CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30904/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 06U0112 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, avverso la sentenza del 26 settembre 2025, con la quale la Corte di appello di Napoli lo ha dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81, cod. pen., e 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto e ceduto cocaina; che, con un unico motivo di impugnazione, la difesa denuncia la violazione di legge penale e processuale, per l'omessa motivazione in ordine mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale; che, dunque, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. P.Q.M