Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 maggio 2021

Cassazione n. 42942/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Livorno avverso la ordinanza del 21/05/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 maggio 2021 il Tribunale di Firenze ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], socio e procuratore della s.r.l.

"Edilsab e [OSCURATO:PERSONA]", avverso l'ordinanza del 1 marzo 2021 con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Livorno gli aveva applicato la misura interdittiva del divieto temporaneo (per il periodo di dodici mesi) di esercitare attività professionale e d'impresa nel settore immobiliare, con riferimento ai reati (artt. 81, secondo comma, 318, 319, 321 cod. pen.) di corruzione, sia in atti d'ufficio che contrari ai doveri d'ufficio, di [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell'ufficio amministrazione, patrimonio e demanio del Comune di Livorno.

2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo, con unico motivo, plurimi vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura, tenuto conto dell'assenza di elementi specifici e concreti, idonei a ravvisare un pericolo attuale di reiterazione del reato sulla base della personalità dell'indagato - incensurato - e delle modalità di realizzazione del fatto, peraltro risalente ad oltre due anni or sono.

Evidenzia, in particolare, il ricorrente come l'unico soggetto intraneus coinvolto nella vicenda in esame - cui sono estranei altri dipendenti comunali - sia stato attinto da una misura cautelare personale e dalla sospensione in via disciplinare dalle funzioni, a seguito di una delibera assunta dal Comune di Livorno in data 7 gennaio 2020, ciò che, di fatto, lo ha posto nella impossibilità di commettere altre condotte di natura corruttiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va accolto, avendo l'ordinanza impugnata omesso qualsiasi valutazione prognostica in merito alla ricorrenza dei requisiti di attualità e concretezza degli elementi di fatto che avrebbero dovuto giustificare nel caso di specie la configurabilità dell'enunciato pericolo di recidiva.

Tratteggiati gli elementi indiziari acquisiti in ordine alla configurabilità della contestata condotta corruttiva, l'ordinanza impugnata ha preso in esame il profilo delle esigenze cautelari e ne ha apoditticamente riconosciuto la presenza in relazione al pericolo di reiterazione di condotte analoghe, desumendolo da un generico richiamo alle stesse note modali dell'azione delittuosa oggetto del tema d'accusa provvisoriamente enucleato in sede cautelare (ossia dal rapporto intessuto con il solo Nencioni, quale stabile punto di riferimento per una migliore garanzia della sua attività imprenditoriale), senza esporre, tuttavia, le ragioni giustificative della ritenuta necessità del "presidio" cautelare, né spiegare quali sarebbero, nel caso concreto, i presupposti di attualità e concretezza della misura interdittiva nel caso di specie applicata.Al di là dei contatti intercorsi con il predetto pubblico ufficiale l'impugnata ordinanza non ha fatto riferimento a rapporti intrattenuti con altri pubblici funzionari, ovvero alla emersione di elementi di fatto sintomatici della necessità della cautela interdittiva in relazione alla fase temporale successiva alla, già risalente, epoca di realizzazione dell'unico fatto che vede coinvolto il ricorrente, né ha tenuto conto dell'incidenza esercitata sul quadro cautelare dalla su indicata circostanza di fatto (v., in narrativa, il par. 2) relativa all'applicazione di una misura sospensiva nei confronti dell'unico intraneus concorrente nel reato.

L'ordinanza impugnata, in definitiva, non ha fatto buon governo del principio affermato da questa Suprema Corte (da ultimo v.

Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566), secondo cui il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato indica la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare: profili di analisi, quelli or ora indicati, della cui presenza non v'è traccia nella motivazione del provvedimento impugnato.

2. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

Così deciso il 21 o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Livorno avverso la ordinanza del 21/05/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 maggio 2021 il Tribunale di Firenze ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], socio e procuratore della s.r.l. "Edilsab e [OSCURATO:PERSONA]", avverso l'ordinanza del 1 marzo 2021 con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Livorno gli aveva applicato la misura interdittiva del divieto temporaneo (per il periodo di dodici mesi) di esercitare attività professionale e d'impresa nel settore immobiliare, con riferimento ai reati (artt. 81, secondo comma, 318, 319, 321 cod. pen.) di corruzione, sia in atti d'ufficio che contrari ai doveri d'ufficio, di [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell'ufficio amministrazione, patrimonio e demanio del Comune di Livorno. 2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo, con unico motivo, plurimi vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura, tenuto conto dell'assenza di elementi specifici e concreti, idonei a ravvisare un pericolo attuale di reiterazione del reato sulla base della personalità dell'indagato - incensurato - e delle modalità di realizzazione del fatto, peraltro risalente ad oltre due anni or sono. Evidenzia, in particolare, il ricorrente come l'unico soggetto intraneus coinvolto nella vicenda in esame - cui sono estranei altri dipendenti comunali - sia stato attinto da una misura cautelare personale e dalla sospensione in via disciplinare dalle funzioni, a seguito di una delibera assunta dal Comune di Livorno in data 7 gennaio 2020, ciò che, di fatto, lo ha posto nella impossibilità di commettere altre condotte di natura corruttiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto, avendo l'ordinanza impugnata omesso qualsiasi valutazione prognostica in merito alla ricorrenza dei requisiti di attualità e concretezza degli elementi di fatto che avrebbero dovuto giustificare nel caso di specie la configurabilità dell'enunciato pericolo di recidiva. Tratteggiati gli elementi indiziari acquisiti in ordine alla configurabilità della contestata condotta corruttiva, l'ordinanza impugnata ha preso in esame il profilo delle esigenze cautelari e ne ha apoditticamente riconosciuto la presenza in relazione al pericolo di reiterazione di condotte analoghe, desumendolo da un generico richiamo alle stesse note modali dell'azione delittuosa oggetto del tema d'accusa provvisoriamente enucleato in sede cautelare (ossia dal rapporto intessuto con il solo Nencioni, quale stabile punto di riferimento per una migliore garanzia della sua attività imprenditoriale), senza esporre, tuttavia, le ragioni giustificative della ritenuta necessità del "presidio" cautelare, né spiegare quali sarebbero, nel caso concreto, i presupposti di attualità e concretezza della misura interdittiva nel caso di specie applicata.Al di là dei contatti intercorsi con il predetto pubblico ufficiale l'impugnata ordinanza non ha fatto riferimento a rapporti intrattenuti con altri pubblici funzionari, ovvero alla emersione di elementi di fatto sintomatici della necessità della cautela interdittiva in relazione alla fase temporale successiva alla, già risalente, epoca di realizzazione dell'unico fatto che vede coinvolto il ricorrente, né ha tenuto conto dell'incidenza esercitata sul quadro cautelare dalla su indicata circostanza di fatto (v., in narrativa, il par. 2) relativa all'applicazione di una misura sospensiva nei confronti dell'unico intraneus concorrente nel reato. L'ordinanza impugnata, in definitiva, non ha fatto buon governo del principio affermato da questa Suprema Corte (da ultimo v. Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566), secondo cui il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato indica la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare: profili di analisi, quelli or ora indicati, della cui presenza non v'è traccia nella motivazione del provvedimento impugnato. 2. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 21 o