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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 marzo 2024

Cassazione n. 25565/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24444/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa, come da procura in calce al ricorso, da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo (pec: [OSCURATO:EMAIL]) e con questi elettivamente domiciliata i n ROMA, via del Serafico n. 109 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Carmela BIANCHI, Valentina MONTELLA, Lilia MONTELLA, Iolanda MONTELLA e [OSCURATO:PERSONA] MONTELLA , rappresentat e e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al controricorso, ( pec : [OSCURATO:EMAIL] . ), ex lege Oggetto:Responsabilità civile generale -Responsabilità per fatto illecito –Spoglio – Rinuncia –Estinzione.

CC 22.03.2024 Ric. n. 24444/2021 Pres A, [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi domiciliatein ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 287/2021pubblicata 9 / 0 3 /20 20 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 /0 3/202 4 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Fatti di causa 1.La Corte d’appello di Salerno ha rigettato i l gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA](nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]), avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 4551/2017 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]) al risarcimento del danno liquidato in euro 41.846,53in favore dei predetti, nella dedotta qualità, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT dal 28.03.2017fino alla data di pubblicazione della sentenza ed interessi legali rivalutati via via fino al soddisfo, oltre la condanna al pagamento delle spese e competenze di lite.

2. Avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione.

Hanno resistito con unico controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c..

Ragionidella decisione 1.Superfluo l’esame dei motivi del ricorso per cassazione in quanto, i n prossimità dell'udienza, è stato depositato atto d i rinuncia al predetto ricorso, datato 22 gennaio 2024 e sottoscritto dal difensore della ricorrente a ta le riguardo autorizzato (v. procura in atti).

CC 22.03.2024 Ric. n. 24444/2021 Pres A, [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi 2.In assenza della accettazione non ricorre la condizione di legge di cui all'art. 391, comma 4, c.p.c., che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante.

A seguito della modificazione introdotta col d.lgs. n. 40/2006,tuttavia, la detta statuizione di condanna non è più necessitata,potendo il giudice discrezionalmente negarla.

Compete pertanto alla Corte apprezzare l'esistenza di ragioni idonee a determinare il superamento della regola per cui, in base al principio di causalità, le dette spese dovrebbero far carico alla parte che ha dapprima introdotto il giudizio per cassazione e poi determinato, con la rinuncia, la sua estinzione.

Nella specie, la rinuncia è stata motivata da elementi giustificativi ed in particolare,la rinunciante ha depositato in atti copia della scrittura privata del 20 febbraio 2023, sottoscritta da tutte le parti del presente giudizio, con cuile stesse hanno risolto transattivamente la lite, sottoscrivendo che in relazione al giudizio tuttora pendente dinanzi alla Corte di cassazione iscritto al n.

R.G. 24444/2021 “ le spese [ erano da ritenersi ] interamente compensate tra le parti”.

In proposito, il Collegio ritiene dicompensare tra le parti integralmente le spese del presente giudizio , come tra le medesime parti convenuto.

La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485).

Per questi motivi La Corte, dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia, compensa per intero le spese del presente giudizio tra le parti.

CC 22.03.2024 Ric. n. 24444/2021 Pres A, Scrima

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24444/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa, come da procura in calce al ricorso, da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo (pec: [OSCURATO:EMAIL]) e con questi elettivamente domiciliata i n ROMA, via del Serafico n. 109 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Carmela BIANCHI, Valentina MONTELLA, Lilia MONTELLA, Iolanda MONTELLA e [OSCURATO:PERSONA] MONTELLA , rappresentat e e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al controricorso, ( pec : [OSCURATO:EMAIL] . ), ex lege Oggetto:Responsabilità civile generale -Responsabilità per fatto illecito –Spoglio – Rinuncia –Estinzione. CC 22.03.2024 Ric. n. 24444/2021 Pres A, [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi domiciliatein ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di SALERNO n. 287/2021pubblicata 9 / 0 3 /20 20 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 /0 3/202 4 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Fatti di causa 1.La Corte d’appello di Salerno ha rigettato i l gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA](nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]), avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 4551/2017 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]) al risarcimento del danno liquidato in euro 41.846,53in favore dei predetti, nella dedotta qualità, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT dal 28.03.2017fino alla data di pubblicazione della sentenza ed interessi legali rivalutati via via fino al soddisfo, oltre la condanna al pagamento delle spese e competenze di lite. 2. Avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d'impugnazione. Hanno resistito con unico controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.. Ragionidella decisione 1.Superfluo l’esame dei motivi del ricorso per cassazione in quanto, i n prossimità dell'udienza, è stato depositato atto d i rinuncia al predetto ricorso, datato 22 gennaio 2024 e sottoscritto dal difensore della ricorrente a ta le riguardo autorizzato (v. procura in atti). CC 22.03.2024 Ric. n. 24444/2021 Pres A, [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 2.In assenza della accettazione non ricorre la condizione di legge di cui all'art. 391, comma 4, c.p.c., che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante. A seguito della modificazione introdotta col d.lgs. n. 40/2006,tuttavia, la detta statuizione di condanna non è più necessitata,potendo il giudice discrezionalmente negarla. Compete pertanto alla Corte apprezzare l'esistenza di ragioni idonee a determinare il superamento della regola per cui, in base al principio di causalità, le dette spese dovrebbero far carico alla parte che ha dapprima introdotto il giudizio per cassazione e poi determinato, con la rinuncia, la sua estinzione. Nella specie, la rinuncia è stata motivata da elementi giustificativi ed in particolare,la rinunciante ha depositato in atti copia della scrittura privata del 20 febbraio 2023, sottoscritta da tutte le parti del presente giudizio, con cuile stesse hanno risolto transattivamente la lite, sottoscrivendo che in relazione al giudizio tuttora pendente dinanzi alla Corte di cassazione iscritto al n. R.G. 24444/2021 “ le spese [ erano da ritenersi ] interamente compensate tra le parti”. In proposito, il Collegio ritiene dicompensare tra le parti integralmente le spese del presente giudizio , come tra le medesime parti convenuto. La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485). Per questi motivi La Corte, dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia, compensa per intero le spese del presente giudizio tra le parti. CC 22.03.2024 Ric. n. 24444/2021 Pres A, Scrima
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