CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024
Cassazione n. 33889/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nata VITTORIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] natm VITTORIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 del TRIBUNALE di RAGUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Ragusa ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro cinquemila di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 660 cod. pen., commesso ai danni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, con i benefici della non menzione e della sospensione condizionale della pena subordinato al pagamento della provvisionale di euro cinquemila. Considerato che la Corte di appello di Catania, con ordinanza del 17 aprile 2024, ha qualificato l'impugnazione proposta come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Rilevato che i motivi proposti dalla difesa, avv. B. M. Catalano (vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del reato - primo motivo; sproporzione della provvisionale con richiesta di escludere o almeno di ridurre la misura della stessa - secondo motivo) sono manifestamente infondati e, comunque, inammissibili in sede di legittimità. Ritenuto, invero, quanto al primo motivo, che ineccepibile risulta la motivazione in ordine alla sussistenza del reato avversata dalle ricorrenti con argomenti integralmente versati in fatto, dunque inammissibili nella presente sede. Considerato che i restanti motivi relativi alla misura, proporzione e sospensione della provvisionale non sono ammissibili nella presente sede, posto che, rispetto all'entità del danno provocato e all'ammontare della provvisionale, deve pacificamente ritenersi che la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito che, peraltro, non ha l'obbligo di espressa motivazione quando, per la sua non particolare rilevanza, l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile (tra le altre, Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 4, n. 20318 del 10/01/2017, Mazzella, Rv. 269882 in relazione alla liquidazione della provvisionale); né la critica mossa è specifica circa le ragioni dell'effettivo ammontare del danno comunque riconosciuto dal giudice di merito. Ritenuto che segue l'inammissibilità dei ricorsi e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1° luglio 2024 Il Consigliere estens