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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31236/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sua condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 624 cod. pen. 2.

Considerato che l'unico motivo del ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è affetto da una genericità del tutto evidente: le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, non sono in grado di far comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, risultando così anche aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia collegamento concreto con la motivazione della sentenza censurata.

3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e. della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 giugno 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sua condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 624 cod. pen. 2. Considerato che l'unico motivo del ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è affetto da una genericità del tutto evidente: le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, non sono in grado di far comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, risultando così anche aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia collegamento concreto con la motivazione della sentenza censurata. 3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e. della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 20
Sentenza Cassazione n. 31236/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris