CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 luglio 2026
Cassazione n. 35196/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26 con il quale con il quale il Consiglieredella Prima sezione penale della Corte di cassazione delegato all’esamepreliminare dei ricorsi ha riqualificato il ricorso presentata nell’interesse delRoggero in reclamo ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen. ed ha disposto latrasmissione degli atti al Tribunale di Rovigo, Giudice in composizionemonocratica.udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOEsaminata l’istanza con la quale il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiestola revoca e/o la modifica del provvedimento del 25/02/2026 con il quale con ilquale il Consigliere della Prima sezione penale della Corte di cassazione delegatoall’esame preliminare dei ricorsi ha riqualificato il ricorso presentato nell’interessedel predetto in reclamo ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen. ed ha, perl’effetto, disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Rovigo per l’ulteriorecorso;ritenuto che l’istanza è inammissibile perché proposta nei confronti di unprovvedimento non impugnabile, poiché, pur trattandosi di attivitàgiurisdizionale, essa ha natura ordinatoria e prosecutoria, ma non vincolante. Siè, infatti, da tempo chiarito che le indicazioni offerte dai magistrati addettiall'esame preliminare dei ricorsi - individuati in forza della delega loro conferitadal [OSCURATO:PERSONA] Presidente ex art. 610, comma 1, cod. proc. pen. -, non assumonocarattere vincolante, tanto nei confronti della apposita Sezione della Corte diCassazione designata ex art. 169-bis disp. att. cod. proc. pen., tanto neiconfronti del giudice al quale gli atti siano stati restituiti in ragione dell'operataqualificazione dell'impugnazione; avvenendo nella fase degli atti preliminari daparte di un organo che svolge funzioni organizzative dell'ufficio di legittimità, talequalificazione di ripartizione dei procedimenti tra le sezioni ordinarie e quelladenominata sezione-filtro, o settima sezione penale, è perciò priva di naturadecisoria in quanto non in grado di compromettere la possibilità di addivenire auna pronuncia sull'impugnazione che definisca il procedimento sulla base di unadifferente ratio decidendi (ex multis, Sez. 7, Ordinanza n. 28517 del 17/05/2016,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 267537 - 01);ritenuto, inoltre, che nessun pregiudizio può da detta determinazionescaturire in danno del ricorrente posto che costui potrà far valere le sue ragioninel giudizio di opposizione di cui all’art. 410 cod. proc. pen.rilevato che a detta declaratoria consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, che appare congruodeterminare in euro 500,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]