CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 08561/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19051/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, come da comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Firenze, via F. Baracca 17 è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via del Viminale 43; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 748/2015 della Corte d'Appello di Firenze, depositata il 2.2.2016, N.R.G. 810/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11.11.2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Firenze ha rigettato il gravame proposto dal dott. [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico come chirurgo vascolare presso la Asl di Prato, ora [OSCURATO:PERSONA], confermando la reiezione della domanda del medesimo di condanna del datore di lavoro ad adibirlo a mansioni corrispondenti alla sua qualifica e specializzazione, oltre al risarcimento del danno conseguente alla dequalificazione da lui subita in ragione dello svuotamento della sezione, aggregata alla chirurgia generale, di chirurgia vascolare; la Corte terrritoriale, in fatto, osservava come l'attività chirurgica vascolare non fosse del tutto cessata e come l'[OSCURATO:PERSONA] svolgesse interventi ad essa afferenti, sebbene in misura ridotta rispetto al passato, cui si associavano interventi di chirurgia generale; riteneva quindi che, non essendo sindacabile la scelta organizzativa datoriale di dare meno impulso alla chirurgia vascolare, fosse insussistente una violazione dell'art. 52 d. Igs. 165/2001 che giustificasse l'accoglimento della domanda; 2. l'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con due motivi resistiti dall'[OSCURATO:PERSONA], la quale ha proposto anche ricorso incidentale con tre motivi; entrambe le parti hanno infine depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo il ricorrente assume, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c., con riferimento all'omessa pronuncia sul motivo di impugnazione in appello con il quale egli aveva dedotto la violazione dell'art. 1 L. 401/2000 recante norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario; il secondo motivo denuncia invece in via diretta, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., l'asserita violazione del menzionato art. 1 L. 401/2001, sul presupposto che il ricorrente, risultando definitivamente inquadrato nell'ambito della chirurgia vascolare, non poteva essere destinato ad una disciplina differente e non equipolente, ai sensi del D.M. 30.11.1998 tab. B, se non in violazione dell'art. 52 d. Igs. 165/2001; con il primo motivo di ricorso incidentale l'[OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 434 e 436-bis c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso in appello, redatto attraverso la riproposizione di tutto il materiale fattuale e probatorio di primo grado per sollecitare un novum iudicium e non mediante specifiche censure sui passaggi argomentativi della sentenza impugnata; il secondo motivo, formulato ancora richiamando l'art. 360 n. 3 c.p.c., assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, co. 1 e 5, d. Igs. 165/2001 e con esso si sostiene che la Corte d'Appello avrebbe errato nel respingere l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata fin dal primo grado di giudizio, in quanto le censure del ricorrente erano evidentemente rivolte esclusivamente agli atti organizzativi emessi dall'[OSCURATO:PERSONA], con conseguente sussistenza della giurisdizione amministrativa; il terzo motivo riguarda la decisione della Corte di merito di compensare le spese di lite dei due gradi di giudizio, sostenendosi l'assenza dei presupposti, specie rispetto al secondo grado di giudizio, stante la totale soccombenza del ricorrente;i motivi possono essere esaminati congiuntamente, secondo il loro ordine logico-giuridico;deve intanto segnalarsi come questa sezione ordinaria, in virtù del decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente in data 10 settembre 2018, sia stata destinataria di assegnazione in via generale, salvo il rinvio alle S.U. in presenza di elementi di novità, delle questioni di giurisdizione nel settore del pubblico impiego; è in proposito evidente l'infondatezza dell'eccezione di giurisdizione ulteriormente coltivata con il ricorso incidentale e la correlata assenza di profili di novità che giustifichino la remissione alle S.U.; la domanda del ricorrente è infatti finalizzata ad ottenere l'accertamento del suo diritto all'assegnazione a funzioni coerenti con quanto disposto dalla normativa rispetto all'utilizzazione dei dirigenti medici in servizio presso la P.A.; è indubbio che la valutazione del rispetto di tali regole possa inteferire - nei termini che si vedranno meglio di seguito - con scelte organizzative della P.A., ma ciò non toglie che non siano queste ultime ad essere oggetto diretto del giudizio, quanto il comportamento datoriale che, in ragione dell'assetto organizzativo esistente, abbia gestito legittimamente o meno il singolo rapporto di lavoro e dunque un profilo di carattere paritetico, riguardante in via esclusiva il rapporto di diritto privato con il dipendente; 4. inammissibile è poi altresì il motivo, sempre del ricorso incidentale, con cui si assume che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che l'atto di appello avesse ritualmente introdotto il gravame; il motivo di ricorso si limita all'affermazione in ordine al fatto che l'atto di appello, senza porsi in dialogo critico con la sentenza del Tribunale, sarebbe consistito nella mera riproposizione delle difese di primo grado; la censura non è però corredata da espliciti e concreti riferimenti ai passaggi, di cui manca qualsiasi trascrizione, dell'atto di gravame; si tratta dunque di motivo generico che si pone in contrasto con i presupposti di specificità di cui all'art. 366, co. 1, c.p.c. (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 3, 4 e 6 della stessa disposizione, da cui si desume la necessità che la narrativa e l'argomentazione siano idonee, riportando anche la trascrizione esplicita dei passaggi degli atti e documenti su cui le censure si fondano, a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate, senza necessità per la S.C. di ricercare autonomamente in tali atti e documenti i corrispondenti profili ipoteticamente rilevanti (v. ora, sul punto, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34469);nel merito, i due motivi di ricorso principale, da trattare unitariamente in quanto riguardanti entrambi la questione, di natura giuridica, della legittima utilizzazione del medico ricorrente, sono infondati; 5.1 v in punto di fatto è pacifico che il dott. [OSCURATO:PERSONA] fosse inquadrato come chirurgo vascolare; la Corte territoriale ha altresì accertato - e sul punto non vi è controversia - che il ricorrente nel periodo oggetto di causa comunque svolgeva, seppure in misura ridotta rispetto al passato, interventi di chirurgia vascolare, venendo per il resto utilizzato nella chirurgia generale e ciò in ragione della riduzione dell'attività di chirurgia vascolare, frutto di una scelta organizzativa in tal senso; 5.2 i dirigenti, ivi compresi quelli sanitari, sono inquadrati in un ruolo unico, articolato per profili e rispetto ad essi vale un principio di equivalenza formale delle mansioni, pur potendosi manifestare posizioni di relazione gerarchica e differenze retributive in ragione della complessità ed articolazione dei possibili incarichi; non trova dunque ad essi applicazione l'art. 2103 c.c. (v. art. 15-ter, co. 5, d. Igs. 502/1992; art. 19 d. Igs. 165/2001), né l'omologo art. 52 d. Igs. 165/2001, proprio degli impiegati pubblici (Cass. 23 novembre 2021, n. 36358), come si desume sia dalla sedes materiae (estranea alla regolazione della dirigenza che è contenuta nel precedente titolo II), sia dall'articolazione giuridica degli organici dirigenziali non tanto per rigide mansioni, intese come attività di lavoro riconnesse ad una certa professionalità, quanto per incarichi, intesi come attribuzioni di responsabilità differenziate, ma con fondamento nella medesima professionalità (Cass. 4 gennaio 2019, n. 91; Cass. 5 aprile 2018, n. 21565); il sistema - ed in particolare quello sanitario - non si sottraggono peraltro a regole rispetto all'attribuzione degli incarichi; già la norma di fondo dell'art. 19 d. Igs. 165/2001 fa riferimento al conferimento degli incarichi in considerazione anche delle «attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente»; la specificità settoriale delle conoscenze mediche e la relazione tra essa e gli incarichi, in una evidente logica di tutela e salvaguardia della salute, ha riscontro nelle regole sui concorsi di accesso al primo livello dirigenziale medico (d.p.r. 483/1997, in attuazione dell'art. 18, co. 1, d. Igs. 502/1992) i quali richiedono, tra i requisiti specifici (art. 24 lett. b), la «specializzazione nella disciplina oggetto del concorso» (v., in proposito, Cass. 2 marzo 2018, n. 4986); non a caso l'art. 28, co. 6, del C.C.N.L. normativo 1998-2001 dell'area medica prevede che «nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse» le aziende «tengono conto» di plurimi elementi, ovverosia, per quanto qui interessa, «a) delle valutazioni del collegio tecnico di cui all'art. 32; b) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; c) dell'area e disciplina di appartenenza» ma anche «d) delle attitudini personali e delle capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio e ricerca presso istituti di rilievo nazionale o internazionale», con richiamo finale alla «equivalenza delle mansioni dirigenziali» ed al fatto che «non si applica l'art. 2103, comma 1, del c.c.» (ora v. art. 19 C.C.N.L. 9.12.2019 di area); è altresì scontato, per rispondere al rilievo del ricorrente, che ciò valga anche rispetto a specialità rispetto alle quali la legge (art. 1, L. 401/2000) eventualmente valorizzi, a certe condizioni, anche lo svolgimento di attività in specialità diverse da quelle di assunzione; d'altra parte, nell'attuazione del rapporto, è inevitabile che, in ragione delle concrete necessità che di tempo in tempo si manifestino o di politiche aziendali di maggior cura di certi settori, possano aversi variazioni negli incarichi; a regolare tale evenienza non può attribuirsi rilievo al D.M. 30.11.1998, all. B, cui fa richiamo il ricorrente, perché esso riguarda l'equiparazione tra specialità nel passaggio dalla prima alla seconda fascia dirigenziale e non la questione dell'attribuzione, ad incarico formalmente invariato, anche di attività diverse da quelle riguardanti la specialità di originaria assunzione o destinazione; la regolazione di tali possibili variazioni deve invece avvenire, a meno di previsioni più specifiche della contrattazione collettiva, secondo i medesimi parametri di affinità, coerenti con i principi di buona fede e correttezza, che governano l'ambito logicamente contiguo dell'accesso ai concorsi (art. 15, co. 7, d.lgs. 502/1992), essendo in proposito evidente che la chirurgia generale è in sé ed è altresì ritenuta (all. 1 al D.M. 31 gennaio 1998 e ss. mod.) affine alla chirurgia vascolare; in tal modo i predetti principi di buona fede e correttezza manifestano altresì la loro operatività sia nel senso che quelle variazioni vanno doverosamente attuate, fino a quando possibile, in ragione delle capacità richieste dal servizio ed anche al fine di evitare misure più drastiche, sia nel senso che l'apprezzamento dell'elasticità sostenibile, rispetto alla specialità di assunzione o acquisita è appunto da valutarsi in ragione della contiguità professionale, nei termini della suddetta "affinità", delle diverse discipline specialistiche; 5.3 è dunque in tale quadro che vanno inserite le valutazioni della Corte di merito in ordine alla mancata violazione dell'art. 52 d. Igs. 165/2001, sotto il profilo del legittimo esercizio del diritto di conformare la prestazione in ragione dell'insindacabile evolversi della politica sanitaria dell'ente datore di lavoro nel senso della riduzione dell'attività di chirurgia vascolare, attuato mantenendo la professionalità del ricorrente attraverso il persistente svolgimento degli interventi di chirurgia vascolare, quando necessari o richiesti, in associazione all'attività di chirurgia generale, secondo una fisionomia dell'incarico che era da ritenere tale da far leva su profili di affinità legittimamente fruibili al fine di colmare il quadro dell'operatività cui il dirigente è stato in concreto indirizzato; è erroneo, nella motivazione della Corte, il richiamo all'art. 52 cit., ma i principi di variabilità, in un ambito di equivalenza ed affinità, giustificano, sulla base di quanto sopra detto, lo ius variandi ed i corrispondenti criteri non sono stati certamente superati, proprio per le valutazioni svolte dalla Corte territoriale, nell'adibizione del chirurgo vascolare anche alla chirurgia generale; 5.4 non si può dunque dire, né che non vi sia stata pronuncia sull'oggetto del contendere (primo motivo del ricorso principale), né che il richiamo alla più complessa normativa che governa la fattispecie (secondo motivo) sia tale da vanificare la decisione assunta dalla Corte territoriale, che va semplicemente corretta nei termini motivazionali di cui sopra; 6.il terzo motivo di ricorso incidentale, con riferimento alla compensazione delle spese, è parimenti infondato, in quanto la «particolarità della fattispecie», ove vista sotto il profilo della sua relativa novità, indubbiamente sussiste, tenuto conto che mancano precedenti specifici su un profilo pur delicato come quello in esame; 7. il contestuale rigetto del ricorso principale e di quello incidentale, oltre al persistere, anche in sede di legittimità, di profili di novità della questione, sono circostanze che giustificano ampiamente la compensazione delle spese anche rispetto a questo grado di giudizio; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale, compensando tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo un