CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 17600/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14136/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 109, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' METROPOLITANA, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il quale è elettivamente domiciliata come da pec registri di giustizia -controricorrente – avverso la SENTENZA n. 1443/2018 emessa dalla CORTE D'APPELLO MILANO il 27/11/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, in quanto l’orientamento di legittimità sulla cui base è stata proposta la definizione è maturato successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Compensa fra le parti delle spese del giudizio di cassazione.