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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 31793/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PM di Napoli nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del GIP presso il Tribunale di Napoli del 28.2.2023, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il GIP del Tribunale di Napoli, con sentenza del 28.2.2023, ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti il PM in sede aveva avanzato richiesta di emissione di un decreto penale di condanna per il delitto di cui agli artt. 633-639-bis cod. pen. della cui condotta aveva escluso potersi ravvisare gli estremi nella vicenda in esame;

2. ricorre per cassazione il PM presso il Tribunale di Napoli deducendo: 2.1 inosservanza o erronea applicazione dell'art. 633 cod. pen. poiché le condizioni che il GIP ha ritenuto difettare per integrare il delitto in esame non sono elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, che non postula affatto l'effrazione o il danneggiamento della res; 2.2 inosservanza o erronea applicazione degli artt. 129 e 460, comma 3, cod. proc. pen. poiché difettavano nel caso di specie i presupposti per una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. considerato anche che la segnalata carenza di accertamenti avrebbe dovuto semmai indurre il GIP a restituire gli atti al PM;

3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, richiamando la giurisprudenza maturata circa la nozione di "arbitrarietà" nell'occupazione abusiva e, in generale, sulle caratteristiche del delitto in esame; segnala, ancora, la sussistenza dell'elemento soggettivo integrato dalla consapevolezza dell'altruità del bene e che, ad ogni modo, il GIP avrebbe dovuto semmai procedere alla restituzione degli atti al PM;

4. la difesa della Galasso ha trasmesso una memoria insistendo per il rigetto del ricorso non sussistendo, per come è stato ricostruito l'episodio, i requisiti oggettivo e soggettivo del delitto ipotizzato e che, ad ogni buon conto, il fatto sarebbe stato comunque scriminato ai sensi dell'art. 54 cod. pen. atteso che il "danno grave alla persona" ben può conseguire anche al violazione del diritto a disporre di un alloggio.

5. Il ricorso è fondato. 5.1 Premessa la ricorribilità, in cassazione, della sentenza di proscioglimento emessa dal GIP su richiesta di emissione di decreto penale di condanna (cfr., in tal senso, tra altre, Sez. 4, n. 11236 del 08/01/2015, Carrera, Rv. 262705 - 01), è assolutamente consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui la nozione di "invasione" non evoca necessariamente l'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma il comportamento di colui che vi si introduce "arbitrariamente", ovvero contra ius, in quanto privo del diritto d'accesso; ne deriva che la conseguente "occupazione" deve ritenersi l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e, nel contempo, la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva occupazione (cfr., tra le tante, Sez. 2 - , n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019 - 01; Sez. 2, n. 53005 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Crocilla; Sez. 2, n. 8107 del 30.5.2000, Pompei; Sez. 2, n. 30130 del 9.4.2009, Albanesi).

Per altro verso, e quanto all'elemento soggettivo, è consolidato il principio per cui il dolo specifico del delitto di invasione di terreni o edifici, oltre a richiedere la finalità di occupare l'immobile o di trarne altrimenti profitto, presuppone la consapevolezza in capo all'agente dell'altruità del bene, influente sulla coscienza dell'illegittimità della condotta (cfr., Sez. 2, n. 29710 del 19/04/2017, Crudo, Rv. 270701 - 01; Sez. 2, n. 44902 del 30/10/2008, Savonarota, Rv. 241968 - 01). 5.2 Tanto premesso, la motivazione della sentenza impugnata, con cui il GIP ha prosciolto la Galasso ritenendo che "... manca la prova che l'occupazione abbia avuto inizio forzando l'ingresso o ponendosi al posto di altro assegnatario", è certamente errata in diritto quanto al primo profilo, dell'elemento oggettivo del reato; del pari errata è l'affermazione secondo cui la "buona fede" sarebbe dimostrata dal fatto che la donna si sarebbe spontaneamente denunziata, avendo invece in quel modo dimostrato la propria consapevolezza della altruità del bene e la volontà di occuparlo.

6. La sentenza va perciò annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in diversa composizione.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Napoli, in div

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PM di Napoli nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del GIP presso il Tribunale di Napoli del 28.2.2023, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il GIP del Tribunale di Napoli, con sentenza del 28.2.2023, ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti il PM in sede aveva avanzato richiesta di emissione di un decreto penale di condanna per il delitto di cui agli artt. 633-639-bis cod. pen. della cui condotta aveva escluso potersi ravvisare gli estremi nella vicenda in esame; 2. ricorre per cassazione il PM presso il Tribunale di Napoli deducendo: 2.1 inosservanza o erronea applicazione dell'art. 633 cod. pen. poiché le condizioni che il GIP ha ritenuto difettare per integrare il delitto in esame non sono elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, che non postula affatto l'effrazione o il danneggiamento della res; 2.2 inosservanza o erronea applicazione degli artt. 129 e 460, comma 3, cod. proc. pen. poiché difettavano nel caso di specie i presupposti per una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. considerato anche che la segnalata carenza di accertamenti avrebbe dovuto semmai indurre il GIP a restituire gli atti al PM; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, richiamando la giurisprudenza maturata circa la nozione di "arbitrarietà" nell'occupazione abusiva e, in generale, sulle caratteristiche del delitto in esame; segnala, ancora, la sussistenza dell'elemento soggettivo integrato dalla consapevolezza dell'altruità del bene e che, ad ogni modo, il GIP avrebbe dovuto semmai procedere alla restituzione degli atti al PM; 4. la difesa della Galasso ha trasmesso una memoria insistendo per il rigetto del ricorso non sussistendo, per come è stato ricostruito l'episodio, i requisiti oggettivo e soggettivo del delitto ipotizzato e che, ad ogni buon conto, il fatto sarebbe stato comunque scriminato ai sensi dell'art. 54 cod. pen. atteso che il "danno grave alla persona" ben può conseguire anche al violazione del diritto a disporre di un alloggio. 5. Il ricorso è fondato. 5.1 Premessa la ricorribilità, in cassazione, della sentenza di proscioglimento emessa dal GIP su richiesta di emissione di decreto penale di condanna (cfr., in tal senso, tra altre, Sez. 4, n. 11236 del 08/01/2015, Carrera, Rv. 262705 - 01), è assolutamente consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui la nozione di "invasione" non evoca necessariamente l'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma il comportamento di colui che vi si introduce "arbitrariamente", ovvero contra ius, in quanto privo del diritto d'accesso; ne deriva che la conseguente "occupazione" deve ritenersi l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e, nel contempo, la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva occupazione (cfr., tra le tante, Sez. 2 - , n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019 - 01; Sez. 2, n. 53005 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Crocilla; Sez. 2, n. 8107 del 30.5.2000, Pompei; Sez. 2, n. 30130 del 9.4.2009, Albanesi). Per altro verso, e quanto all'elemento soggettivo, è consolidato il principio per cui il dolo specifico del delitto di invasione di terreni o edifici, oltre a richiedere la finalità di occupare l'immobile o di trarne altrimenti profitto, presuppone la consapevolezza in capo all'agente dell'altruità del bene, influente sulla coscienza dell'illegittimità della condotta (cfr., Sez. 2, n. 29710 del 19/04/2017, Crudo, Rv. 270701 - 01; Sez. 2, n. 44902 del 30/10/2008, Savonarota, Rv. 241968 - 01). 5.2 Tanto premesso, la motivazione della sentenza impugnata, con cui il GIP ha prosciolto la Galasso ritenendo che "... manca la prova che l'occupazione abbia avuto inizio forzando l'ingresso o ponendosi al posto di altro assegnatario", è certamente errata in diritto quanto al primo profilo, dell'elemento oggettivo del reato; del pari errata è l'affermazione secondo cui la "buona fede" sarebbe dimostrata dal fatto che la donna si sarebbe spontaneamente denunziata, avendo invece in quel modo dimostrato la propria consapevolezza della altruità del bene e la volontà di occuparlo. 6. La sentenza va perciò annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in diversa composizione. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Napoli, in div
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