CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021
Cassazione n. 39055/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 del TRIBUNALE di MILANOdat-0-~tee-agelpertit udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso relativi a sentenza di patteggiamento non sono consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. (tra tante, in particolare per la erronea qualificazione giuridica del fatto, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116); rilevato che all'inammissibilità del ricorso - che può essere dichiarata de plano - conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021. [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] ent