Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 22105/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22616/2020 R.G. proposto da: A W [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Amministratore unico, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] N. 330/2016 F.[OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 1719/2019 depositata in data 07/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con atto di citazione del 16 gennaio 2017, il [OSCURATO:SOCIETA]. intimava lo sfratto per morosità alla società [OSCURATO:SOCIETA], per il mancato pagamento dei canoni relativi a due capannoni siti in Rivolta d’Adda, condotti in locazione dal 10 luglio 2015; la società convenuta si opponeva, contestando la morosità ed eccependo la compensazione dei canoni locatizi con i crediti derivanti dal cessato contratto d’affitto d’azienda stipulato il 9 aprile 2013 e risolto consensualmente il 22 giugno 2015; con sentenza n. 625/2018, il Tribunale di Cremona rigettava l’eccezione di incompetenza, ex art. 24 l. fall., sollevata da [OSCURATO:SOCIETA] nella conclusionale, dichiarava risolto il contratto locatizio per fatto e colpa di [OSCURATO:SOCIETA]. e la condannava al pagamento di euro 181.440,00 per canoni di locazione dovuti dalla data di stipulazione del contratto alla data di rilascio dell’immobile, avvenuta il 29 gennaio 2018; la Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 1991/2019, investita del gravame, in via principale, da [OSCURATO:SOCIETA]. che insisteva per l’accoglimento della eccezione di incompetenza del Tribunale di Cremona e, in subordine, nel merito, per l’accoglimento dell’eccezione di compensazione, e, in via incidentale condizionata, dal [OSCURATO:SOCIETA] che lamentava l’omessa pronuncia sulla eccezione di tardiva proposizione dell’eccezione di incompetenza territoriale, ha rigettato l’appello principale ed ha confermato la sentenza del Tribunale di Cremona; [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza n. 1991/2019, pronunciata dalla Corte d’appello di Brescia e resa pubblica in data 7 gennaio 2020, formulando due motivi; resiste con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; Considerato che: 1) preliminarmente si rileva che il difensore di parte ricorrente ha depositato dichiarazione di comunicazione dell’avvenuta dichiarazione di fallimento della sua assistita, in forza di pronuncia del Tribunale di Milano n. 351 del 2021; la circostanza, non trovando applicazione nel giudizio di cassazione l’istituto dell’interruzione del processo, non osta alla decisione del ricorso; passando all’esame del ricorso si rileva quanto segue: 2) con il primo motivo la società ricorrente imputa alla sentenza della Corte d’appello di Brescia la violazione degli artt. 24 e 52 l. fall. in ordine agli artt. 21, 447 bis e 661 cod.proc.civ. – vis attractivadel tribunale fallimentare; in particolare, [OSCURATO:SOCIETA] sostiene di avere eccepito in primo grado l’incompetenza del Tribunale di Cremona ritenendo competente funzionalmente il Tribunale di Roma che aveva dichiarato il fallimento della locatrice, ai sensi dell’art. 24 l. fall.; la Corte d’appello avrebbe, a suo dire, erroneamente ritenuto che la domanda di condanna al pagamento dei canoni pregressi alla dichiarazione di fallimento non costituisse un’azione di accertamento da far valere nel concorso con i creditori “perché riguarda un diritto ed un credito rinvenuto nel patrimonio del fallito”, con la conseguenza che la competenza andava individuata secondo le regole ordinarie e, trattandosi di controversia di natura locatizia, il giudice competente era stato correttamente individuato in quello de luogo ove si trova l’immobile locato, ai sensi dell’art. 661 cod.proc.civ.; la tesi prospettata è che la curatela abbia - con domanda introdotta nel giudizio a cognizione piena conseguito al mutamento del rito dopo la definizione della fase sommaria del procedimento di convalida di sfratto e fra l’altro instando uno spostamento dell’udienza come se si trattasse di una domanda riconvenzionale - chiesto la condanna al pagamento dei canoni a scadere successivi alla data del 22 giugno 2017 e sino al rilascio degli immobili locati, di tal che vi sarebbe stata una sostanziale differenza tra l’azione incardinata col rito sommario ex art. 660 cod.proc.civ., volta a ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento, e quella con cui aveva chiesto la condanna al pagamento dei canoni fino al rilascio dell’immobile.

Si sostiene che, disattendendo la giurisprudenza di legittimità –viene citata Cass. n. 14844/2015 – a mente della quale sono devolute al giudice fallimentare le controversie aventi ad oggetto l’inopponibilità alla massa del contratto di locazione stipulato dal fallito o la risoluzione ai sensi dell’art. 80 l. fall. – la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che detta domanda si scontrava con quella con cui la ricorrente aveva chiesto l’accertamento del controcredito in relazione alla domanda di compensazione; si deve rilevare in primo luogo che inammissibilmente, evocando le regole che presiedono alla cognizione della questione di competenza in sede di regolamento di competenza e pretendendone l’estensione al ricorso per cassazione ordinario, che risente del formarsi di eventuali giudicati interni anche sulle questioni concernenti la competenza, parte resistente lamenta che l’eccezione di incompetenza sarebbe stata sollevata tardivamente nel giudizio di primo grado; si deve, infatti, osservare che l’eventuale violazione della preclusione, in quanto rilevabile d’ufficio dal giudice di primo grado lo era fino alla sua decisione e così lo era per la parte qui resistente, mentre il mancato rilievo officioso e da parte di essa, consumò la relativa questione con la definizione del giudizio di primo grado; vale poi la pena di premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso anche da questo Collegio, "per azioni che derivano dal fallimento, a norma della cosiddettaL.

Fall., art. 24 ( R.D. n. 267 del 1942 ), debbono intendersi non soltanto quelle che traggono origine dallo stato di dissesto, ma tutte quelle che incidono sul patrimonio del fallito e che, per la sopravvenienza del fallimento, sono sottoposte ad una speciale disciplina, con la conseguenza che deve essere affermata lacompetenza del tribunale fallimentare ogni qual voltal'accertamento di un credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa; pertanto, con riferimento alla controversia instaurata dalla curatela del fallimento nei confronti del conduttore, per denunciarnel'inadempimento nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, deve escludersi lacompetenza funzionale e inderogabile del tribunale fallimentare non avendo la domanda ad oggetto un credito verso la massa; la Corte d’appello di Brescia non avrebbe però considerato che la società conduttrice aveva eccepito la compensazione di un suo credito nei confronti della società fallita; in sostanza, la tesi della ricorrente è che il fatto che all’introduzione della domanda relativa ai canoni si fosse contrapposta la richiesta di compensazione avrebbe dovuto determinare la vis actractivadella competenza fallimentare; in via preliminare, si deve rilevare che la Corte territoriale nella sua motivazione non si occupa della questione di competenza nei termini proposti dal motivo di ricorso, atteso che fa riferimento – ultime due proposizioni della pagina 5 –alla domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA]; poiché parte ricorrente non dice, rispettando l’art. 366, 1° comma n. 6 cod.proc.civ., dove e come avesse proposto l’eccezione di incompetenza nei termini in cui ora la prospetta, il motivo deve ritenersi inammissibile, perché si deve ritenere che si tratti di prospettazione del tutto nuova; peraltro, lo si osserva ad abundantiam, a giudizio del Collegio l’asserto della ricorrente, se fosse esaminabile, non sarebbe in alcun modo condivisibile, perché all’accoglimento della prospettazione di quella che si profilava come un’eccezione di compensazione diretta a paralizzare la domanda del [OSCURATO:PERSONA], osta la giurisprudenza di legittimità che è costante nell'affermare il principio secondo cui nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito delfallito il convenuto può eccepire incompensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice (ottenendone il rigetto totale o parziale) mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dallaL.Fall., artt. 93 e segg. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata lacompensazione (in questo senso, cfr., fra le molte: Cass.18/12/2017, n.30298; Cass. 07/06/2013, n.14418; Cass.14/04/2022, n. 12255); dovrebbe, pertanto, ritenersi che escludendo la vis atractiva del giudice fallimentare la Corte d’Appello non sia affatto incorsa in errore; parimenti deve escludersi che possa essere censurata la sentenza del giudice d’appello per “avere omesso ogni valutazione in ordine ai motivi d’appello riportanti una tesi giurisprudenziale sorretta da numerosi richiami nomofilattici” (così a p. 7 del ricorso); il giudice, infatti, non deve dare dimostrazione di avere tenuto conto di tutte le argomentazioni difensive prospettate dalla parte, e quindi non gli si può imputare né di essere incorso nel vizio previsto dall’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., e men che mai di aver dato luogo da una violazione di legge; tanto non esime, inoltre, dal rilevare che resta ignota la giurisprudenza che la ricorrente pretende non esaminata; 3) con il secondo motivo è denunciata la violazione ed errata applicazione degli artt. 1241 e ss. cod.civ. in relazione all’art. 56 l. fall.; la ricorrente lamenta che sia il giudice di prime cure sia la Corte d’appello abbiano disattesa l’eccezione di compensazione per il mancato raggiungimento della prova circa l’esistenza di un accordo di compensazione, non essendo la documentazione prodotta, rappresentata da fatture e note di credito, opponibile al curatore del fallimento come confessione stragiudiziale; l’ipotesi argomentata è la seguente: era stata proposta un’eccezione riconvenzionale volta ad ottenere l’accertamento del credito vantato nei confronti della società fallita, allo scopo di far valere la compensazione ex art. 56 l. fall.; ricorrevano i presupposti di cui all’art. 52 l. fall, perché entrambi i crediti, quelli della società fallita aventi causa nel contratto di locazione del 22 giugno 2015, e quello opposto in compensazione derivante dalla risoluzione del contratto d’affitto d’azienda erano entrambi anteriori alla dichiarazione di fallimento; anche se l’accordo compensativo, non è richiesto dall’art. 52 l. fall., esso era da considerare opponibile al fallimento, perché l’inopponibilità di cui all’art. 2704 cod.civ. riguarda la data della scrittura e non l’efficacia dell’atto in sé, l’esistenza del quale avrebbe potuto essere fatta valere, a prescindere dalla scrittura privata, con qualunque altro mezzo di prova; era stata offerta nutrita documentazione, munita di data certa, che dimostrava che la somma pagata per il contratto d’affitto d’azienda poi risolto era nettamente superiore al debito nascente dal contratto di locazione; la Corte avrebbe dovuto operare un mero controllo sul calcolo matematico delle somme indicate ovvero avvalersi di una Ctu contabile; le censure mosse alla sentenza si rivelano di scarsa comprensibilità come censura in iure e tutto lo sforzo confutativo della ricorrente è eccentrico rispetto alla statuizione impugnata; in particolare, è del tutto inconferente l’evocazione dell’art. 56 l. fall., così come lo sono tutte le argomentazioni dirette ad affermare la ricorrenza dei presupposti per applicare l’art. 56 l. fall., perché non hanno efficacia confutativa della ratio decidendi di per sé esaustiva circa la non opponibilità al curatore dell’accordo compensativo; il ragionamento della Corte d’appello è stato il seguente: nella stessa data, precisamente il 22 giugno 2015, le parti avevano risolto il contratto d’affitto d’azienda risalente al 2013 e stipulato un contratto di locazione avente ad oggetto il complesso immobiliare, sempre nella stessa data la società F.lli Vico aveva emesso due fatture invocate a dimostrazione dell’avvenuto accordo di compensazione; pur escludendo che con l’accordo raggiunto in sede di risoluzione del contratto di affitto, le parti avessero definito tutte le pendenze economiche, anche quelle nascenti dal contratto di locazione, come aveva ritenuto il Tribunale, le parti non avevano fornito la prova dell’esistenza e della opponibilità alla curatela del patto; le due fatture emesse dalla società F.lli Vico erano prive di data certa e quand’anche avessero avuto valore di quietanza non avevano efficacia confessoria nei confronti del curatore del fallimento, soggetto terzo rispetto al rappresentante legale della società in bonis, avevano un contenuto contraddittorio “e non di piana comprensione”: entrambe erano state emesse per lo stesso importo, euro 163.219,35, con causale diversa dalla quale si evinceva una stretta commistione tra ciò che era stato versato per canoni di affitto e ciò che era da imputare ad anticipazione canoni di locazione, la prima fattura conteneva la dicitura pagamenti in compensazione, ma essa riguardava i rapporti economici relativi al contratto di affitto, non era chiaro a che titolo la società F.lli Vico avesse emesso la prima fattura; non vi era prova che [OSCURATO:SOCIETA] avesse effettuato un cospicuo versamento anticipato dei canoni di affitto, non essendo stata rinvenuta nella contabilità della società fallita alcuna somma in ingresso; né era comprensibile la ragione per cui [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto pagare euro 163.219,25 in anticipo di due anni rispetto alla scadenza per un contratto che aveva manifestato da subito numerose criticità che avevano poi portato alla sua risoluzione anticipata; niente documentava l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione per i ratei dovuti fino al gennaio 2018 per compensazione; una così analitica individuazione delle ragioni che hanno indotto la Corte d’Appello a ritenere non provata la ricorrenza del patto di compensazione non è per nulla scalfita dalle censure della ricorrente, la quale, senza confronto alcuno con la sentenza impugnata lamenta il fatto che la Corte territoriale abbia omesso di eseguire un mero controllo formale sui calcoli delle somme che, del tutto assertivamente afferma non erano state contestate dal fallimento (p. 15 del ricorso), avrebbe versato alla società fallita; 4) il ricorso è inammissibile; 5) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 6) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della società ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22616/2020 R.G. proposto da: A W [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Amministratore unico, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] N. 330/2016 F.[OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 1719/2019 depositata in data 07/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con atto di citazione del 16 gennaio 2017, il [OSCURATO:SOCIETA]. intimava lo sfratto per morosità alla società [OSCURATO:SOCIETA], per il mancato pagamento dei canoni relativi a due capannoni siti in Rivolta d’Adda, condotti in locazione dal 10 luglio 2015; la società convenuta si opponeva, contestando la morosità ed eccependo la compensazione dei canoni locatizi con i crediti derivanti dal cessato contratto d’affitto d’azienda stipulato il 9 aprile 2013 e risolto consensualmente il 22 giugno 2015; con sentenza n. 625/2018, il Tribunale di Cremona rigettava l’eccezione di incompetenza, ex art. 24 l. fall., sollevata da [OSCURATO:SOCIETA] nella conclusionale, dichiarava risolto il contratto locatizio per fatto e colpa di [OSCURATO:SOCIETA]. e la condannava al pagamento di euro 181.440,00 per canoni di locazione dovuti dalla data di stipulazione del contratto alla data di rilascio dell’immobile, avvenuta il 29 gennaio 2018; la Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 1991/2019, investita del gravame, in via principale, da [OSCURATO:SOCIETA]. che insisteva per l’accoglimento della eccezione di incompetenza del Tribunale di Cremona e, in subordine, nel merito, per l’accoglimento dell’eccezione di compensazione, e, in via incidentale condizionata, dal [OSCURATO:SOCIETA] che lamentava l’omessa pronuncia sulla eccezione di tardiva proposizione dell’eccezione di incompetenza territoriale, ha rigettato l’appello principale ed ha confermato la sentenza del Tribunale di Cremona; [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza n. 1991/2019, pronunciata dalla Corte d’appello di Brescia e resa pubblica in data 7 gennaio 2020, formulando due motivi; resiste con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; Considerato che: 1) preliminarmente si rileva che il difensore di parte ricorrente ha depositato dichiarazione di comunicazione dell’avvenuta dichiarazione di fallimento della sua assistita, in forza di pronuncia del Tribunale di Milano n. 351 del 2021; la circostanza, non trovando applicazione nel giudizio di cassazione l’istituto dell’interruzione del processo, non osta alla decisione del ricorso; passando all’esame del ricorso si rileva quanto segue: 2) con il primo motivo la società ricorrente imputa alla sentenza della Corte d’appello di Brescia la violazione degli artt. 24 e 52 l. fall. in ordine agli artt. 21, 447 bis e 661 cod.proc.civ. – vis attractivadel tribunale fallimentare; in particolare, [OSCURATO:SOCIETA] sostiene di avere eccepito in primo grado l’incompetenza del Tribunale di Cremona ritenendo competente funzionalmente il Tribunale di Roma che aveva dichiarato il fallimento della locatrice, ai sensi dell’art. 24 l. fall.; la Corte d’appello avrebbe, a suo dire, erroneamente ritenuto che la domanda di condanna al pagamento dei canoni pregressi alla dichiarazione di fallimento non costituisse un’azione di accertamento da far valere nel concorso con i creditori “perché riguarda un diritto ed un credito rinvenuto nel patrimonio del fallito”, con la conseguenza che la competenza andava individuata secondo le regole ordinarie e, trattandosi di controversia di natura locatizia, il giudice competente era stato correttamente individuato in quello de luogo ove si trova l’immobile locato, ai sensi dell’art. 661 cod.proc.civ.; la tesi prospettata è che la curatela abbia - con domanda introdotta nel giudizio a cognizione piena conseguito al mutamento del rito dopo la definizione della fase sommaria del procedimento di convalida di sfratto e fra l’altro instando uno spostamento dell’udienza come se si trattasse di una domanda riconvenzionale - chiesto la condanna al pagamento dei canoni a scadere successivi alla data del 22 giugno 2017 e sino al rilascio degli immobili locati, di tal che vi sarebbe stata una sostanziale differenza tra l’azione incardinata col rito sommario ex art. 660 cod.proc.civ., volta a ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento, e quella con cui aveva chiesto la condanna al pagamento dei canoni fino al rilascio dell’immobile. Si sostiene che, disattendendo la giurisprudenza di legittimità –viene citata Cass. n. 14844/2015 – a mente della quale sono devolute al giudice fallimentare le controversie aventi ad oggetto l’inopponibilità alla massa del contratto di locazione stipulato dal fallito o la risoluzione ai sensi dell’art. 80 l. fall. – la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che detta domanda si scontrava con quella con cui la ricorrente aveva chiesto l’accertamento del controcredito in relazione alla domanda di compensazione; si deve rilevare in primo luogo che inammissibilmente, evocando le regole che presiedono alla cognizione della questione di competenza in sede di regolamento di competenza e pretendendone l’estensione al ricorso per cassazione ordinario, che risente del formarsi di eventuali giudicati interni anche sulle questioni concernenti la competenza, parte resistente lamenta che l’eccezione di incompetenza sarebbe stata sollevata tardivamente nel giudizio di primo grado; si deve, infatti, osservare che l’eventuale violazione della preclusione, in quanto rilevabile d’ufficio dal giudice di primo grado lo era fino alla sua decisione e così lo era per la parte qui resistente, mentre il mancato rilievo officioso e da parte di essa, consumò la relativa questione con la definizione del giudizio di primo grado; vale poi la pena di premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso anche da questo Collegio, "per azioni che derivano dal fallimento, a norma della cosiddettaL. Fall., art. 24 ( R.D. n. 267 del 1942 ), debbono intendersi non soltanto quelle che traggono origine dallo stato di dissesto, ma tutte quelle che incidono sul patrimonio del fallito e che, per la sopravvenienza del fallimento, sono sottoposte ad una speciale disciplina, con la conseguenza che deve essere affermata lacompetenza del tribunale fallimentare ogni qual voltal'accertamento di un credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa; pertanto, con riferimento alla controversia instaurata dalla curatela del fallimento nei confronti del conduttore, per denunciarnel'inadempimento nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, deve escludersi lacompetenza funzionale e inderogabile del tribunale fallimentare non avendo la domanda ad oggetto un credito verso la massa; la Corte d’appello di Brescia non avrebbe però considerato che la società conduttrice aveva eccepito la compensazione di un suo credito nei confronti della società fallita; in sostanza, la tesi della ricorrente è che il fatto che all’introduzione della domanda relativa ai canoni si fosse contrapposta la richiesta di compensazione avrebbe dovuto determinare la vis actractivadella competenza fallimentare; in via preliminare, si deve rilevare che la Corte territoriale nella sua motivazione non si occupa della questione di competenza nei termini proposti dal motivo di ricorso, atteso che fa riferimento – ultime due proposizioni della pagina 5 –alla domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA]; poiché parte ricorrente non dice, rispettando l’art. 366, 1° comma n. 6 cod.proc.civ., dove e come avesse proposto l’eccezione di incompetenza nei termini in cui ora la prospetta, il motivo deve ritenersi inammissibile, perché si deve ritenere che si tratti di prospettazione del tutto nuova; peraltro, lo si osserva ad abundantiam, a giudizio del Collegio l’asserto della ricorrente, se fosse esaminabile, non sarebbe in alcun modo condivisibile, perché all’accoglimento della prospettazione di quella che si profilava come un’eccezione di compensazione diretta a paralizzare la domanda del [OSCURATO:PERSONA], osta la giurisprudenza di legittimità che è costante nell'affermare il principio secondo cui nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito delfallito il convenuto può eccepire incompensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice (ottenendone il rigetto totale o parziale) mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dallaL.Fall., artt. 93 e segg. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata lacompensazione (in questo senso, cfr., fra le molte: Cass.18/12/2017, n.30298; Cass. 07/06/2013, n.14418; Cass.14/04/2022, n. 12255); dovrebbe, pertanto, ritenersi che escludendo la vis atractiva del giudice fallimentare la Corte d’Appello non sia affatto incorsa in errore; parimenti deve escludersi che possa essere censurata la sentenza del giudice d’appello per “avere omesso ogni valutazione in ordine ai motivi d’appello riportanti una tesi giurisprudenziale sorretta da numerosi richiami nomofilattici” (così a p. 7 del ricorso); il giudice, infatti, non deve dare dimostrazione di avere tenuto conto di tutte le argomentazioni difensive prospettate dalla parte, e quindi non gli si può imputare né di essere incorso nel vizio previsto dall’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., e men che mai di aver dato luogo da una violazione di legge; tanto non esime, inoltre, dal rilevare che resta ignota la giurisprudenza che la ricorrente pretende non esaminata; 3) con il secondo motivo è denunciata la violazione ed errata applicazione degli artt. 1241 e ss. cod.civ. in relazione all’art. 56 l. fall.; la ricorrente lamenta che sia il giudice di prime cure sia la Corte d’appello abbiano disattesa l’eccezione di compensazione per il mancato raggiungimento della prova circa l’esistenza di un accordo di compensazione, non essendo la documentazione prodotta, rappresentata da fatture e note di credito, opponibile al curatore del fallimento come confessione stragiudiziale; l’ipotesi argomentata è la seguente: era stata proposta un’eccezione riconvenzionale volta ad ottenere l’accertamento del credito vantato nei confronti della società fallita, allo scopo di far valere la compensazione ex art. 56 l. fall.; ricorrevano i presupposti di cui all’art. 52 l. fall, perché entrambi i crediti, quelli della società fallita aventi causa nel contratto di locazione del 22 giugno 2015, e quello opposto in compensazione derivante dalla risoluzione del contratto d’affitto d’azienda erano entrambi anteriori alla dichiarazione di fallimento; anche se l’accordo compensativo, non è richiesto dall’art. 52 l. fall., esso era da considerare opponibile al fallimento, perché l’inopponibilità di cui all’art. 2704 cod.civ. riguarda la data della scrittura e non l’efficacia dell’atto in sé, l’esistenza del quale avrebbe potuto essere fatta valere, a prescindere dalla scrittura privata, con qualunque altro mezzo di prova; era stata offerta nutrita documentazione, munita di data certa, che dimostrava che la somma pagata per il contratto d’affitto d’azienda poi risolto era nettamente superiore al debito nascente dal contratto di locazione; la Corte avrebbe dovuto operare un mero controllo sul calcolo matematico delle somme indicate ovvero avvalersi di una Ctu contabile; le censure mosse alla sentenza si rivelano di scarsa comprensibilità come censura in iure e tutto lo sforzo confutativo della ricorrente è eccentrico rispetto alla statuizione impugnata; in particolare, è del tutto inconferente l’evocazione dell’art. 56 l. fall., così come lo sono tutte le argomentazioni dirette ad affermare la ricorrenza dei presupposti per applicare l’art. 56 l. fall., perché non hanno efficacia confutativa della ratio decidendi di per sé esaustiva circa la non opponibilità al curatore dell’accordo compensativo; il ragionamento della Corte d’appello è stato il seguente: nella stessa data, precisamente il 22 giugno 2015, le parti avevano risolto il contratto d’affitto d’azienda risalente al 2013 e stipulato un contratto di locazione avente ad oggetto il complesso immobiliare, sempre nella stessa data la società F.lli Vico aveva emesso due fatture invocate a dimostrazione dell’avvenuto accordo di compensazione; pur escludendo che con l’accordo raggiunto in sede di risoluzione del contratto di affitto, le parti avessero definito tutte le pendenze economiche, anche quelle nascenti dal contratto di locazione, come aveva ritenuto il Tribunale, le parti non avevano fornito la prova dell’esistenza e della opponibilità alla curatela del patto; le due fatture emesse dalla società F.lli Vico erano prive di data certa e quand’anche avessero avuto valore di quietanza non avevano efficacia confessoria nei confronti del curatore del fallimento, soggetto terzo rispetto al rappresentante legale della società in bonis, avevano un contenuto contraddittorio “e non di piana comprensione”: entrambe erano state emesse per lo stesso importo, euro 163.219,35, con causale diversa dalla quale si evinceva una stretta commistione tra ciò che era stato versato per canoni di affitto e ciò che era da imputare ad anticipazione canoni di locazione, la prima fattura conteneva la dicitura pagamenti in compensazione, ma essa riguardava i rapporti economici relativi al contratto di affitto, non era chiaro a che titolo la società F.lli Vico avesse emesso la prima fattura; non vi era prova che [OSCURATO:SOCIETA] avesse effettuato un cospicuo versamento anticipato dei canoni di affitto, non essendo stata rinvenuta nella contabilità della società fallita alcuna somma in ingresso; né era comprensibile la ragione per cui [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto pagare euro 163.219,25 in anticipo di due anni rispetto alla scadenza per un contratto che aveva manifestato da subito numerose criticità che avevano poi portato alla sua risoluzione anticipata; niente documentava l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione per i ratei dovuti fino al gennaio 2018 per compensazione; una così analitica individuazione delle ragioni che hanno indotto la Corte d’Appello a ritenere non provata la ricorrenza del patto di compensazione non è per nulla scalfita dalle censure della ricorrente, la quale, senza confronto alcuno con la sentenza impugnata lamenta il fatto che la Corte territoriale abbia omesso di eseguire un mero controllo formale sui calcoli delle somme che, del tutto assertivamente afferma non erano state contestate dal fallimento (p. 15 del ricorso), avrebbe versato alla società fallita; 4) il ricorso è inammissibile; 5) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 6) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della società ricorrente l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricor
Sentenza Cassazione n. 22105/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris