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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024

Cassazione n. 42070/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Bari che aveva riconosciuto SAPONIERI Francesco responsabile dei reati di cui agli artt. 624, 625 n.2 e 3 cod.pen. e della contravvenzione di cui all'art.4 L.110/1975 e lo aveva condannato alla pena di anni due mesi due di reclusione ed euro 400 di multa.

2. Il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello assumendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio. 3 .

Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo di ricorso risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non risulta scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

La pena è stata determinata sulla base di parametri edittali superiori alla media edittale sulla base di argomenti logici e privi di contraddizioni in ragione della materialità del fatto e della sua offensività e della personalità dell'imputato, caratterizzata da plurimi precedenti penali, anche specifici.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Bari che aveva riconosciuto SAPONIERI Francesco responsabile dei reati di cui agli artt. 624, 625 n.2 e 3 cod.pen. e della contravvenzione di cui all'art.4 L.110/1975 e lo aveva condannato alla pena di anni due mesi due di reclusione ed euro 400 di multa. 2. Il ricorrente, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello assumendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio. 3 . Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo di ricorso risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non risulta scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. La pena è stata determinata sulla base di parametri edittali superiori alla media edittale sulla base di argomenti logici e privi di contraddizioni in ragione della materialità del fatto e della sua offensività e della personalità dell'imputato, caratterizzata da plurimi precedenti penali, anche specifici. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 42070/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris