CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04072/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4. Ritenuto: — che la Corte di appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato la sentenza appellata da [OSCURATO:PERSONA] relativa al reato di cui all'art. 73, comma IV d.P.R. n. 309/1990 (detenzione a fini di spaccio di un panetto di hashish di gr. 283); — che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, il quale ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione ritenendo la sussistenza di elementi sufficienti per qualificare il fatto sotto la diversa fattispecie di cui all'art. 75 d.P.R. 30\90 — che in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, Sentenza n. 7191 del 11/01/2018 Ud. (dep. 14/02/2018) Rv. 272463) — che nella fattispecie la Corte di Appello ha valorizzato, fini dell'esclusione dell'uso personale, la quantità dello stupefacente pari a 283 grammi di hashish, da cui sono ricavabili ben 939,32 dosi medie singole e le modalità della detenzione, Dando altresì conto della rilevanza degli elementi addotti dalla difesa in quanto riferiti ad attività successive ai fatti — che si tratta di argomentazioni giuridicamente corrette e sviluppate in maniera coerente e logica — che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deliberato in ROMA; - camera di consiglio del 17/12/2021