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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 febbraio 2024

Cassazione n. 01073/2025

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ente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8652/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocatoCIRUZZI FELICE -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede legittimo di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 448/2024depositata il 2/02/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2 . 940 ,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8652/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocatoCIRUZZI FELICE -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede legittimo di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 448/2024depositata il 2/02/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2 . 940 ,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 9 gennaio2025 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 01073/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris