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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 26106/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 35182/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA]\L- DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2o2Z - controricorrente - 23t) avverso la sentenza n. 614/2019 del TRIBUNALE di SAVONA, depositata il 21/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI. 12.G.N. 35182/2019 - i\dunanza del 14/06/2022 Rilevato che, con sentenza resa in data 21/6/2019, il Tribunale di Savona ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha riget- tato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto in- giuntivo con il quale il Giudice di pace di Savona aveva ingiunto alla Posa il pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & c. s.a.s., di somme a titolo di corrispettivo per i servizi prestati da quest'ultima in favore della Posa; a fondamento della decisione assunta, il tribunale, dopo aver con- fermato la sussistenza della competenza territoriale del Giudice di pace di Savona (avuto riguardo alla natura liquida del credito azionato in sede monitoria dalla società opposta e, dunque, all'individuazione del luogo di esecuzione dell'obbligazione presso il domicilio del creditore), ha rilevato come il ridetto credito avesse trovato piena conferma pro- batoria nel complesso della documentazione acquisita agli atti di giudi- zio, non limitata alla mera fatturazione prodotta dalla società creditrice in sede monitoria, bensì integrata dalla complessiva corrispondenza in- tercorsa tra le parti; sotto altro profilo, il giudice d'appello ha evidenziato come i denun- ciati inadempimenti della soc. [OSCURATO:PERSONA] non avessero rag- giunto alcuna soglia di gravità tale da giustificare la risoluzione del con- tratto per sua responsabilità, non avendo la Posa neppure provveduto a fornire la prova di aver subito danni economicamente valutabili in conseguenza di detti inadempimenti; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d'impugnazione; la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & c. s.a.s. resiste con con- troricorso; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; considerato che, Adunanza del 14 giugno 2022 - R.G. n. 35182/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il primo motivo, la ricorrente si duole della nullità della sen- tenza impugnata per violazione degli art:t. 352 e 281-sexies c.p.c., non- ché dell'art. 24 Cost. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere il Tribunale di Savona erroneamente deciso la causa di appello nelle forme previste dall'art. 281-sexies c.p.c. nonostante il difensore della Posa avesse espressamente richiesto il rinvio della causa per lo scambio delle comparse conclusionali e la successiva discussione, con la conseguente impossibilità, in forza dell'art. 352 c.p.c., di procedere all'immediata decisione della causa con la contestuale redazione della motivazione nel verbale di udienza; il motivo è infondato; osserva il Collegio come, sulla base degli atti di causa (direttamente esaminati da questo Collegio in ragione della natura rituale della cen- sura), risulti che il giudice d'appello disattese l'istanza di rinvio avan- zata in sede di discussione dalla difesa della Posa intendendola come motivata esclusivamente dall'impossibilità del difensore (dominus) dell'appellante a comparire personalmente; la motivazione del rigetto dell'istanza, infatti, risulta riferita unicamente a tale specifica ragione; ciò posto, una volta che il tribunale ebbe a rigettare l'istanza di rinvio invitando le parti alla discussione, deve attribuirsi valore deter- minante, ai fini della decisione sull'odierna censura, alla mancata sol- levazione, da parte del difensore dell'appellante, dell'eccezione di nul- lità dell'invito alla discussione (in ipotesi giustificata sul presupposto dell'avvenuta richiesta di un rinvio per lo scambio delle comparse con- clusionali), ritenendo il Collegio di dover fare applicazione, al caso di specie, del principio (già in precedenza fatto proprio dalla giurispru- denza questa Corte) ai sensi del quale, qualora la corte d'appello abbia erroneamente applicato l'art. 281-sexies c.p.c., seguendo la relativa disciplina, la nullità del procedimento è sanata, ai sensi dell'art. 157, Adunanza del 14 giugno 2022 - R.G. n. 35182/2019 - rei. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri co. 2, c.p.c., ove, a fronte dell'invito rivolto alle parti di discutere oral- mente la causa nella stessa udienza, quest'ultime non si oppongano, né richiedano il termine per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, in tal modo omettendo di tenere il comporta- mento processuale necessario per indurre il Collegio a procedere nelle forme ordinarie, restando altresì esclusa la violazione dei principi rego- latori del giusto processo, ex art. 360-bis, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., là dove le stesse parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le proprie difese (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21216 del 13/10/2011, Rv. 620165 - 01); con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 1182 c.c. in relazione all'art. 20 c.p.c., nonché per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 2 c.p.c.), per avere il Tribunale di Savona erroneamente omesso di rile- vare, ai fini della determinazione della competenza territoriale del giu- dice di pace adito in sede monitoria, l'inapplicabilità, al caso di specie, della norma di cui all'art. 1182 c.c. nella parte in cui individua il luogo di esecuzione delle obbligazioni pecuniarie presso il domicilio del credi- tore, essendo limitata, l'applicazione di detta norma, ai soli casi di ob- bligazioni pecuniarie liquide, trattandosi, nel caso di specie, dell'avve- nuta rivendicazione in sede monitoria, da parte della società avversa- ria, di un credito illiquido, in quanto non determinato dal titolo o, in ogni caso, non determinabile sulla base di criteri certi e oggettivi; il motivo è infondato; osserva il Collegio come secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (inaugurato da Sez.

U, Sentenza n. 17989 del 13/09/2016, Rv. 640601 - 01), le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora ex re, sia del forum destinatae Adunanza del 14 giugno 2022 - R.G. n. 35182/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri solutionis - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo de- termini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono ac- certati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.; nel caso di specie, varrà considerare come il giudice d'appello abbia avuto cura di indicare in modo esplicito i criteri non discrezionali in forza dei quali ha riconosciuto la natura liquida del credito azionato in sede monitoria dalla società istante, rilevando come quest'ultima avesse agito per il pagamento del corrispettivo relativo a un numero certo di prestazioni, ciascuna da retribuirsi sulla base di una tabella predeterminata, a nulla rilevando, ai fini della individuazione del giu- dice territorialmente competente, le eventuali contestazioni riferite all'an e al quantum (in relazione a tale ultimo aspetto v. conf.

Sez. 2, Ordinanza n. 39028 del 09/12/2021, Rv. 663393 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7722 del 20/03/2019, Rv. 653444 - 01); con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2697 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere il tribunale violato la norma che impone al c:reditore di dimo- strare la concreta sussistenza dei presupposti del proprio credito riven- dicato in giudizio, avendo entrambi giudici del merito erroneamente ritenuto sufficienti, ai fini della prova del credito avversario, il riscontro di documentazione di sostanziale formazione unilaterale, del tutto ini- donea a fornire una valida prova ai fini dell'oggettiva dimostrazione dei fatti controversi; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come la censura illustrata dal ricorrente non con- tenga alcuna denuncia del paradigma dell'art. 2697 c.c, limitandosi a denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie;Adunanza del 14 giugno 2022 - R.G. n. 35182/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, ai sensi del quale la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura unicamente laddove il giudice di merito applichi la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo er- roneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla valutazione delle prove (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01); ciò posto, il motivo d'impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come vio- lazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pro- nunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omes.;so esame di fatti decisivi con- troversi tra le parti; con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere il tribunale omesso di esaminare gli elementi probatori addotti a conferma degli inadempimenti posti in essere dalla soc. [OSCURATO:PERSONA] (agevolmente riscontrabili dalla copiosa do- cumentazione in atti) e di tenerne conto ai fini della complessiva de- terminazione dei rapporti creditori tra le parti;Adunanza del 14 giugno 2022 - R.G. n. 35182/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come la ricorrente abbia prospettato il vizio in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta; sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurispru- denza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del di- ritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avve- nuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'espli- cita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, doven- dosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. Civ. (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 - 01); nella specie, avendo il giudice a quo disatteso la domanda della Posa (anche) sul presupposto della mancata dimostrazione, da parte dell'appellante, di aver sofferto danni economicamente valutabili in conseguenza del (supposto) inadempimento della controparte, l'odierna censura della ricorrente, nel riproporre la questione del man- cato rilievo degli inadempimenti posti in essere dalla soc. [OSCURATO:PERSONA] del 14 giugno 2022 - R.G. n. 35182/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dimostra di non essersi punto confrontata con la decisione im- pugnata, con la conseguente inammissibilità della censura per le spe- cifiche ragioni in precedenza indicate; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di le- gittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; al rigetto del ricorso segue l'attestazione della sussistenza dei pre- supposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.700,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di 'contributo unifi- cato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 35182/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliata in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA]\L- DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2o2Z - controricorrente - 23t) avverso la sentenza n. 614/2019 del TRIBUNALE di SAVONA, depositata il 21/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI. 12.G.N. 35182/2019 - i\dunanza del 14/06/2022 Rilevato che, con sentenza resa in data 21/6/2019, il Tribunale di Savona ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha riget- tato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto in- giuntivo con il quale il Giudice di pace di Savona aveva ingiunto alla Posa il pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & c. s.a.s., di somme a titolo di corrispettivo per i servizi prestati da quest'ultima in favore della Posa; a fondamento della decisione assunta, il tribunale, dopo aver con- fermato la sussistenza della competenza territoriale del Giudice di pace di Savona (avuto riguardo alla natura liquida del credito azionato in sede monitoria dalla società opposta e, dunque, all'individuazione del luogo di esecuzione dell'obbligazione presso il domicilio del creditore), ha rilevato come il ridetto credito avesse trovato piena conferma pro- batoria nel complesso della documentazione acquisita agli atti di giudi- zio, non limitata alla mera fatturazione prodotta dalla società creditrice in sede monitoria, bensì integrata dalla complessiva corrispondenza in- tercorsa tra le parti; sotto altro profilo, il giudice d'appello ha evidenziato come i denun- ciati inadempimenti della soc. [OSCURATO:PERSONA] non avessero rag- giunto alcuna soglia di gravità tale da giustificare la risoluzione del con- tratto per sua responsabilità, non avendo la Posa neppure provveduto a fornire la prova di aver subito danni economicamente valutabili in conseguenza di detti inadempimenti; avverso la sentenza d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d'impugnazione; la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & c. s.a.s. resiste con con- troricorso; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; considerato che, Adunanza del 14 giugno 2022 - R.G. n. 35182/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con il primo motivo, la ricorrente si duole della nullità della sen- tenza impugnata per violazione degli art:t. 352 e 281-sexies c.p.c., non- ché dell'art. 24 Cost. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere il Tribunale di Savona erroneamente deciso la causa di appello nelle forme previste dall'art. 281-sexies c.p.c. nonostante il difensore della Posa avesse espressamente richiesto il rinvio della causa per lo scambio delle comparse conclusionali e la successiva discussione, con la conseguente impossibilità, in forza dell'art. 352 c.p.c., di procedere all'immediata decisione della causa con la contestuale redazione della motivazione nel verbale di udienza; il motivo è infondato; osserva il Collegio come, sulla base degli atti di causa (direttamente esaminati da questo Collegio in ragione della natura rituale della cen- sura), risulti che il giudice d'appello disattese l'istanza di rinvio avan- zata in sede di discussione dalla difesa della Posa intendendola come motivata esclusivamente dall'impossibilità del difensore (dominus) dell'appellante a comparire personalmente; la motivazione del rigetto dell'istanza, infatti, risulta riferita unicamente a tale specifica ragione; ciò posto, una volta che il tribunale ebbe a rigettare l'istanza di rinvio invitando le parti alla discussione, deve attribuirsi valore deter- minante, ai fini della decisione sull'odierna censura, alla mancata sol- levazione, da parte del difensore dell'appellante, dell'eccezione di nul- lità dell'invito alla discussione (in ipotesi giustificata sul presupposto dell'avvenuta richiesta di un rinvio per lo scambio delle comparse con- clusionali), ritenendo il Collegio di dover fare applicazione, al caso di specie, del principio (già in precedenza fatto proprio dalla giurispru- denza questa Corte) ai sensi del quale, qualora la corte d'appello abbia erroneamente applicato l'art. 281-sexies c.p.c., seguendo la relativa disciplina, la nullità del procedimento è sanata, ai sensi dell'art. 157, Adunanza del 14 giugno 2022 - R.G. n. 35182/2019 - rei. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri co. 2, c.p.c., ove, a fronte dell'invito rivolto alle parti di discutere oral- mente la causa nella stessa udienza, quest'ultime non si oppongano, né richiedano il termine per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, in tal modo omettendo di tenere il comporta- mento processuale necessario per indurre il Collegio a procedere nelle forme ordinarie, restando altresì esclusa la violazione dei principi rego- latori del giusto processo, ex art. 360-bis, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., là dove le stesse parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le proprie difese (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21216 del 13/10/2011, Rv. 620165 - 01); con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 1182 c.c. in relazione all'art. 20 c.p.c., nonché per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 2 c.p.c.), per avere il Tribunale di Savona erroneamente omesso di rile- vare, ai fini della determinazione della competenza territoriale del giu- dice di pace adito in sede monitoria, l'inapplicabilità, al caso di specie, della norma di cui all'art. 1182 c.c. nella parte in cui individua il luogo di esecuzione delle obbligazioni pecuniarie presso il domicilio del credi- tore, essendo limitata, l'applicazione di detta norma, ai soli casi di ob- bligazioni pecuniarie liquide, trattandosi, nel caso di specie, dell'avve- nuta rivendicazione in sede monitoria, da parte della società avversa- ria, di un credito illiquido, in quanto non determinato dal titolo o, in ogni caso, non determinabile sulla base di criteri certi e oggettivi; il motivo è infondato; osserva il Collegio come secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (inaugurato da Sez. U, Sentenza n. 17989 del 13/09/2016, Rv. 640601 - 01), le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora ex re, sia del forum destinatae Adunanza del 14 giugno 2022 - R.G. n. 35182/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri solutionis - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo de- termini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono ac- certati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.; nel caso di specie, varrà considerare come il giudice d'appello abbia avuto cura di indicare in modo esplicito i criteri non discrezionali in forza dei quali ha riconosciuto la natura liquida del credito azionato in sede monitoria dalla società istante, rilevando come quest'ultima avesse agito per il pagamento del corrispettivo relativo a un numero certo di prestazioni, ciascuna da retribuirsi sulla base di una tabella predeterminata, a nulla rilevando, ai fini della individuazione del giu- dice territorialmente competente, le eventuali contestazioni riferite all'an e al quantum (in relazione a tale ultimo aspetto v. conf. Sez. 2, Ordinanza n. 39028 del 09/12/2021, Rv. 663393 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7722 del 20/03/2019, Rv. 653444 - 01); con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2697 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere il tribunale violato la norma che impone al c:reditore di dimo- strare la concreta sussistenza dei presupposti del proprio credito riven- dicato in giudizio, avendo entrambi giudici del merito erroneamente ritenuto sufficienti, ai fini della prova del credito avversario, il riscontro di documentazione di sostanziale formazione unilaterale, del tutto ini- donea a fornire una valida prova ai fini dell'oggettiva dimostrazione dei fatti controversi; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come la censura illustrata dal ricorrente non con- tenga alcuna denuncia del paradigma dell'art. 2697 c.c, limitandosi a denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie;Adunanza del 14 giugno 2022 - R.G. n. 35182/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, ai sensi del quale la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura unicamente laddove il giudice di merito applichi la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo er- roneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla valutazione delle prove (cfr. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01); ciò posto, il motivo d'impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come vio- lazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pro- nunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omes.;so esame di fatti decisivi con- troversi tra le parti; con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere il tribunale omesso di esaminare gli elementi probatori addotti a conferma degli inadempimenti posti in essere dalla soc. [OSCURATO:PERSONA] (agevolmente riscontrabili dalla copiosa do- cumentazione in atti) e di tenerne conto ai fini della complessiva de- terminazione dei rapporti creditori tra le parti;Adunanza del 14 giugno 2022 - R.G. n. 35182/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come la ricorrente abbia prospettato il vizio in esame senza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta; sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurispru- denza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del di- ritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avve- nuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'espli- cita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, doven- dosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. Civ. (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 - 01); nella specie, avendo il giudice a quo disatteso la domanda della Posa (anche) sul presupposto della mancata dimostrazione, da parte dell'appellante, di aver sofferto danni economicamente valutabili in conseguenza del (supposto) inadempimento della controparte, l'odierna censura della ricorrente, nel riproporre la questione del man- cato rilievo degli inadempimenti posti in essere dalla soc. [OSCURATO:PERSONA] del 14 giugno 2022 - R.G. n. 35182/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dimostra di non essersi punto confrontata con la decisione im- pugnata, con la conseguente inammissibilità della censura per le spe- cifiche ragioni in precedenza indicate; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di le- gittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; al rigetto del ricorso segue l'attestazione della sussistenza dei pre- supposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.700,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di 'contributo unifi- cato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art
Decreto Cassazione n. 26106/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris