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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35791/2022

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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24439-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ARRIGO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 734/23/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIA, depositata il 22/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia che ha confermato la pronuncia della C I P di Brescia, dove erano accolte le ragioni della contribuente in tema di presupposti per il controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973.

Più in particolare, la CTR ha ritenuto che non costituisse presupposto di controllo automatizzato con emissione di cartella l'indicazione del reddito minimo di sopravvivenza (di cui alla disciplina delle società di comodo), esposto in dichiarazione dei redditi, ma fosse necessario accertamento autonomo, non potendo valere il test negativo quale reale capacità reddituale in concreto.

Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso.

VISTA l'istanza di sospensione ex art. 5, secondo comma,

1. n. 130/2022, in vigore dal 16 settembre 2022, ai fini della definizione agevolata della controversia, prevista dalla predetta legge; PQM Sospende il giudizio ex art. 5, comma 10,

1. n. 130/2022 fino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo ruolo della V sezione civile — Tributaria di questa Corte.

Ric. 2021 n. 24439 sez.

MT - ud. 13-10-2022 -2- Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24439-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ARRIGO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 734/23/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIA, depositata il 22/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia che ha confermato la pronuncia della C I P di Brescia, dove erano accolte le ragioni della contribuente in tema di presupposti per il controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973. Più in particolare, la CTR ha ritenuto che non costituisse presupposto di controllo automatizzato con emissione di cartella l'indicazione del reddito minimo di sopravvivenza (di cui alla disciplina delle società di comodo), esposto in dichiarazione dei redditi, ma fosse necessario accertamento autonomo, non potendo valere il test negativo quale reale capacità reddituale in concreto. Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso. VISTA l'istanza di sospensione ex art. 5, secondo comma, 1. n. 130/2022, in vigore dal 16 settembre 2022, ai fini della definizione agevolata della controversia, prevista dalla predetta legge; PQM Sospende il giudizio ex art. 5, comma 10, 1. n. 130/2022 fino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo ruolo della V sezione civile — Tributaria di questa Corte. Ric. 2021 n. 24439 sez. MT - ud. 13-10-2022 -2- Così deciso
Sentenza Cassazione n. 35791/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris