CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 45896/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Santo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], CICI Mario, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5/60/1993, TROPEA Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 24/6/2020 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], udito il pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità di tutti i ricorsi; udito il difensore dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Cici, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di ricorso concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, fatta eccezione per [OSCURATO:PERSONA], è intervenuta a seguito di concordato in appello sulla pena ([OSCURATO:PERSONA] e Cici) ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ed ha riformato solo quoad poenam la sentenza di condanna emessa dal primo ,giudice in data 12 giugno 2019, propongono ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo a motivi della impugnazione i vizi di violazione della legge sostanziale e processuale e la carenza e la manifesta illogicità della motivazione, in appresso sinteticamente indicati, secondo quanto prescrive l'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno definito il giudizio di impugnazione di merito concordando la pena con la parte pubblica, a seguito della rinunzia ai principali motivi di gravame (art. 599 bis cod. proc. pen.), deducono: violazione della legge penale sostanziale e processuale, violazione del diritto di difesa, del principio di uguaglianza sostanziale e del principio del favor rei nell'applicazione della norma sanzionatoria più favorevole all'imputato; 1.1. In particolare, i ricorrenti eccepiscono la nullità della sentenza impugnata emessa, in grado di appello, da un collegio giudicante composto per due terzi da magistrati che avevano valutato, in due diverse occasioni incidentali, la gravità indiziaria degli imputati nello stesso procedimento, quali componenti del tribunale per il riesame di Catanzaro; i due consiglieri stimati incompatibili dalla difesa (art. 34 cod. proc. pen.) erano quindi stati invitati ad astenersi nel giudizio di merito celebrato in grado di appello; tale invito all'astensione, non accolto, avrebbe determinato nullità della sentenza, sia per le condizioni di incapacità del giudice, che per la motivazione del tutto omessa in sentenza circa le ragioni della rifiutata astensione, cui non era tuttavia seguita alcuna istanza di ricusazione; 1.2. Violazione della legge penale sostanziale del favor rei e del principio di uguaglianza, per avere la Corte irrogato ai due appellanti concordatari una pena base (5 anni di reclusione) superiore al minimo edittale previsto per la rapina, non aggravata, al momento del fatto (2018), a differenza della pena base individuata per il Tropea nel minimo edittale (anni 4 di reclusione) per il concorso nel medesimo fatto; 1.3. ancora il medesimo vizio di violazione della legge penale viene denunziato nella commisurazione della sanzione inflitta ai due imputati concordatari, avendo la Corte irragionevolmente per costoro proceduto alla diminuzione per le attenuanti nella misura inferiore al terzo secco, a differenza di quanto invece accaduto per il Tropea, che aveva visto operare l'effetto attenuante nella precisa misura di un terzo.Il solo [OSCURATO:PERSONA], non avendo rinunziato ad alcuno dei motivi di gravame spesi nel merito e non avendo concordato la pena in appello, denunzia violazione della legge penale e vizio esiziale di motivazione, non avendo la Corte offerto alcun motivato supporto alla decisione di conferma della affermazione di responsabilità per i fatti contestati; in particolare, la Corte territoriale -scontata la materialità della condotta di accompagnamento del gruppo di rapinatori, facendo loro strada con la propria vettura nell'uscita da [OSCURATO:PERSONA], fino al raccordo autostradale (rapina dell'aprile 2018) e fino all'imbarco di [OSCURATO:PERSONA] (rapina del settembre 2018)- non avrebbe dato alcun riscontro ai motivi di gravame che avevano evidenziato il difetto assoluto di elementi di prova storica o logica dimostrativi del fatto che Tropea avesse contezza delle condotte consumate dagli altri imputati e intendesse quindi favorirli nel guadagnare la via di fuga, dopo la commissione dei fatti per effetto di un previo accordo; violazione di legge ed altrettale illogicità caratterizzerebbe la decisione impugnata, nella misura in cui ha escluso di riconoscere nella condotta dell'imputato la partecipazione di minima efficacia causale, secondo quanto prevede l'art. 114 cod. pen.; in subordine la difesa chiede di sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale delle norme (art. 114, comma secondo, 112, 628, comma terzo n. 1, cod. pen.) che inibiscono di riconoscere la detta attenuante anche in caso di delitti commessi in concorso e riunione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono esser dichiarati inammissibili, per la manifesta infondatezza e l'assoluta genericità dei motivi, oltre che (per [OSCURATO:PERSONA] e Cici) ai sensi del comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., per essere stati proposti fuori dei casi previsti dalla legge. 1.1. Le difese lamentano, in forme assolutamente generiche, violazione di legge e vizio di motivazione nella sentenza di appello in ordine alla riconosciuta responsabilità per i fatti ascritti (Tropea), loro qualificazione circostanziale, misura della sanzione e della diminuente riconosciuta come prevalente; nullità della sentenza per incapacità di due dei tre componenti il collegio di appello ([OSCURATO:PERSONA] e Cici). 1.2. La sentenza impugnata è stata emessa -per [OSCURATO:PERSONA] e Cici- dalla Corte territoriale ai sensi degli artt. 602, comma 1 bis, 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotti dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Dispone la norma che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. In seguito alla reintroduzione del concordato in appello, dunque, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto già previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 - secondo cui il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati e a quelli sui quali non è stato raggiunto l'accordo tra le parti; determinando, invero, la rinuncia ai motivi ed il concordato sulla pena (nei limiti della legalità della stessa) una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di affermazione di responsabilità). Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene per la rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, n. 19983, del 9/6/2020, Rv. 279504; Sez. 1, n. 944, del 23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002, del 10/4/2019, Rv. 276102; Sez. 5, ord. n. 29243, del 4/6/2018, Rv. 273194-01; Sez. 5, sent. n. 15505, del 19/3/2018, Rv. 272853-01; Sez. 3, ord. n. 30190, del 8/3/2018, Rv. 273755-01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). 1.3. Nel caso in esame, in disparte dalla rinuncia ai motivi di appello, l'accordo sulla sanzione "proposta" all'udienza del 24 giugno 2020 ha determinato una preclusione processuale a mettere in discussione l'accertamento del fatto e la sua qualificazione giuridica e circostanziale, con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avente tali contenuti. 1.4. Quanto alle denunziate condizioni di capacità del collegio giudicante, pregiudicato per due terzi della sua composizione dalla presenza di consiglieri che avevano in precedenza valutato la "mera" persistenza di esigenze cautelari nel corso dell'incidente cautelare, deve ancora una volta ribadirsi che l'esistenza di cause di ipotizzata incompatibilità (negata dalla Corte con ordinanza motivata trascritta nel verbale di udienza del 3 giugno 2020), non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, da far valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito; né ha incidenza sulla capacità del giudice la violazione del dovere di astensione, che non è causa di nullità generale ed assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., ma costituisce anch'essa esclusivamente motivo, per la parte, di ricusazione del giudice non astenutosi (ex plurimis Sez. U., n. 5 del 17/04/1996, D'Avino, Rv. 204464; Sez. 2, n. 28305, del 25/6/2021, n.m.; Sez. 1, n. 32516 del 19/04/2018, Illiano, Rv. 273852; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, Bove, Rv. 267419; Sez. 6, n. 39174 del 09/09/2015, Amato, Rv. 264367; Sez. 1, n. 10075 del 25/06/2014, Condorelli, Rv. 263179). Il difetto di capacità del giudice, di cui all'art. 178, lett. a), cod. proc. pen., deve essere inteso, infatti, quale radicale difetto dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche come deficit delle condizioni specifiche per l'esercizio di tali funzioni in un determinato procedimento. La Corte costituzionale, in diverse pronunce, ha richiamato il diritto vivente sul punto e ha ritenuto che le norme dettate dal codice di procedura penale in materia di incompatibilità del giudice, prevedendo la possibilità per la parte di proporre dichiarazione di ricusazione, siano idonee ad assicurare l'osservanza dei principi dell'imparzialità e della terzietà, connotati essenziali della funzione giurisdizionale compendiati nella formula del "giusto processo" (ordinanze n. 238 del 2008, n. 346 del 2000, n. 36 del 1999). Anche la Corte EDU ha preso atto che la ritenuta mancanza di imparzialità del giudice per incompatibilità è denunciabile, nell'ordinamento italiano, attraverso l'istituto della ricusazione, tant'è che, senza previo ricorso a tale strumento ed esaurimento, quindi, di tutte le vie interne, il ricorso alla Commissione sulla questione della mancanza di imparzialità viene dichiarato irricevibile (cfr. Corte EDU, 24/09/2013, Palazzolo c. Italia; per analogo principio v. Corte EDU, 12/04/2007, Martelli c. Italia nonché Corte EDU, 22/04/2004, Cianetti c. Italia). Nella fattispecie concreta le parti, dopo aver sollecitato i due componenti del collegio all'astensione, non hanno ritenuto di esercitare la facoltà di ricusazione, pur essendo edotte del ritenuto motivo di incompatibilità, così rinunziando a dolersi della mancata astensione secondo il corretto percorso segnato dalla legge processuale. 1.5. Quanto alla denunziata disparità di trattamento sanzionatorio, per avere la Corte territoriale, in accoglimento del concordato sulla pena, applicato ai ricorrenti una pena base (anni cinque di reclusione) superiore al minimo edittale previsto per il delitto di rapina al momento del fatto, mentre la pena base per Tropea (non concordatario) era stata determinata nel minimo edittale in allora previsto (anni quattro di reclusione), deve richiamarsi quanto già poco sopra riferito circa gli effetti del concordato sulla pena, che fuori da ipotesi di illegalità della pena concordata ed applicata, preclude alla parte concordataria di censurare la misura della pena dalla stessa richiesta (giur. cit.). In ogni caso, quanto alla disparità di trattamento sanzionatorio tra imputati del medesimo fatto nello stesso processo, questa Corte ha già avuto modo di affermare che non può essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, ancorché correi, salvo che il giudizio di merito sulla sanzione sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 27115, del 19/2/2015, Rv. 264020; Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Giovane e altri, Rv. 252880). Orbene, nel caso di specie, a prescindere dalla natura concordata della pena, i ricorrenti non tengono conto del differente apporto che ciascuno dei correi ha fornito alla realizzazione dell'evento, valutazione che ha evidentemente indotto la Corte a diversamente calibrare la sanzione tra i diversi correi, differente appare altresì la stimata personalità degli imputati; la pena base indicata nel merito ([OSCURATO:PERSONA] e Cici) per il delitto più grave non è comunque illegale, accrescendo -in forma concordata tra le parti- il minimo edittale nella misura di un quarto. 1.6. Le medesime considerazioni valgono quanto alla censurata misura della riduzione per le attenuanti riconosciute (fino ad un terzo per [OSCURATO:PERSONA] e Cici, di un terzo per Tropea). Anche tale ultimo motivo palesa evidenti ragioni di inammissibilità, attesa la legalità della diminuzione e la natura concordata di tale misura diminuente. 2. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo di ricorso (omessa o apparente motivazione in ordine al deficit di consapevolezza delle pregresse condotte dei correi aiutati a raggiungere il raccordo autostradale e, nel secondo episodio, addirittura l'imbarco di [OSCURATO:PERSONA] provenendo da [OSCURATO:PERSONA]) pecca di infondatezza manifesta e difetto di specificità, non essendosi il ricorrente confrontato con la puntuale motivazione spesa sul punto dal tribunale e confermata dalla Corte di merito, che non ha mancato di evidenziare come il previo accordo circa il ruolo assegnato al ricorrente fosse dimostrato dalla frequenza dei contatti telefonici (prima e dopo le consumate rapine), dalle modalità puntuali del ruolo di accompagnamento e scorta (atta a fare strada), dalla inipotizzabile mera coincidenza della sparizione dell'auto dei rapinatori in prossimità della rimessa del ricorrente, dalla stessa disposizione dei soggetti all'interno dei due veicoli. D'altronde, non è chi non veda come la precisa e ripetuta attività di "staffettista" svolta dal ricorrente mal si concili con l'ignoranza delle precedenti condotte. Attività peraltro essenziale e difficilmente sostituibile attesa la provenienza geografica degli autori (Catania), che necessitavano del valido ausilio topografico di un soggetto lametino, in grado di condurre il convoglio dei rapinatori fuori dal centro della cittadina fino al raccordo autostradale e, nella seconda occasione, fino all'imbarco per la Sicilia. Con tali argomenti il ricorrente non si confronta, limitandosi a reiterare i motivi di gravame proposti innanzi al giudice della revisione nel merito e da questi respinti con logico e congruo argomentare. 2.2. La medesima sorte processuale avvince anche il secondo motivo di ricorso (apprezzamento di una partecipazione concorsuale di minima efficacia causale, art. 114 cod. pen.), avendo anche in questo caso la Corte territoriale argomentato, in fatto, in ordine alla portata decisiva ed essenziale alla realizzazione del programma delittuoso del contributo offerto dal ricorrente. Il che esclude in radice la possibilità di riconoscere l'attenuante invocata (tra le tante: Sez. 2, n. 9743 del 22/11/2012, dep. 2013, Rv. 255356; quanto alla compatibilità costituzionale della censurata disposizione si veda, in motivazione, Sez. 3, n. 17180, del 5/3/2020, Rv. 279014). Ad ogni modo, l'argomentata negazione in fatto della invocata attenuante rende priva di rilevanza, nella concreta fattispecie, la questione di legittimità costituzionale suggerita nella subordinata al secondo motivo di ricorso. 3. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, la parte privata che li ha proposti deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare, per ciascuno dei ricorrenti, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr