CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 22683/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari in data 3/7/2023; rilevato che il primo motivo proposto nell'interesse del Deidda in punto di valutazione della prova relativa al delitto sub B) è generico e, comunque, manifestamente infondato, reiterando censure che la Corte territoriale ha ampiamente scrutinato ( pag. 19 e segg.) e disatteso sulla scorta di corretti argomenti giuridici con i quali il difensore non si rapporta in termini puntuali, stante la valutazione operata anche in relazione al coefficiente psicologico delle condotte ( pag. 22); che analogamente destituite di fondamento risultano le censure in ordine al diniego delle attenuanti generiche, avendo i giudici d'appello segnalato, unitamente all'assenza di profili di meritevolezza, la brutalità dell'aggressione attuata nei confronti dei codetenuti con valutazione insuscettibile di rilievi in questa sede; considerato che il primo motivo formulato nell'interesse del Deligia ripropone, con spiccate incursioni nel merito, doglianze in punto di attendibilità di testi e sommari informatori che la Corte territoriale ha congruamente scrutinato, argomentandone l'infondatezza, con una motivazione priva di aporie e frizioni logiche, dando conto della resistenza del nucleo fondante dell'accusa alle obiezioni difensive (pag. 19 e segg.); che palesemente infondati risultano i rilievi in ordine alla prova dell'ingiusto profitto del delitto d'estorsione, avendo le conformi sentenze di merito chiarito le ragioni dell'aggressione, riconducibili ad un debito per la cessione di stupefacenti, e individuato il corrispettivo nella fornitura di un determinato quantitativo di sigarette; ritenuto che i ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024 La Consigliera estensor