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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 29579/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con sentenza del 20 febbraio 2026, la Corte di appello di Palermorigettava l’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Palermodel 23 aprile 2025 che aveva condannato l’odierno ricorrente per la fattispeciecontravvenzionale di cui all’art. 75, comma 1 d.lgs. n. 159 del 2011;rilevato che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente.

Censura la decisione per violazione di legge per avere ritenutosussistente il reato nonostante, all’atto della scarcerazione del ricorrente, nonfosse stata compiuta la necessaria rivalutazione della persistenza dellapericolosità sociale;ritenuto che il ricorso sia inammissibile;rilevato che «E' inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui siintroduce, per la prima volta, una questione non dedotta in appello e nonrilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, riguardando "punti" delladecisione ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, avendo essi acquisitostabilità in forza del principio del "tantum devolutum quantum appellatum”»(Sez. 2, n. 7532 del 25/11/2025, dep. 2026, Rv. 289470 – 01).

Nel caso inesame, il motivo relativo al difetto di rivalutazione della pericolosità sociale dopola scarcerazione, costituente “condizione di efficacia della misura di prevenzione”(Sez. 1, n. 14346 del 08/01/2025, Rv 287880-01) non aveva costituito oggettodi impugnazione in appello ed è, quindi, inammissibile in questa sede;ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inmancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causadi inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore dellaCassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con sentenza del 20 febbraio 2026, la Corte di appello di Palermorigettava l’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Palermodel 23 aprile 2025 che aveva condannato l’odierno ricorrente per la fattispeciecontravvenzionale di cui all’art. 75, comma 1 d.lgs. n. 159 del 2011;rilevato che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente. Censura la decisione per violazione di legge per avere ritenutosussistente il reato nonostante, all’atto della scarcerazione del ricorrente, nonfosse stata compiuta la necessaria rivalutazione della persistenza dellapericolosità sociale;ritenuto che il ricorso sia inammissibile;rilevato che «E' inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui siintroduce, per la prima volta, una questione non dedotta in appello e nonrilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, riguardando "punti" delladecisione ormai sottratti al sindacato giurisdizionale, avendo essi acquisitostabilità in forza del principio del "tantum devolutum quantum appellatum”»(Sez. 2, n. 7532 del 25/11/2025, dep. 2026, Rv. 289470 – 01). Nel caso inesame, il motivo relativo al difetto di rivalutazione della pericolosità sociale dopola scarcerazione, costituente “condizione di efficacia della misura di prevenzione”(Sez. 1, n. 14346 del 08/01/2025, Rv 287880-01) non aveva costituito oggettodi impugnazione in appello ed è, quindi, inammissibile in questa sede;ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inmancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causadi inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore dellaCassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29579/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris