CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 02970/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 624 bis e 61 n. 11) cod. pen. per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, di una collana in oro, prelevata dall'abitazione della persona offesa, cui la sottraeva. Formula due motivi di impugnazione. Con il primo si duole della violazione della legge processuale in relazione agli artt. 178, 550, 552 cod. proc. pen.. Osserva che la Corte territoriale nel rigettare il motivo di appello con cui si faceva valere il vizio procedurale, per non essersi proceduto a citazione diretta, nonostante debba, secondo la giurisprudenza di legittimità, ritenersi che l'istituto trovi applicazione anche nelle ipotesi di contestazione del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., si limita a ritenere priva di specificità la doglianza. E ciò senza darsi pena di verificare che l'ordinanza di rigetto del Tribunale, impugnata con l'appello, era connessa con il contenuto della memoria del 13 ottobre 2014 -che allega- con cui l'eccezione era stata tempestivamente proposta, né facendosi carico del pregiudizio arrecato all'imputato che non aveva potuto accedere all'istituto della messa alla prova. Con il secondo motivo lamenta la falsa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione. Rileva che dalla stessa sentenza non emergono elementi per affermare che la collana sottratta alla persona offesa fosse di metallo prezioso, e che l'esistenza di un solo precedente, peraltro risalente, non legittima il diniego della causa di non punibilità. Il reato deve essere dichiarato estinto per prescrizione essendo il termine di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. decorso alla data del 4 maggio 2021. Ai fini dell'ammissibilità del ricorso deve osservarsi che il primo motivo non è manifestamente infondato, avendo questa Corte di legittimità chiarito che "Per i delitti di furto in abitazione e di furto con strappo, previsti dall'art. 624 bis cod. pen., si procede con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'art. 550 cod. pen., atteso cheta mancata espressa previsione di tale fattispecie nell'elencazione di cui alla predetta norma è da ricondursi unicamente ad un difetto di adeguamento normativo, cui è possibile supplire per via interpretativa, considerato che il delitto di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 cod. pen., è inserito tra quelli elencati e punito con la medesima pena della reclusione da uno a sei anni" (Sez. 5, Sentenza n. 3807 del 28/11/2017, dep. 26/01/2018, Rv. 274239). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 6 ottobre 2021 I