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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11943/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA];c-he ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Venezia confermava la condanna del ricorrente per i reati di tentata rapina e lesioni.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore:

2.1. con il primo motivo si deduceva violazione di legge (art. 178 e ss cod. proc. pen) e vizio di motivazione: si deduceva che le condizioni in cui si era svolta l'udienza in Corte d'appello non erano rispettose del diritto al contraddittorio,dato che l'udienza veniva svolta attraverso il collegamento da remoto )che si era interrotto nel corso della replica del procuratore generale.

2.2. Si tratta di una doglianza manifestamente infondata, tenuto conto del fatto che dall'esame del verbale dell'udienza in cui si sarebbe verificata l'irregolarità che avrebbe generato la lesione del diritto di difesa non si evince né la difficoltà di collegamento, né tantomeno la tempestiva eccezione di una nullità che peraltro, essendo inquadrabile nella categoria di quelle a regime intermedio, avrebbe dovuto essere tempestivamente dedotta dalla parte interessata.

Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo si deducevano dei travisamenti della prova; segnatamente si allegava:

2.2. che sarebbe stata travisata la testimonianza della persona offesa che avrebbe dichiarato che le era stato lanciato contro un solo sacchetto e non due, come invece ritenuto dalla Corte d'appello; inoltre non esisterebbero referti relativi alle lesioni alla tempia o alla zona occipitale.

2.3. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello,la persona offesa non sarebbe stata in stato di shock, dato che la registrazione della telefonata della stessa ai carabinieri manifesterebbe un animo sereno.

2.4. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello )la persona offesa non sarebbe andata al pronto soccorso il giorno stesso, ma il giorno successivo su consiglio dei familiari e del tenente Esposito.

2.5. Si tratta di motivi inammissibili.

2.5.1. Il collegio, in punto di diritto, ribadisce che nel caso di cosiddetta "doppia conforme", è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del "devolutum" ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità ( tra le altre: Sez. 6, Sentenza n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665 - 01).

Inoltre si riafferma la necessità che il travisamento contestato assume il carattere della decisività.

E' stato già affermato, con giurisprudenza che si condivide, che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6 -, Sentenza n. 10795 del 16/02/2021, F, Rv. 281085 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035).

A ciò si aggiunge che, secondo la Cassazione, è inammissibile il ricorso fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello 7e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019 Bourtatour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]. 243838; Sez. 6 n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 206507). 2.5.2.Nel caso in esame i trrisamenti denunciati non rivestono il carattere della decisività, dato che dal compendi g motivazione integrato composto dalle due sentenze di merito (a) risulta provata l'aggressione e la lesione (testimoniata, tra l'altro, anche dalla foto allegata dal ricorrente al ricorso, (b) la sussistenza dello stato di agitazione è circostanza ritenuta dalla Corte in relazione al repentino allontanamento della persona offesa dal luogo del delitto, valutazione di merito priva di vizi logici, che non può sicuramente essere contradetto dal tenore della telefonata, circostanza peraltro non dedotta con la prima impugnazione; (c) la circostanza che la denuncia fosse stata effettuata rou.\ non nell'immediatezza 4 il giorno dopo è del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento di responsabilità; a ciò si aggiunge che la Corte di appello non esplicita "quando" era stata sporta la denuncia (pag. 2 della sentenza impugnata).

2.6. Con il quinto motivo si deduceva che il riconoscimento del Miranda non sarebbe avvenuto nei termini ritenuti dalla Corte territoriale, dato che il verbale di riconoscimento dello stesso era stato redatto dieci giorni dopo il fatto.e dopo che la persona offesa si era relazionata con i colleghi di lavoro ove il Miranda era conosciuto e avversato.

2.6.1. La doglianza anche in questo caso si profila come inammissibile in quanto dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.

A ciò si aggiunge che entrambi i giudici di merito hanno ritenuto attendibile riconoscimento effettuato dalla persona offesa, che veniva effettuato con assoluta certezza e ribadito in sede di esame dibattimentale (pag. 4 della sentenza impugnata).

Con gli ultimi quattro motivi di ricorso si deducevano altrettanti travisamenti della prova:

2.7. le videoriprese non ritrarrebbero la scena del crimine ma avrebbero consentito di verificare che nessuno dei due presunti autori del delitto aveva con sé un trolley; la circostanza sarebbe decisiva perché il Miranda veniva identificato come la persona che aveva con sé il trolley.

2.8. Vi sarebbe una contraddizione insanabile tra le dichiarazioni delle persone offesa e quella della madre circa i tempi e i modi di accesso della persona offesa al pronto soccorso.

2.9. Non sarebbe stato considerato che la persona offesa avrebbe disatteso l'ordine di attendere la pattuglia della polizia locale e si era allontanata subito dopo l'aggressione.

2.10. Non sarebbe stata attribuita rilevanza alle dichiarazioni del Donadini che, tuttavia, il giorno dell'aggressione non era insieme al Miranda.

2.1. Anche questi quattro motivi sono inammissibili in quanto si risolvono di fatto nella richiesta di una rivalutazione delle prove indicando circostanze ipoteticamente travisate, non decisive ai fini della ricostruzione del fatto.

Invero la Corte territoriale aveva ritenuto la responsabilità senza valutare le videoriprese, ritenute irrilevanti ai fini della identificazione (pag. 5 della sentenza impugnata), fondata invece sul riconoscimento fotografico effettuato in fase di indagine e sulla sua conferma in sede dibattimentale.

Del tutto irrilevanti sono inoltre :(a) i tempi e i modi di accesso al pronto soccorso, (b) il fatto che l'offesa si fosse allontanata senza attendere la pattuglia, circostanza invero ritenuta dalla Corte di appello - con valutazione di merito ineccepibile - indicativa dello stato di agitazione della vittima.Quanto al le dichiarazioni del Donadini: le stesse risultano smentite dall'intero compendio motivazionale,che individua con certezza nel ricorrente il complice del Donadini, nulla rilevando il suo tentativo di scagionarlo.

Alla marginalità dei punti in ipotesi travisati rispetto all'accertamento del fatto si aggiunge che gli stessi vengono proposti, nel dettaglio, solo con il ricorso per cassazione che si risolve nella richiesta tardiva di una rivalutazione complessiva dell'intero compendio probatorio, attività non consentita alla Corte di legittimità. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA];c-he ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Venezia confermava la condanna del ricorrente per i reati di tentata rapina e lesioni. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore: 2.1. con il primo motivo si deduceva violazione di legge (art. 178 e ss cod. proc. pen) e vizio di motivazione: si deduceva che le condizioni in cui si era svolta l'udienza in Corte d'appello non erano rispettose del diritto al contraddittorio,dato che l'udienza veniva svolta attraverso il collegamento da remoto )che si era interrotto nel corso della replica del procuratore generale. 2.2. Si tratta di una doglianza manifestamente infondata, tenuto conto del fatto che dall'esame del verbale dell'udienza in cui si sarebbe verificata l'irregolarità che avrebbe generato la lesione del diritto di difesa non si evince né la difficoltà di collegamento, né tantomeno la tempestiva eccezione di una nullità che peraltro, essendo inquadrabile nella categoria di quelle a regime intermedio, avrebbe dovuto essere tempestivamente dedotta dalla parte interessata. Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo si deducevano dei travisamenti della prova; segnatamente si allegava: 2.2. che sarebbe stata travisata la testimonianza della persona offesa che avrebbe dichiarato che le era stato lanciato contro un solo sacchetto e non due, come invece ritenuto dalla Corte d'appello; inoltre non esisterebbero referti relativi alle lesioni alla tempia o alla zona occipitale. 2.3. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello,la persona offesa non sarebbe stata in stato di shock, dato che la registrazione della telefonata della stessa ai carabinieri manifesterebbe un animo sereno. 2.4. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello )la persona offesa non sarebbe andata al pronto soccorso il giorno stesso, ma il giorno successivo su consiglio dei familiari e del tenente Esposito. 2.5. Si tratta di motivi inammissibili. 2.5.1. Il collegio, in punto di diritto, ribadisce che nel caso di cosiddetta "doppia conforme", è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del "devolutum" ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità ( tra le altre: Sez. 6, Sentenza n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665 - 01). Inoltre si riafferma la necessità che il travisamento contestato assume il carattere della decisività. E' stato già affermato, con giurisprudenza che si condivide, che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6 -, Sentenza n. 10795 del 16/02/2021, F, Rv. 281085 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035). A ciò si aggiunge che, secondo la Cassazione, è inammissibile il ricorso fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello 7e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019 Bourtatour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]. 243838; Sez. 6 n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 206507). 2.5.2.Nel caso in esame i trrisamenti denunciati non rivestono il carattere della decisività, dato che dal compendi g motivazione integrato composto dalle due sentenze di merito (a) risulta provata l'aggressione e la lesione (testimoniata, tra l'altro, anche dalla foto allegata dal ricorrente al ricorso, (b) la sussistenza dello stato di agitazione è circostanza ritenuta dalla Corte in relazione al repentino allontanamento della persona offesa dal luogo del delitto, valutazione di merito priva di vizi logici, che non può sicuramente essere contradetto dal tenore della telefonata, circostanza peraltro non dedotta con la prima impugnazione; (c) la circostanza che la denuncia fosse stata effettuata rou.\ non nell'immediatezza 4 il giorno dopo è del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento di responsabilità; a ciò si aggiunge che la Corte di appello non esplicita "quando" era stata sporta la denuncia (pag. 2 della sentenza impugnata). 2.6. Con il quinto motivo si deduceva che il riconoscimento del Miranda non sarebbe avvenuto nei termini ritenuti dalla Corte territoriale, dato che il verbale di riconoscimento dello stesso era stato redatto dieci giorni dopo il fatto.e dopo che la persona offesa si era relazionata con i colleghi di lavoro ove il Miranda era conosciuto e avversato. 2.6.1. La doglianza anche in questo caso si profila come inammissibile in quanto dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione. A ciò si aggiunge che entrambi i giudici di merito hanno ritenuto attendibile riconoscimento effettuato dalla persona offesa, che veniva effettuato con assoluta certezza e ribadito in sede di esame dibattimentale (pag. 4 della sentenza impugnata). Con gli ultimi quattro motivi di ricorso si deducevano altrettanti travisamenti della prova: 2.7. le videoriprese non ritrarrebbero la scena del crimine ma avrebbero consentito di verificare che nessuno dei due presunti autori del delitto aveva con sé un trolley; la circostanza sarebbe decisiva perché il Miranda veniva identificato come la persona che aveva con sé il trolley. 2.8. Vi sarebbe una contraddizione insanabile tra le dichiarazioni delle persone offesa e quella della madre circa i tempi e i modi di accesso della persona offesa al pronto soccorso. 2.9. Non sarebbe stato considerato che la persona offesa avrebbe disatteso l'ordine di attendere la pattuglia della polizia locale e si era allontanata subito dopo l'aggressione. 2.10. Non sarebbe stata attribuita rilevanza alle dichiarazioni del Donadini che, tuttavia, il giorno dell'aggressione non era insieme al Miranda. 2.1. Anche questi quattro motivi sono inammissibili in quanto si risolvono di fatto nella richiesta di una rivalutazione delle prove indicando circostanze ipoteticamente travisate, non decisive ai fini della ricostruzione del fatto. Invero la Corte territoriale aveva ritenuto la responsabilità senza valutare le videoriprese, ritenute irrilevanti ai fini della identificazione (pag. 5 della sentenza impugnata), fondata invece sul riconoscimento fotografico effettuato in fase di indagine e sulla sua conferma in sede dibattimentale. Del tutto irrilevanti sono inoltre :(a) i tempi e i modi di accesso al pronto soccorso, (b) il fatto che l'offesa si fosse allontanata senza attendere la pattuglia, circostanza invero ritenuta dalla Corte di appello - con valutazione di merito ineccepibile - indicativa dello stato di agitazione della vittima.Quanto al le dichiarazioni del Donadini: le stesse risultano smentite dall'intero compendio motivazionale,che individua con certezza nel ricorrente il complice del Donadini, nulla rilevando il suo tentativo di scagionarlo. Alla marginalità dei punti in ipotesi travisati rispetto all'accertamento del fatto si aggiunge che gli stessi vengono proposti, nel dettaglio, solo con il ricorso per cassazione che si risolve nella richiesta tardiva di una rivalutazione complessiva dell'intero compendio probatorio, attività non consentita alla Corte di legittimità. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favo
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