitate erano ferme al 2015. Tutti questi elementi erano infatti essenziali per la valutazione di attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Per altro verso, il Tribunale ha totalmente omesso di considerare il lungo periodo (due anni e mezzo) di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere a cui è stato sottoposto [OSCURATO:PERSONA], non ha motivato circa la valutazione di sussistenza concreta ed attuale delle esigenze cautelari in corso e non ha considerato quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale, ossia il rapporto di [OSCURATO:PERSONA] con il solo Donadio e la marginalità del ruolo assunto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione. Eerrata è anche la considerazione del Tribunale relativa all'assenza di condotte da cui desumere la volontà di dissociazione di [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, il Tribunale ha omesso di valutare che le condotte addebitate risalgono a molto tempo fa e che la dissociazione risulta automaticamente dalla cessazione di ogni forma di contatto professionale con Donadio, tenuto conto della sostituzione di [OSCURATO:PERSONA] con il commercialista [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, è evidente l'assoluta inadeguatezza della misura cautelare in carcere rispetto alle attuali finalità cautelari, e il Tribunale non ha accertato la sussistenza di quei pericoli che ne giustifichino il mantenimento. Non essendo stati considerati tutti i predetti elementi, la motivazione è apparente. 4. Dopo il deposito della requisitoria del Procuratore generale, sopra richiamata, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato atto di replica insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'esame delle censure rende opportuno premettere il richiamo dei seguenti principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisibili. 1.1. È stato spiegato che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01). 1.2. È stato chiarito, inoltre, che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze emesse a seguito di impugnazione di provvedimenti in materia di libertà personale è diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo sia in ordine al collegamento degli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e la valenza di tali indizi, sia in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari. Il controllo non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti, né la rilevanza e la concludenza del materiale probatorio. Occorre, però, che il giudizio e gli apprezzamenti siano sostenuti da motivazione adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame o dell'appello cautelare, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, non può essere sindacato dalla Corte di legittimità quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando alla Corte estranea la verifica della sufficienza della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1, n. 1700 del 20/03/1998, Barbaro, Rv. 210566-01; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251761-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460-01). In altri termini, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale in sede di riesame o di appello cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e alle esigenze cautelari, alla Suprema Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai suoi limiti, se il giudice del merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti e delle esigenze cautelari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). 1.3. In riferimento al giudizio circa l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari, in particolare con riguardo al decorso del tempo rispetto al periodo di commissione dei fatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di misure cautelari, per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., pur operando una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, che può rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 28991 del 25/09/2020, Felice, Rv. 279728-01). La giurisprudenza di legittimità ha inoltre specificato che, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Rv. 282131-01) 2. Premesso quanto rilevato in astratto, deve osservarsi, con particolare riguardo al caso in esame, che il ricorrente richiede, in realtà, una rivalutazione fattuale preclusa in questa sede, a fronte di una ordinanza che non incorre in alcun vizio giuridico e reca una motivazione adeguata e non manifestamente illogica circa le ragioni che hanno indotto il Tribunale a ritenere sussistenti le esigenze cautelari. Invero, il Tribunale è pervenuto al predetto giudizio sulla base dell'insindacabile valorizzazione di elementi chiaramente espressi nell'ordinanza impugnata. Nel caso di specie, il Tribunale ha applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, fornendo espressa motivazione circa la valutazione di irrilevanza degli elementi acquisiti e del decorso del tempo. E, proprio in applicazione dei principi sopra richiamati, deve affermarsi che è preclusa a questa Corte di legittimità una rivalutazione degli elementi fattuali già considerati dal Tribunale nell'ordinanza ora impugnata, munita di motivazione non manifestamente illogica, posta a sostegno di valutazioni fattuali che competono ai giudici del merito. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. PQ. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu