CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 maggio 2024
Cassazione n. 35464/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TIVOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteLsen-titetle conclusioni del PG, n [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato, su richiesta del Procuratore della Repubblica, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 4 febbraio 2011, irrevocabile in data 3 gennaio 2018, per avere il condannato commesso il 2 aprile 2020 e, quindi, nel quinquennio dal passaggio in giudicato dell'indicata sentenza, altro delitto (art 73 d.P.R. n. 309 del 1990), per il quale era stato condannato con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli in data 16 dicembre 2020, irrevocabile il 10 novembre 2023. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], l'interessato Masseroni, che ne ha chiesto l'annullamento sulla scorta di unico motivo, con il quale è denunciata la violazione dell'art. 168 cod. pen. e il vizio di motivazione. Non ricorre alcuna causa di revoca ai sensi dell'art. 168, primo comma n. 1 cod. pen. poiché la sentenza, asseritamente revocante, è divenuta definitiva solo in data 10 novembre 2023 e tri reati giudicati tra le due sentenze, di diversa indole, è intercorso un lasso t mporale pari quasi al triplo rispetto a quello previsto dalla norma. È principio consolidato quello secondo cui, per la revoca di diritto di cui all'art. 168 comma 1 cod. proc. pen., è necessario che la condanna per il reato anteriormente commesso sia divenuta irrevocabile entro il periodo di esperimento, che ha inizio dal passaggio in giudicato della prima sentenza contenente l'applicazione del beneficio. Si sarebbe dovuto, dunque, avere riguardo alla data d'irrevocabilità di entrambe le sentenze di condanna. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], è intervenuto con requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve rilevarsi che il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato la requisitoria in data 15 maggio 2024, oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente l'udienza camerale, previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. i Poiché il rispetto di tale termine è servente alle esigenze di funzionalità e adeguatezza del contraddittorio cartolare, in vista dell'udienza cui le parti non sono ammesse a comparire, potendo tuttavia trasmettere memorie fino al quinto giorno antecedente, l'intervento della Pubblica accusa deve considerarsi tardivo e delle relative conclusioni non deve tenersi conto in questa sede. 2. Nel merito, il ricorso, che attinge l'ordinanza impugnata che ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 4 febbraio 2011, irrevocabile in data 3 gennaio 2018, è inammissibile perché è incoerente in rapporto al thema decidendum. 3. La revoca del beneficio concesso con la menzionata sentenza trova, infatti, sicuro fondamento - attenendo la fattispecie in esame alla commissione di altro delitto, per il quale il ricorrente ha riportato condanna, con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli in data 16 dicembre 2020, irrevocabile il 10 novembre 2023, a pena non oggetto di sospensione condizionale, in data 2 aprile 2020 e pertanto nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale è stata concessa la sospensione condizionale (3 gennaio 2018) - nel disposto dell'art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen., che prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena se «nei termini stabiliti» il condannato «commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva». In questa ipotesi, contrariamente ai rilievi difensivi, non rilevano i principi evocati in ricorso, chiaramente riferibili alla diversa ipotesi di cui all'art. 168, comma 1 n. 2, cod. proc. pen. È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280682; Sez. 1, n. 24639 del 27/07/2015, Badanac, Rv. 2639736,) che «La revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione quando, entro i termini previsti dall'art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione». A detto condivisibile orientamento, conforme al dato testuale delle norme richiamate e alla loro lettura sistematica, deve darsi continuità.Invero, il primo comma dell'art. 168 cod. pen. prevede sub 1. la "revoca di diritto" e, quindi, al di fuori di qualsiasi valutazione discrezionale, della sospensione condizionale della pena già concessa, se «nei termini stabiliti, il condannato commetta un delitto [...] per cui venga inflitta una pena detentiva». 4. All'inammissibilità del ricorso - che ha ignorato l'indicato orientamento, svolgendo rilievi generici e non opponendo alla decisione impugnata argomenti di specifica e positiva critica - segue, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - al versamento della somma, ritenuta congrua, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec